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Usufrutto, residenza all'estero, trust, unico proprietario, superbonus e cessione/sconto

Spese degli usufruttuari residenti all'estero su immobili di unico proprietario, trust, superbonus ed esercizio dell'opzione cessione/sconto: la Risposta n. 498/2021
Avv. Valentina Papanice 
28 Lug, 2021

La Risposta ad interpello n. 498 del 2021 affronta una serie di tematiche interessanti in merito al superbonus.

La domanda in sintesi è: due usufruttuari residenti all'estero che sostengono le spese per i lavori su quattro unità immobiliari (assegnate nel numero di due a testa) distintamente accatastate e sulle parti comuni di un edifico appartenente ad un unico proprietario, in un trust di tipo "autodichiarato", possono fruire del superbonus ed esercitare l'opzione cessione del credito/sconto in fattura?

La risposta è sì. Vediamo più da vicino il quesito e poi la risposta.

Trust, usufrutto, residenza all'estero, unico proprietario, superbonus e opzione ex art. 121

Due coniugi residenti all'estero acquistano un'abitazione che intestano al figlio al momento minorenne.

Nel 2018, il figlio, maggiorenne, "ha attribuito l'immobile in un Trust di tipo "autodichiarato" del quale ha assunto anche il ruolo Trustee, nominando i genitori stessi beneficiari ed alla loro scomparsa tutti e cinque i figli" (Risp. n. 498/2021).

Tramite C.I.L.A. del 2019, l'immobile è poi stato frazionato in quattro distinti appartamenti e il figlio (Disponente e Trustee) intende cedere in usufrutto per dieci anni ad ognuno dei due genitori due appartamenti; i genitori si impegnano a sostenere le spese per interventi ammessi al superbonus.

In particolare, si tratta di: interventi trainanti e trainati di efficientamento energetico (di cui al co. 1 lett. a e b art. 119 Decreto Rilancio; con riferimento alla lett. b nell'atto si menziona l'art. 2 ma dovrebbe essere un refuso); interventi trainanti di super sisma bonus (co. 4 e ss. art. 119) e installazione di pannelli fotovoltaici (co. 5 e ss. art. 119) e installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (co. 8 art. 119).

Gli interventi riguarderanno sia le parti comuni che le singole unità immobiliari e le spese saranno sostenute dai due genitori, non residenti in Italia, che risulterebbero peraltro titolari del reddito fondiario in quanto usufruttuari ciascuno dei due appartamenti.

La nuda proprietà rimarrà al figlio maggiore quale Trustee del Trust e due unità immobiliari saranno concesse in usufrutto ai genitori.

La domanda, rivolta da uno dei due genitori è dunque se egli possa fruire dell'opzione cessione/sconto in fattura; egli "ritiene che l'esistenza della apposizione del vincolo di destinazione (Trust autodichiarato) e la concessione in usufrutto di due appartamenti ciascuno ai genitori, non limiti il diritto alla fruibilità del Superbonus ai sensi dell'articolo 119 in esame in capo agli stessi.

L'Istante ritiene altresì che la mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, non rappresenti un limite per i contribuenti alla fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio" (Risp. n. 498/2021).

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

Usufruttuari di immobili distintamente accatastati fruiscono del superbonus

La fattispecie, come riassume l'Agenzia, riguarda la possibilità per l'istante di accedere al superbonus per le spese per interventi antisismici e di riqualificazione energetica che sosterrà "in qualità di usufruttuario su una unità abitativa residenziale segregata in un Trust, il cui disponente e trustee è il figlio".

L'AdE parte dal seguente dato: "trattandosi di un trust "autodichiarato" - secondo quanto rappresentato e non oggetto di valutazione in questa sede - la proprietà dell'edificio, costituito da quattro appartamenti, è attribuita al disponente (figlio dell'Istante)."

Dunque, trova applicazione la norma di cui all'art. 119 co. 9 lett. a (come modificata dalla L. n. 178/2020) secondo cui il superbonus è fruibile, tra gli altri, "a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche".

Perché l'usufruttuario possa fruire della detrazione, questi deve sostenere le spese agevolate e il titolo in base al quale si sostengono le spese, nella specie l'usufrutto, deve risultare al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Dunque, l'usufruttuario di unità immobiliari distintamente accatastate in edifici appartenenti ad unico proprietario (di edifici composti da due a quattro unità) può fruire della detrazione; ricordiamo infatti che i titolari dei diritti reali di godimento (tra cui gli usufruttuari) possono fruire della detrazione.

Tale fruizione incontra il limite di cui al co. 10 secondo cui le persone fisiche (di cui al co. 9, lett. a e b), possono beneficiare delle detrazioni per efficientamento energetico trainanti e da questi trainati "per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio".

Che cosa fare se il condominio non vuole deliberare il superbonus?

Usufruttuari residenti all'estero e superbonus: fruibile l'opzione cessione/sconto

Quanto alla domanda riguardante la fruizione dell'opzione cessione/sconto da parte dell'usufruttuario residente all'estero, la risposta dell'AdE è la seguente: "... come chiarito nella citata circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato".

Il discorso non vale però per il titolare del diritto di usufrutto (nella motivazione appare esservi un refuso) "in capo al quale è imputabile, ai senso dell'articolo 26 del TUIR, il reddito fondiario derivante dall'immobile" (v. anche, per il caso del proprietario, Risp. n. 60/2021).

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