Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Bonus Facciate: una nuova posizione della DRE Campania INTERPELLO REVOCATO LEGGERE IL NUOVO INTERPELLO

La posizione della DRE Campania nella risposta 914-1430/2021 dopo il decreto antifrodi.
Redazione Condominioweb 

L'interpello della Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021) aveva chiarito che, per lo sconto in fattura è ammessa la possibilità per i soggetti che sostengono spese per le facciate, di poter saldare la fattura (cioè il 10% dell'importo totale delle opere e spese connesse) entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato dei lavori e dal completamento degli stessi anche dopo il pagamento (cioè nel 2022): così i condomini, eseguendo l'opzione entro il 16 marzo 2022, avrebbero potuto comunque beneficiare della detrazione anche se i lavori fossero terminati dopo la fine dell'anno in corso.

Con il decreto-legge 11 novembre 2021. n. 157 (c.d. decreto Antifrode), però, il governo ha introdotto maggiori controlli sui bonus edilizi. In particolare, ha introdotto nell'articoli 121 del D.L. n. 34 del 2020, il comma 1-ter, secondo il quale, in caso di sconto in fattura e cessione del credito: a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta: b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-45 del D.L. n. 34 del 2020.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha chiarito che, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione, introdotto dal DL n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.

Per coloro che alla data del 12 novembre non hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, né assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, l'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati "asseverano la congruità delle spese sostenute" e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta".

Con la recente circolare n. n. 16 del 2021 (1.2.2), viene altresì chiarito che, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati"

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il contribuente può usufruire del bonus facciate e, quindi della detrazione fiscale del 90%, solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche l'ultimazione dei lavori, oltre che l'asseverazione di congruità (Agg. del 16/12/2021: FRASE NON PIU' VALIDA, L'INTERPELLO E' STATO REVOCATO:
LEGGI
È questa la posizione della direzione regionale delle Entrate (Dre) della Campania nella risposta a interpello 914-1430/2021).

Scarica DRE CAMPANIA risposta interpello 914 1430 2021
  1. in evidenza

Dello stesso argomento