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Appalto, opposizione a decreto ingiuntivo e vizi gravi

I vizi non erano tali da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668 c.c.
Avv. Caterina Tosatti 

L'opposizione al decreto ingiuntivo apre un giudizio ordinario che rimette in discussione l'intero rapporto tra il creditore intimante ed il debitore ingiunto, cosicché, laddove il credito risulti infondato o si accertino altri fatti impeditivi o estintivi, il decreto ingiuntivo potrebbe essere revocato.

Questo accade nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7012 del 6 settembre 2022.

Appalto, gravi vizi e opposizione a decreto ingiuntivo. La vicenda

Un Condominio si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Alfa Srl, ditta appaltatrice, la quale aveva eseguito opere di rifacimento della pavimentazione ed impermeabilizzazione esterne dell'area pedonale e carrabile soprastante il corsello dei boxes - auto dell'edificio, nonché il trattamento delle grate di areazione e chiedeva il saldo delle stesse, ammontante a circa 50.000,00 euro.

Secondo il Condominio, i lavori eseguiti da Alfa Srl presentavano difformità e difetti, accertati nel corso dell'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) intercorso tra le medesime parti presso lo stesso Tribunale emittente il Decreto ingiuntivo.

Inoltre, sempre stando alla difesa del debitore, di detti difetti era responsabile anche Tizio, quale Direttore dei Lavori, tanto che il Condominio chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa lo stesso e svolgeva domanda riconvenzionale circa l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza dei vizi e/o difetti, con conseguente declaratoria di inadempimento della Alfa Srl nell'esecuzione dell'appalto affidatole, dichiarandolo risolto nonché con accertamento della responsabilità ex art. 1669 c.c., unitamente al grave inadempimento di Tizio, quale Progettista e DL, domandando la risoluzione del contratto di incarico professionale con costui e la declaratoria di responsabilità, contrattuale ed aquiliana dello stesso, con condanna in solido (di Tizio ed Alfa Srl) a risarcire al Condominio il costo delle opere necessarie per eliminare i vizi/difetti, mentre, qualora il Tribunale avesse accertato un credito a favore della Alfa Srl, sene chiedeva la compensazione con quanto fosse risultato dovuto al Condominio per il detto risarcimento derivante da vizi/difetti.

Il giudizio proseguiva con l'autorizzazione alla chiamata di Tizio che, difendendosi, chiedeva di poter a sua volta chiamare in manleva la sua assicurazione, Beta Spa, venendo a ciò autorizzato.

Beta Spa eccepiva l'inoperatività della propria garanzia per il tipo di vizio denunziato e chiedeva quindi il rigetto della manleva domandata da Tizio.

La Alfa Srl, appaltatrice, costituitasi, domandava la conferma del Decreto ingiuntivo ed il rigetto delle avverse pretese.

Il Giudice, concessa la provvisoria esecutività al Decreto ingiuntivo ed acquisito il fascicolo dell'ATP intervenuto tra le parti, rigettava le richieste istruttorie formulate dal Condominio ed invitava le parti a precisare le conclusioni, salvo poi rimettere la causa sul ruolo per disporre ed esperire una CTU, ad esito della quale, ritenendo l'opposizione fondata, il Tribunale revoca il Decreto ingiuntivo e condanna la Alfa Srl a restituire le somme medio tempore percepite (per effetto della provvisoria esecutività concessa in precedenza), nonché previa compensazione con il credito azionato, condanna in solido la Alfa Srl e Tizio a pagare al Condominio la somma di Euro 10.000,00 circa a titolo di risarcimento del danno patito ex art. 1669 c.c., per l'effetto condannando la Beta Spa a tenere indenne Tizio di detta somma, nei limiti della sua quota di responsabilità pari al 50% nonché delle spese legali affrontate per il giudizio di opposizione e l'ATP.

Credito ingiunto ed obbligo di garanzia per vizi

Pur leggendo di come il Giudice qualifica la domanda riconvenzionale del Condominio come azione ex art. 1669 c.c., non ci è dato di sapere se il Condominio committente fosse stato tempestivo nella denunzia dei vizi, che, come previsto dalla norma citata, deve avvenire entro 1 anno dalla scoperta dei vizi e deve essere seguita dall'azione (di accertamento e risarcimento) entro 1 anno dalla denunzia: sappiamo unicamente che la Alfa Srl agiva in base a fatture emesse nell'anno 2017, che il Decreto ingiuntivo fu emesso nell'anno 2018 e che nel medesimo anno si svolgeva l'ATP tra le parti.

Rispetto alla tempestività dell'azione riconvenzionale, quindi, dobbiamo dare per scontato che sussista, posto che l'estensore non ne fa questione da dirimere o verificare preliminarmente, procedendo senz'altro ad avviare il proprio ragionamento argomentativo con la qualificazione della vicenda come eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte del Condominio committente verso l'Alfa Srl quale appaltatrice per la presenza di gravi vizi nelle opere realizzate.

