Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Bonus facciate: chiarimenti non stop

Secondo l'Agenzia delle Entrate è fuori dal beneficio l'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione e pavimentazione della piazza-lastrico solare.
Redazione Condominioweb 

L'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (cd. Bonus facciate).

Sotto il profilo soggettivo - tenuto conto del tenore letterale del citato comma 219, che introduce la detrazione ai fini dell'imposta lorda a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni - la predetta detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

Sotto il profilo oggettivo, nella nota circolare n. 2/E del 2020, è stato, chiarito, inoltre, che la detrazione riguarda interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi; ciò comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro «esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)» e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la «struttura opaca verticale.

Se gli interventi possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, ottengono la detrazione fiscale "a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli". Se il prodotto sviluppato dall'impresa può essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi realizzati con tale prodotto possono fruire del bonus facciate.

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; quindi, sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Devono, altresì, considerarsi escluse dal «bonus facciate» anche le spese sostenute per interventi sulle «strutture opache orizzontali o inclinate» dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture «opache»). Considerata però la stretta connessione tra decoro e bonus facciate è sorto il problema di stabilire se la detrazione spetti anche per l'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione e pavimentazione di una piazza (piazza aperta al pubblico).

Tale piazza (al catasto lastrico solare) costituisce la copertura del sottostante garage di un edificio, ma di fatto, al pari delle facciate degli altri edifici, ha un importante valore estetico in quanto aperta al pubblico.

Secondo l'Agenzia delle Entrate però resta invece fuori dal beneficio l'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione e pavimentazione della piazza- lastrico solare, anche se aperto al pubblico.

Scarica Risposta 15 dicembre 2021 n. 816
  1. in evidenza

Dello stesso argomento