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Azione revocatoria: condizioni per l'esercizio

Requisiti per la revocatoria ordinaria: il pregiudizio per il creditore e la conoscenza di tale danno da parte del debitore.
Avv. Mariano Acquaviva 

L'art. 2901 del codice civile mette a disposizione del creditore un formidabile strumento per difendersi dagli stratagemmi che il debitore pone in essere per mettere in salvo il proprio patrimonio. Si tratta dell'azione revocatoria, definita "ordinaria" per distinguerla da quella omonima esperibile in ambito fallimentare.

Una recente pronuncia del Tribunale di Vicenza (sent. n. 2268 del 9 dicembre 2021) offre l'occasione di ripercorrere quali sono le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del debitore che dolosamente impoverisce il proprio patrimonio per sottrarlo al creditore. Approfondiamo questo interessante tema.

Azione revocatoria: cos'è?

La revocatoria è un'azione giudiziaria che il creditore può intraprendere nei confronti del debitore allorquando questi abbia disposto del proprio patrimonio in modo tale da pregiudicare le ragioni del creditore stesso.

Il debitore potrebbe infatti trasferire a terzi beni facenti parte del suo patrimonio al fine di sottrarli alla garanzia del credito. Potrebbe, ad esempio, donare un suo bene immobile di ingente valore a un proprio familiare per evitare l'esecuzione forzata del creditore, oppure potrebbe vendere lo stesso bene a un terzo al fine di ricavare denaro che può essere più facilmente occultato.

Di fronte a un comportamento di questo genere, il creditore può esercitare l'azione revocatoria, può cioè chiedere al giudice che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Anche i crediti condominiali possono essere tutelati con l'esercizio della revocatoria ordinaria

Azione revocatoria: presupposti

Affinché l'azione revocatoria possa essere esercitata, è necessaria la sussistenza di due presupposti: l'eventus damni e il consilium fraudis.

In altre parole, è necessario che:

  • dall'atto derivi un pregiudizio per il creditore, nel senso che deve prospettarsi, in conseguenza dell'atto stesso, il pericolo concreto che il debitore adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (requisito oggettivo);
  • il debitore fosse a conoscenza di tale pregiudizio, cioè fosse effettivamente consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento (requisito soggettivo).

La sussistenza di tali presupposti è sufficiente nel caso in cui l'atto di disposizione posto in essere dal debitore sia a titolo gratuito, come ad esempio nel caso di donazione.

Qualora, invece, si tratti di un atto di trasferimento a titolo oneroso (una vendita, ad esempio), è necessario tutelare il terzo che, per acquistare il bene, ha sopportato una diminuzione patrimoniale, ossia ha pagato un prezzo.

In questo caso, l'azione revocatoria può essere esercitata solo se anche il terzo era a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore. In tale ipotesi, dunque, è richiesta anche la cosiddetta partecipatio fraudis del terzo, cioè il dolo di quest'ultimo.

È perfino possibile chiedere la revocazione di un atto posto in essere prima del sorgere dell'obbligazione; in questa ipotesi, però, occorre che il debitore abbia dolosamente preordinato l'atto al fine di pregiudicare il creditore e, se si tratta di atto di trasferimento a titolo oneroso, che anche il terzo fosse partecipe dell'accordo doloso.

Un caso particolare di utilizzo dell'azione revocatoria ordinaria

Azione revocatoria: come provare le condizioni per l'esercizio?

Abbiamo appena detto che, per esperire validamente l'azione revocatoria, il creditore deve dimostrare la sussistenza del pregiudizio alle proprie ragioni e del dolo del debitore.

In merito alla prova del requisito soggettivo, cioè della consapevolezza che il creditore abbia agito a danno del debitore, il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in commento (n. 2268 del 9 dicembre 2021), ha ricordato che «non occorre una preordinazione dolosa in capo al debitore, né occorre la conoscenza del terzo rispetto a una tale eventuale preordinazione dolosa; al contrario, è sufficiente, in capo al terzo, una conoscenza generica del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore, in forza della diminuzione della garanzia ex art 2740 cc, che a sua volta consegue alla riduzione del patrimonio di colui che sta disponendo di un proprio diritto proprio a favore di quel terzo».

