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Superbonus, condominio, pertinenze, Fondazioni: gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La soluzione si trova nella risposta n. 806 del 13 dicembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate.
Redazione Condominioweb 
14 Dic, 2021

Come precisato nella citata circolare n. 30/E del 2020, per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio (cfr. articolo 16, comma 1- quinquies, decreto legge n. 63 del 2013).

Anche ai fini dell'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

Tuttavia non si devono considerare quelle pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.

Quindi, come procedere per determinare il limite di spesa massimo, per i lavori di miglioramento sismico sulle parti comuni di un mini condominio con due abitazioni e un cortile comune, dove sono ubicate, in un edificio separato, due pertinenze (un'autorimessa e una cantina autonomamente accatastate) di proprietà di uno dei due condomini?

La soluzione si trova nella risposta n. 806 del 13 dicembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate. In particolare viene precisato che:

  • per gli interventi condominiali il limite complessivo sarà pari a 192mila euro (96mila per le due unità immobiliari di cui si compone l'edificio in condominio).
  • per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze di un condomino si potrà invece calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro.

Superbonus e fondazioni: requisiti per l’accesso all’agevolazione

Nella risposta a interpello n. 64 del 28 gennaio 2021, l'Agenzia ha ricordato che - con riferimento ai soggetti ammessi al superbonus - la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E ha chiarito che, in base all'art. 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto Rilancio, l'agevolazione si applica agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Il discorso potrebbe riguardare anche una Fondazione e, in particolare, un'azienda pubblica di servizi alla persona (ente pubblico non economico) che trae origine dalla trasformazione di un'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), e che, in quanto ente pubblico, risulta, al pari degli IACP, soggetta al controllo della Corte dei Conti e, per quanto concerne le controversie che riguardano i provvedimenti da essa adottata, soggetta al ricorso al giudice amministrativo.

L'applicazione del Superbonus nei confronti dei predetti soggetti, è subordinata all'esistenza di due requisiti:

  • soggettivo, essendo riferita agli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
  • oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti o enti, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La verifica dei profili soggettivi - che deve essere effettuata caso per caso - attiene all'applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale sociale nonché, per le società "in house providing", della legislazione europea in materia (risposta n. 807 del 13 dicembre 2021).

Scarica Risposta 806 13 dicembre 2021
Scarica Risposta 807 13 dicembre 2021
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