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Ampliamento della profondità del balcone: il no del comune è illegittimo senza lesione del decoro del caseggiato

La nozione di decoro è elastica e viene ad assumere un significato concreto solo se impiegata in un ben preciso contesto.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il concetto di decoro architettonico consolidatosi nel tempo è il seguente: l'estetica del fabbricato determinata dalle linee e dalle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità.

In altri termini, si può definire come l'immagine dell'edificio, ciò che ne imprime le caratteristiche, anche se non particolarmente bello o armonioso, ma comunque tale da identificarlo, al pari del volto di una persona. Si tratta di una nozione elastica che viene ad assumere un significato concreto ed intellegibile solo se calata in un determinato contesto.

Esempio pratico di questo principio è rinvenibile in una recente decisione del Tar Toscana (sentenza n. 1019 del 7 novembre 2023).

Ampliamento della profondità del balcone senza lesione del decoro del caseggiato: il no del comune è illegittimo. Fatto e decisione

Un condomino, proprietario di un'unità immobiliare facente parte di caseggiato realizzato nella seconda metà dell'ottocento, composto di tre piani fuori terra (poi oggetto di sopraelevazione di ulteriori due negli anni sessanta) presentava al comune una SCIA per realizzare sulla facciata del caseggiato un ampliamento della profondità del balcone per allinearlo a quello adiacente appartenente ad altro condomino; la Commissione edilizia comunale, però, riteneva che tale opera fosse in contrasto con la disciplina del decoro prevista dal vigente regolamento edilizio.

In particolare, la Commissione riteneva che la modifica richiesta potesse portare alla formazione di un elemento non coerente con le caratteristiche dell'edificio, con profondità eccessiva.

La Direzione Urbanistica del comune, tenendo conto del detto parere disponeva, con ordinanza, il divieto di prosecuzione degli interventi e il ripristino delle parti poste in essere in SCIA; il condomino impugnava il predetto provvedimento inibitorio.

Il ricorrente notava che la motivazione del parere della Commissione edilizia, riprodotta nel provvedimento finale, si era limitata a fare riferimento ad una disarmonia fra il progettato ampliamento del balcone e le caratteristiche del caseggiato, da un lato, ed il "contesto" dello stesso dall'altro, senza però evidenziare quali fossero i tratti della parete interna e del (non meglio precisato) contesto con cui l'opera segnalata sarebbe entrata in conflitto.

Lo stesso condominio faceva presente che il comune non aveva valutato che l'immobile, nel tempo, aveva subito profonde trasformazioni rispetto alla sua originaria configurazione; di conseguenza, nel suo fronte interno, non era presente un'euritmia nella disposizione e nella forma dei balconi. Il Tar ha dato ragione al condomino.

Secondo i giudici ammnistrativi, qualora la nozione di decoro venga posta alla base di un provvedimento negativo in materia edilizia è necessario che la motivazione evidenzi quali sono i caratteri specifici o il particolare stile architettonico dell'edificio che risulterebbero compromessi dall'opera che il privato intenderebbe realizzare. Secondo il Tar, quindi, la motivazione del provvedimento non conteneva tali necessarie precisazioni.

Del resto, il provvedimento è risultato ingiusto in quanto il palazzo in questione non è risultato essere, né ai sensi della disciplina statale, né nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, oggetto di una specifica tutela.

Come ha notato lo stesso Tar, le solette dei balconi presenti sulla facciata interessata sono risultati di dimensioni e forme diverse e non posizionati secondo un particolare disegno geometrico. Inoltre l'ampliamento, poi, avrebbe comportato un allineamento del fronte del balcone in questione con quello dell'appartamento vicino, eliminando così una preesistente disomogeneità dimensionale fra i due aggetti senza determinare la creazione di alcun nuovo elemento di singolari proporzioni.

Infine, è apparso non pertinente pure il riferimento alla profondità eccessiva che il balcone avrebbe assunto, atteso che vi erano state precedenti rilevanti modifiche.

È illegale la tettoia che raggiunge la soletta del balcone sovrastante

Considerazioni conclusive

Un condomino, nell'eseguire opere su parti di sua proprietà, altera il decoro architettonico dello stabile se, tenendo conto delle caratteristiche dello stabile al momento dell'opera, reca un pregiudizio tale da comportare un deprezzamento dell'intero fabbricato e delle unità immobiliari in esso comprese (Cass. civ., sez. II, 30/11/2021 n. 37451).

Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile (Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2020, n. 25790).

Secondo i giudici supremi, però, nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico è necessario adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all'unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni.

In quest'ottica è pure irrilevante il grado di visibilità delle nuove opere sottoposte a giudizio, in relazione ai diversi punti da cui si osserva l'edificio (Cass. civ., Sez. II, 12/06/2023, n. 16518).

In ogni caso, la sentenza del Tar ha evidenziato che l'intervento in questione riguardava, inoltre, la facciata interna dell'edificio, senza alcun impatto visivo sui fronti visibili dalla viabilità cittadina.

A tale proposito si deve ricordare che, secondo la Corte di Cassazione, l'alterazione del decoro architettonico di un edificio condominiale può riguardare anche una facciata interna (Cass. civ., sez. II, 29/01/2016, n. 1718).

Sentenza
Scarica TAR Toscana 7 novembre 2023 n. 1019
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