La garanzia per i gravi vizi e difetti

Sappiamo tuttavia, perché ce lo riporta il medesimo estensore, che il Condominio, nelle proprie difese e sino alla barriera preclusiva (data dalla memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.) non ha mai sollevato questioni o contestazioni circa il prezzo, cioè il quantum richiesto con il Decreto ingiuntivo; non ha mai, cioè, il Condominio affermato che la quantificazione del credito riportata nel Decreto ingiuntivo opposto fosse errata o che lo stesso fosse non dovuto perché diverso rispetto a quanto pattuito. Né sono state contestate l'esistenza del contratto o l'esecuzione dei lavori da parte della Alfa Srl.

Questo permette al magistrato di fissare un primo punto da cui partire, cioè che il credito di circa Euro 50.000,00 di cui al Decreto ingiuntivo opposto sia effettivamente tale e che, quindi, il Condominio sia debitore verso la Alfa Srl di detto importo per il saldo dei lavori eseguiti.

La CTU svolta ha poi rilevato che effettivamente sussistevano i vizi eccepiti dal Condominio ed oggetto della contestazione posta a fondamento del rifiuto di pagare detto saldo.

Detti vizi, tuttavia, non erano tali da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668 c.c. - richiesta, come visto sopra, dal Condominio - perché quel rimedio è concesso laddove i vizi o difetti dell'opera realizzata dall'appaltatore siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione; il Condominio, insomma, poteva comunque continuare ad utilizzare il corsello ed accedere ai boxes, essendo peraltro pacifico (per averlo ammesso/non averlo contestato le parti) che i beni comuni oggetto d'appalto erano stati utilizzati comunque dai condòmini, a dispetto dei vizi presenti.

Detti vizi, però, fondavano la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, avendone il CTU accertato l'esistenza ed avendo egli rilevato, quanto alle cause, che fossero stati sia elementi di natura progettuale che elementi di carattere esecutivo a generare i difetti riscontrati.

Di qui, il CTU, la cui opinione viene abbracciata dal magistrato, imputa la responsabilità dei vizi in modo paritario alla Alfa Srl quale appaltatrice ed a Tizio quale DL.

Riporta il Tribunale che i vizi riscontrati rientrano certamente nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c., posto che giurisprudenza ormai consolidata insegna che in detto ambito «rientrano, senza dubbio, le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione o delle opere di drenaggio che incidano sulla funzionalità dell'opera».

Nel caso di specie, la CTU aveva accertato infiltrazioni, cavillature e fessurazioni riscontrate rendessero evidente che la gravità del vizio derivava dalla tipologia dei difetti, dalla loro estensione e dall'entità del percolamento d'acqua, delle muffe riscontrate e dallo stato di degrado della muratura, tutti aspetti che evidenziavano la rilevante incidenza dei fenomeni su destinazione e durata dell'opera.

Quanto alle responsabilità, il Tribunale ravvisa senz'altro una responsabilità della ditta esecutrice, rammentando che «la responsabilità per i vizi e difetti dell'opera va imputata di norma all'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto, e ciò anche laddove siano ravvisabili vizi o omissioni nel progetto predisposto dal committente», perché l'appaltatore «dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass., 20 settembre 2011 n.19132, Cass, 12 luglio 2006 n.15782)».

Continua poi il Giudice nel solco della giurisprudenza che domanda, a carico dell'appaltatore, la prova di aver segnalato al committente e al Direttore dei Lavori l'inidoneità delle prescrizioni progettuali a garantire la comparsa di infiltrazioni e cavillature, giurisprudenza tutt'ora prevalente, salvo sporadici scostamenti; nel caso di specie, Alfa Srl né aveva prodotto tali segnalazioni né aveva richiesto di poterlo fare, articolando mezzo istruttori.

Quanto alla responsabilità di Tizio, viene anche in tale caso richiamata la giurisprudenza costante circa il ruolo del Direttore dei Lavori, mentre nulla viene menzionato sul ruolo di Progettista di Tizio.

Forse perché, a parte le carenze progettuali, il CTU aveva sottolineato che dette mancanze avrebbero potuto essere 'corrette' in fase esecutiva, laddove invece le cavillature furono causate da modifiche dei materiali e delle modalità esecutive ad opera dell'appaltatrice che furono accettate o quantomeno non contestate da Tizio, in veste di DL, il quale poi procedette ad emettere il certificato di regolare esecuzione, omettendo di evidenziare le difformità rispetto al progetto e la circostanza che le medesime non fossero state autorizzate.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 6 settembre 2022 n. 7012
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