Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

È impugnabile una delibera nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?

Con la disamina della pronuncia del tribunale piemontese si affronta la questione inerente l'impugnativa della delibera condominiale nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per vizio di annullabilità
Avv. Nicola Frivoli 

Con pronuncia emessa in data 19.01.2022, n. 198, il Tribunale di Torino rigettava opposizione a decreti ingiuntivi proposta da un condomino nei confronti di un condominio che aveva provveduto ad intentare azione monitoria per il recupero di oneri condominiali (di natura ordinaria e straordinaria), nei confronti del detto condominio moroso.

I motivi dell'opposizione, ex art. 645 c.p.c., afferivano l'inammissibilità della domanda per abuso del processo, per frazionamento del credito (emissione di due decreti ingiuntivi, con aggravio di costi nei confronti del debitore) e l'opponente-condominio chiedeva, altresì, la compensazione dei crediti vantati nei confronti del condominio, rinvenienti da danni per mancati interventi sui balconi di proprietà esclusiva, nonché sollevava l'eccezione della violazione della volontà assembleare perché con delibera si era indicato altra impresa alla quale affidare i lavori straordinari in modo arbitrario, senza che l'opponente avesse mai ricevuto alcuna convocazione della nuova assemblea ex art. 66 disp. att. c.c.

Lo stesso chiedeva al giudice adito, in via preliminare, la sospensione dei decreti ingiuntivi impugnati, ex art. 649 c.p.c., sussistendone i gravi motivi.

Si costituiva in giudizio il condominio-opposta, il quale esponeva che i due decreti ingiuntivi erano stati emessi in due momenti diverse e riguardavano crediti di diversa natura: uno per il mancato pagamento di oneri ordinari ed uno per il mancato pagamento di oneri straordinari afferenti esecuzioni di alcuni lavori. Nulla riconosceva dei presunti crediti vantati dall'opponente, perché mai richiesti all'amministratore.

Il Tribunale torinese, respingeva la richiesta di sospensiva ex art. 649 c.p.c., non affrontava la fase istruttoria e invitava le parti a precisare le conclusioni, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ex art. 190 c.p.c, introitando la causa per la decisione.

Nella sentenza, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, in parte per inammissibilità ed in parte per infondatezza, con condanna alle spese di lite in capo all'opponente.

Dichiarazione d'ufficio di inammissibilità per opposizione tardiva

Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, può rilevare d'ufficio (come ha fatto nella presente fattispecie) l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività della detta opposizione in riferimento al dies a quo, ossia dalla notifica del decreto ingiuntivo, che al dies a quem, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora, sia noto soltanto il dies a quem, si addebita all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, dal quale non emerge la data effettiva del recapito al destinatario (cfr. Cass. civ. sez. III, 21 maggio 2019, n. 13594).

Nella fattispecie posta al vaglio del Tribunale piemontese, la notifica dell'atto di opposizione su un decreto ingiuntivo è avvenuta oltre il termine dei 40 giorni indicato dall'art. 641 c.p.c. per proporre l'opposizione, pertanto da considerarsi tardiva perciò inammissibile.

Infondatezza dell'eccezione di frazionamento del credito

Anche l'eccezione di frazionamento del credito, formulata dall'opponente. è priva di fondamento, atteso che i due decreti ingiuntiti ottenuti dall'opposto riguardano crediti di diversa natura (spese ordinarie e straordinarie, con due differenti deliberazioni) ed emessi in due momenti diversi, proprio per ciò è consentito proporre domande plurime giudiziali, aventi ad oggetto distinti crediti derivanti da un medesimo rapporto di durata purché vi sia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2019, n. 6591).

Nel caso in disamina, non vi è verificato alcun illegittimo frazionamento del credito da parte dell'amministratore di condominio il quale "è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio" (art. 1129, comma 9, c.c.).

Illegittima richiesta dell'annullabilità della deliberazione, sollevata in via d'eccezione

L'opponente-condomino ha sollevato, in via d'eccezione, la invalidità delle deliberazioni poste come titolo per l'emissioni dei due provvedimenti monitori, che hanno comportato l'approvazione del riparto delle spese condominiali richieste.

