Il fatto. Una condomina impugnava la delibera condominiale con la quale era stato approvato, tra l'altro, il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente.
La Condomina affermava che, prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1130-bis c.c., aveva chiesto all'amministratore del condominio l'esibizione e l'estrazione di copia della lista dei movimenti del conto corrente condominiale e dei registri di cassa, pur senza trovare riscontro; che, nonostante ciò, l'assemblea si era riunita approvando il bilancio impugnato. Il condominio non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8545 del 18 aprile 2019, ha respinto la domanda della condomina.
Accesso alla documentazione contabile. A mente dell'art. 1130-bis c.c. - introdotto dalla legge di riforma del condominio del 2012 - i condomini possono prendere visione dei giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.
In base a tale disposizione, pertanto, ove vi sia l'espressa richiesta di uno dei condomini, l'amministratore è tenuto a mettere a disposizione la documentazione in questione e a consentire l'estrazione di copie a spese dell'istante, pena l'annullabilità della delibera assembleare di approvazione del relativo bilancio.
L'amministratore non è obbligato a consegnare copie della documentazione contabile. Ciò premesso, il Tribunale di Roma richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, che ha specificato come il perimetro di tale previsione non si possa estendere mai fino ad imporre all'amministratore di consegnare all'istante delle copie della documentazione contabile, ma si limiti solo, per l'appunto, a consentire la visione e l'eventuale estrazione di copie da parte del condomino stesso.
Il giudice romano si riferisce, nello specifico, all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13235 del 25 maggio 2017che, con riferimento tra l'altro ad un caso in cui l'amministratore aveva concesso di accedere alla documentazione contabile del condominio, aveva stabilito che comunque l'amministratore che costui «non ha l'obbligo di depositare l'intera documentazione giustificativa del bilancio, ma soltanto di permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della medesima documentazione (…) gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non abbia loro consentito di esercitare detta facoltà».
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