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Bonus facciate ed elementi in vetro: quando sì e quando no

Il bonus facciate in alcuni casi è stato ammesso anche per le parti in vetro.
Avv. Valentina Papanice 

Bonus facciate e parti in vetro

L'Agenzia delle Entrate ha già avuto varie occasioni per rispondere a quesiti riguardanti l'applicazione del bonus facciate e, per quello che qui interessa, la sua applicazione nei casi in cui l'intervento riguarda facciate con elementi in vetro; le risposte sono state variegate.

Le norme non offrono molti dati; per quel che qui interessa, esse prevedono che l'agevolazione è diretta a interventi su superfici opache e elementi costitutivi dei balconi.

Bonus facciate e vetro, cosa dicono le norme

Partiamo quindi dal dato normativo.

Il bonus facciate è stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2020, la n. 160 del 2019, ai co. da 219 a 224 dell'art. 1.

Ricordiamo che la detrazione è del 90%, senza limiti massimi di spesa e con dieci rate annuali di pari importo nell'anno di sostentamento delle spese e in quelli successivi.

Per quanto riguarda le caratteristiche che devono avere le parti su cui eseguire gli interventi agevolati è previsto che deve trattarsi di "facciata esterna degli edifici esistenti" e che l'intervento deve riguardare "esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi".

Bonus facciate: per quali interventi?

Tali espressioni hanno richiesto vari chiarimenti applicativi.

L'espressione che anche ad una lettura veloce crea più "curiosità" è "opache".

Bonus facciate ed elementi in vetro, le risposte dell'AdE

E vediamo alcune delle risposte date dall'Agenzia, che sul tema sono state numerose.

In effetti, l'applicazione del bonus agli elementi che compongono la facciata è un argomento che hanno dato origine a vari dubbi e quindi a vari interpelli e a varie risposte dell'AdE.

Ci si permette sul punto un'osservazione critica: non sarebbe meglio l'elaborazione di norme di più semplice applicazione? Perché questa molteplicità di punti interrogativi e, conseguentemente, di risposte non aiuta il contribuente e non aiuta gli uffici dell'AdE.

Bonus facciate e società a responsabilità limitata

Tolto quindi il sassolino dalla scarpa, cerchiamo di fare ordine, pensando appunto di poter fare cosa gradita a chi si deve orientare nella comprensione e nell'applicazione delle norme.

Allora, un primo dato è che l'intervento deve riguardare la struttura opaca; dicasi opaco, secondo la definizione dataci dall'enciclopedia Treccani (un estratto), "di corpo che non si lascia attraversare dalla luce, cioè di corpo che, rinviando o assorbendo totalmente la luce che riceve, ha coefficiente di trasparenza nullo (è contrario quindi di trasparente)"; la definizione sembra confermare quello che diremmo di primo acchito e cioè che tra le superfici opache non dovrebbero ammettersi quelle di vetro perlomeno quando è trasparente.

Sul tema specifico del bonus facciate alcune risposte ce le ha date poi l'AdE con la nota Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, il primo documento di prassi con cui l'Ufficio ha fornito chiarimenti sulla misura.

In quella sede si specificò che "devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli".

Mentre il primo elenco ("superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni") è volto a delimitare il concetto di "facciata esterna": il secondo ("vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli") serve a circoscrivere il concetto di "superficie opaca"; e nell'elenco troviamo, appunto, le vetrate.

Ad abundantiam, ricordiamo che la facciata costituita prevalentemente da vetrate è stata esclusa anche riguardo ad un'altra misura, il superbonus, proprio perché non rientrante nell'ambito delle superfici opache (Risp. n. 521 del 2020).

Successivamente l'AdE ha poi avuto modo di ammettere le facciate in mosaico vetroso (Risp. n. 287/2020); dal tenore del testo a chi scrive sembra che l'intervento sia ammesso in quanto riguardante una superficie opaca: il dato testuale sarebbe dato dall'espressione "sono, pertanto, ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale"" a pag. 3.

Tuttavia tale collegamento non pare (sempre a chi scrive) esplicato come dovrebbe.

Ma l'ambito dove l'ammissione è stata amplia è quello relativo ai balconi.

Bonus facciate, elementi in vetro e balconi

Spesso infatti i balconi sono composti da elementi in vetro; tali elementi sono ammessi oppure no al bonus?

La norma prevede che sono ammessi al beneficio "esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi".

Sin dalla Circolare 2 del 2020 l'AdE ha chiarito che la misura vale per "il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi".

Con l'interpello n. 289 del 2020 il contribuente chiedeva tra l'altro se rientrasse nella misura "- la sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna, spezzati in più parti, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone; - la tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate".

L'AdE rispose positivamente, affermando, per quel che qui interessa, che "il bonus facciate spetta anche… per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso".

Dunque gli elementi costitutivi del balcone sono ammessi tutti al bonus, e quindi, anche quelli in vetro.

Stessa conclusione si ha con la risposta ad interpello n. 482 del 2021 dove si legge che "il bonus facciate spetta per le spese sostenute per l'intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone".

L'intervento in relazione al quale è posto il quesito dovrà "modificare i parapetti, aumentando la superficie delle porzioni vetrata, a discapito della parte metallica che - visto l'ambiente particolarmente aggressivo dovuto alla vicinanza del mare - è soggetta a continui e ripetuti interventi di manutenzione; in alternativa, e a discrezione della stessa Società, si modificherà il disegno della ringhiera metallica, sostituendo in ogni caso il vetro, oramai obsoleto, con nuovi elementi, dello stesso materiale, ma con migliori caratteristiche in termini di sicurezza".

L'atto richiama i precedenti che abbiamo già citato (cioè Risp. n. 289/2020 e Circ. n. 2/E/2020).

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