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Assemblea on-line e D.l. n. 125/2020. Qualcosa si muove, ma non è cambiato ancora nulla.

Con l'approvazione, in prima lettura, al Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 125/2020 si prevedono facilitazioni per lo svolgimento delle tele assemblee.
Redazione 

Il Senato nell'11 novembre ha approvato con 137 voti favorevoli, 86 contrari e quattro astensioni, l'Assemblea ha approvato, con modifiche, il d.d.l. n. 1970, di conversione del decreto-legge n. 125, sulla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il disegno di legge di conversione del decreto legge, che ha consentito la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ora passa all'esame della Camera dei Deputati.

Termine per l'approvazione onde evitare la scadenza dei sessanta giorni per la conversione del decreto è il 6 dicembre 2020.

Il disegno di legge, grazie ad una proposta emendativa avanzata in commissione e approvata dall'aula interviene anche sulla controversa norma in materia di convocazione delle assemblee on-line in mancanza di previsione nel regolamento condominiale di questa modalità di svolgimento.

Assemblea on-line, la norma vigente e la proposta di modifica

Il sesto comma dell'art. 66 disp. att. c.c. attualmente vigente recita: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione».

Il sesto comma dell'art. 66 disp. att. c.c. così come modificato disegno di legge di conversione del decreto legge n. 125/2020 andrebbe a recitare: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione».

Assemblee on-line, unanimità, maggioranza e silenzio assenso

Utilizziamo il condizionale perché la norma così approvata per diventare legge deve:

  • passare all'esame del Camera dei deputati;
  • non essere modificata né nessun'altra essere modificata per evitare una seconda lettura al Senato;
  • in seguito ad approvazione del disegno di legge di conversione essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Il tutto entro il 6 dicembre. In buona sostanza, anche se non dovesse cambiare nulla, nella più lunga delle prospettive, cioè almeno fino a dopo al giorno dopo quella data la modifica così indicata è una mera proposta, nulla di più.

Assemblea on-line, cosa cambierebbe?

I commentatori, grosso modo all'unisono, criticando la norma che ha introdotto nell'ordinamento la disciplina delle assemblee on-line, hanno fin da subito evidenziato un'incongruenza: se per approvare una modifica del regolamento che consenta la partecipazione a distanza basta la maggioranza dei condòmini e metà del valore dell'edificio, perché se questa norma non esiste bisogna ottenere il consenso di tutti?

In effetti in termini di logicità del disposto normativo e più in generale di razionalità concreta della disposizione, l'obiezione era ficcante: quell'unanimità, necessaria solamente in mancanza di previsione regolamentare, appariva difficilmente spiegabile.

DPCM 18 ottobre 2020: assemblee condominiali, meglio on-line

Che cosa potrebbe cambiare ove fosse approvata la modifica apportata in sede di conversione del decreto n. 125/2020.

La nuova norma è chiara: per lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza basterà che la maggioranza dei condòmini (pare dal tenore letterale senza necessità del requisito dei millesimi) si esprima favorevolmente.

Esempio: condominio con dieci partecipanti. Se sei condòmini sono d'accordo, allora la partecipazione all'assemblea potrà avvenire in modalità di videoconferenza.

Ciò vuol dire che se la norma verrà approvata, prima dell'invio dell'avviso di convocazione l'amministratore dovrà:

  • inviare a tutti i condòmini una comunicazione chiedendo la loro disponibilità a svolgere l'assemblea in modalità di videoconferenza (ovvero di parteciparvi in questo modo);
  • acquisire il consenso della maggioranza dei condòmini (sebbene non sia prevista forma scritta, per documentare la correttezza dell'operato è bene che il consenso sia espresso in questo modo).

In questo modo, teoricamente, anche l'assemblea per la modifica del regolamento che consenta sempre lo svolgimento delle assemblee in video conferenza potrà svolgersi con questa modalità.

Violazioni di questa procedura renderebbero la successiva delibera invalida.

Ripetiamo: ancora questa disposizione non è legge. Potrebbe essere modificata o addirittura espunta. Il termine finale per la conversione del decreto n. 125 è il 6 dicembre 2020. Ad oggi nulla è cambiato e la storia recente delle approvazioni di provvedimenti normativi c'impone di attendere il sì definitivo.

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