Nel caso di specie, il dolo del debitore era reso evidente dal fatto che l'atto di vendita era stato perfezionato poco dopo aver ricevuto, da parte del creditore, un decreto ingiuntivo esecutivo, con tanto di precetto, dunque con annuncio di imminente avvio di azione esecutiva.

Ciò, certamente, non poteva essere ignoto al debitore, il quale era un commercialista, quindi ben consapevole delle conseguenze legate alla notifica del precetto.

Secondo il Tribunale di Vicenza, che l'operazione di trasferimento dell'immobile fosse preordinata ad evitare l'aggressione del creditore si evince dalle modalità con cui la vendita era stata realizzata.

D'accordo con l'attore che aveva proposta l'azione revocatoria, il giudice vicentino ritiene alquanto "sospetto" che:

  • parte venditrice aveva esonerato per iscritto il notaio rogante da qualsiasi indagine di verifica della titolarità dei diritti in oggetto e della libertà del bene da vincoli pregiudizievoli;
  • il rogito non fu preceduto, diversamente da prassi diffusissima, da alcun preliminare e, stando ad alcune email prodotte in giudizio, le parti raggiunsero l'accordo solo tre giorni prima di comparire avanti al notaio;
  • la trascrizione dell'atto avvenne già il giorno dopo del rogito, in senso difforme dalla prassi, secondo la quale essa avviene nell'arco di una settimana circa.

Insomma: tutto deponeva nel senso di un'operazione avvenuta "in fretta e furia", evidentemente al fine di sottrarre l'immobile al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo notificato unitamente al precetto.

A voler tacere, poi, di un'ulteriore circostanza: il bene immobile alienato era sostanzialmente l'unico di proprietà del debitore il quale, così agendo, contava praticamente di sottrarre al creditore qualsiasi bene di rilevante valore. Ecco dunque provato indiscutibilmente anche il pregiudizio concreto (requisito oggettivo) delle ragioni del creditore.

Secondo il Tribunale di Vicenza, merita dunque accoglimento l'azione revocatoria avanzata dall'attore, con conseguenza inefficacia relativa del trasferimento immobiliare. Di tanto parleremo a breve.

Azione revocatoria: conseguenze

Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria determina l'inefficacia relativa dell'atto posto in essere dal debitore. Ciò significa che tale atto è valido e produttivo di effetti tanto tra le parti quanto nei confronti dei terzi; esso, però, non è efficace e non può essere opposto al creditore che ha agito con l'azione revocatoria, il quale potrà quindi sottoporre il bene ad esecuzione forzata come se non fosse mai fuoriuscito dal patrimonio del debitore.

L'azione revocatoria, quindi, non fa rientrare il bene nel patrimonio del debitore, e pertanto, se in seguito il creditore non avrà necessità di sottoporre quel bene ad esecuzione per soddisfare la propria pretesa, il bene stesso rimarrà di proprietà del terzo.

L'atto, inoltre, è inefficace solo nei confronti del creditore che ha esercitato l'azione revocatoria; eventuali altri creditori, quindi, non potranno aggredire il bene trasferito a terzi.

Infine, se colui che ha acquistato il bene lo trasferisce a sua volta a un altro soggetto, che lo acquista a titolo oneroso altro soggetto, che lo acquista a titolo oneroso e in buona fede, quest'ultimo fa salvo il suo acquisto.

L'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. così testualmente dispone: «L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione».

Azione revocatoria: quando si prescrive?

Ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Decorso questo lasso di tempo, dunque, non sarà più possibile rendere inefficace il trasferimento operato dal debitore, pur sussistendone tutte le altre condizioni.

Sentenza
Scarica Trib. Vicenza n.2268 9/12/2021
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