Il combinato disposto della risposta MEF all'interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/2021 (§ 1.2.2), ha portato ad affermare che, per poter beneficiare del bonus facciate al 90% con sconto in fattura, relativamente a spese ed opzioni non ancora sostenute ed esercitate al 12 novembre 2021, è sufficiente che:
il fornitore fatturi il 100% entro il 31 dicembre 2021 il corrispettivo dei lavori, applicando lo sconto del 90%, con pagamento da parte del committente, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2021, della parte di spesa non coperta dallo sconto; i lavori siano almeno iniziati
La DRE Campania però con risposta a interpello n. 914-1430/2021 del 7 dicembre 2021, aveva invece concluso che "alla luce di quanto sopra rappresentato, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal decreto antifrode, sì ritiene che l'istante potrà usufruire della detrazione fiscale del 90% solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche la ultimazione dei lavori ed in relazione alle quali ha ricevuto l'asseverazione di congruità".
Con la risposta a interpello n. 914-1549/2021, la DRE Campania, in manifesta rettifica alla risposta a interpello n. 914-1430/2021, ha affermato:
"Ciò posto, la scrivente è dell'avviso che i condomini possano beneficiare del c.d. bonus facciate per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione a interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati (cioè iniziati al 31.12.2021) laddove ìl pagamento, da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti".
Quindi, tutto come prima.