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Bonus edilizi: nuova circolare n. 33 del 6 ottobre dell'Agenzia delle Entrate

La circolare si occupa delle modifiche introdotte dal Decreto “Aiuti-bis” e fornisce chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori.
Redazione Condominioweb 

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto la circolare n. 33 del 6 ottobre che fornisce precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario.

Le considerazioni contenute nella circolare tengono conto che l'articolo 33-ter, (rubricato «Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»), ha introdotto all'articolo 14 del decreto Aiuti i commi 1-bis. 1 e 1-bis. 2.

Il comma 1-bis.1, intervenendo sul comma 6 del citato articolo 121 del Decreto Rilancio, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.

Inoltre, la novella normativa, con il comma 1-bis. 2, ha previsto la possibilità di beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente acquisisca, ora per allora, la predetta documentazione.

La circolare tiene conto delle modifiche apportate all'articolo 119 del medesimo Decreto Rilancio dal Decreto Aiuti, che ha ampliato l'ambito temporale di applicazione del Superbonus nel caso di interventi realizzati su edifici unifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di arti o professioni o d'impresa.

In ogni caso vengono fornite "preziosi" consigli per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.

Scarica Circolare 6 ottobre 2022 n. 33
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