Posto ciò, qualora si richieda al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo un accertamento incidentale sulla validità della delibera condominiale posta a fondamento dell'ingiunzione, il vizio deve essere dedotto nelle forme e nei temi prescritti dalla legge.

Per meglio dire, l'annullabilità della deliberazione non può essere dedotta in via d'eccezione, al solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ma solo in via "d'azione", ossia con la richiesta di pronuncia di annullamento della delibera con efficacia nei confronti di tutti i condomini.

Inoltre, la domanda di annullamento così formulata dovrà essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dal verbale dell'assemblea o dalla sua comunicazione al condomino assente.

Non è possibile far valere l'annullabilità di una delibera assembleare in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in via d'eccezione e se formulata quale domanda di annullamento deve essere proposta entro il termine di decadenza (Cass. civ. S.U. 14 aprile 2021, n. 9839).

Nel caso esaminato dal Tribunale adito, l'opponente non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale per la declaratoria di annullamento della deliberazione nell'opposizione a provvedimento monitorio, bensì solo un'eccezione.

Per completezza, la decisione della Suprema Corte a Sezione Unite, ripresa integralmente dal Tribunale di Torino, sul piano processuale è innovativa, e confermativa di un discrimen tradizionale tra la nullità e annullabilità della delibera assembleare viziata in tema di ripartizione delle spese, riconoscendo al giudice di merito la facoltà di poter sindacare, purché a determinate condizioni, sulla validità della delibera, sui cui è fondata l'ingiunzione di pagamento, non essendo tale sindacato riservato esclusivamente al giudizio di impugnativa a delibera condominiale.

Infatti, negare al giudice dell'opposizione la possibilità di sindacare l'invalidità della delibera posta a base dell'ingiunzione provocherebbe la moltiplicazione dei giudizi, perché costringerebbe il giudice a rigettare l'opposizione e obbligherebbe l'opponente, che intenda far valere detta invalidità, a promuovere separato giudizio e, successivamente, nel caso in cui la delibera fosse annullata, a proporre domanda di accertamento e di ripetizione di indebito o di opposizione all'esecuzione, prolungando così il contenzioso tra le parti.

Al contrario, riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo la possibilità di sindacare la validità della delibera assembleare consente di definire nel medesimo giudizio tutte le questioni relative alla delibera su cui si fonda l'ingiunzione e di evitare la proliferazione delle controversie: trattasi di un'interpretazione che, oltre ad essere in linea con il suddetto principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente anche di evitare il rischio di contrasti di giudicati.

Tuttavia, fondamentale per l'applicazione del nuovo orientamento giurisprudenziale, è che la richiesta di sia formulata circa l'annullabilità della deliberazione attraverso domanda riconvenzionale contenuta nell'opposizione a decreto ingiuntivo. Tale passaggio processuale è fondamentale per la possibilità di disamina del contenuto dell'atto collettivo, in mancanza, la richiesta non è ammissibile.

Opposizione ingiunzione: effetti della prova e della compensazione

Rigetto della richiesta di compensazione formulata dall'opponente

Per completezza espositiva, il Tribunale adito ha anche affrontato e rigettato l'ulteriore motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo del tutto infondata la richiesta di compensazione dell'opponente.

Infatti, il giudicante ha precisato che affinché operi la compensazione, il titolo di credito deve incontrovertibile, ossia non essere più oggetto a modificazioni a seguito di impugnazione non solo nella sua esattezza, ma anche nella esistenza (Cass. civ. sez. III, 12 aprile 2011, n. 8338).

Sicché, se è controversa, nel medesimo giudizio, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione né legale, ex art. 1243, comma 1, c.c., né giudiziale, ex art. 1243, comma 2, c.c. (Cass. civ. S.U. 15 novembre 2016, n. 23225).

Compensazione spese: il condomino che ha impugnato paga la sua quota?

Sentenza
Scarica Trib. Torino 19 gennaio 2022 n.198
  1. in evidenza

Dello stesso argomento