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Bonus facciate: da oggi non si sfugge all'obbligo di rilascio del visto di conformità fiscale

In allegato il Decreto anti-frodi pubblicato in Gazzetta.
Redazione Condominioweb 

Secondo l'articolo 121 del Decreto "Rilancio" per gli interventi espressamente elencati nel comma 2 (ivi compresi quelli che danno diritto al Superbonus), vi è la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante

Ai fini dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF) e della verifica di congruità contenuta nell'asseverazione rilasciata dai professionisti tecnici.

È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  • per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal decreto del 6 agosto 2020 n. 329). I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Nel caso di Bonus facciate semplice conseguibile pulendo e/o tinteggiando la facciata esterna, oppure intervenendo su balconi, ornamenti o fregi. la situazione cambia completamente perché non è stato previsto alcun massimale di spesa, non è prevista la verifica di congruità dei costi e nessun obbligo di utilizzo dei prezziari.

Tuttavia è stato accertato che talune imprese hanno aumentato artificiosamente l'importo dei lavori da svolgere, quando l'incentivo fiscale era particolarmente elevato (90% o 110%), allo scopo di ottenere un contributo superiore a quello spettante

Al fine di contrastare questi comportamenti fraudolenti, il decreto sui controlli - approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 (Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche- GU n.269 del 11-11-2021) mira a ristabilire la legalità.

Infatti - aggiungendo il comma 1-ter all'art. 121 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) - si prevede l'obbligo del visto di conformità in caso di opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, anche per la fruizione delle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110%, quindi anche il il bonus facciate semplice.

Scarica Decreto legge del 11 novembre 2021 n. 157
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