La vicenda. Con atto di citazione notificato per compiuta giacenza, Tizio e Caio nella qualità di comproprietari di un immobile, avevano impugnato alcune delibere eccependone la nullità per violazione dell'art. 1129, 14° comma, c.c., non essendo stato specificato il compenso dell'amministratore, dell'art. 71 bis disp. att. c.c., per mancanza di preparazione specifica allo svolgimento dell'incarico, nonché per violazione del diritto di accesso ai documenti contabili.
Il Condominio non si era costituito in giudizio, con conseguente dichiarazione di contumacia.
La questione della nomina. Ai sensi del comma quattordicesimo di tale disposizione, l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.
Quello di cui al quattordicesimo comma e un requisito a pena di nullità "della nomina". Tale disposizione deve essere letta unitamente all'art. 1129 c.c. da cui emerge che l'ammontare del compenso non deve necessariamente essere riportato in delibera ma può essere precisato anche in un momento successivo e, in particolare, all'atto di accettazione della nomina.
Detto ciò, secondo il giudice, nella fattispecie, pertanto, non può eccepirsi la validità della delibera per mancanza dei requisiti indicati in citazione vertendosi piuttosto nell'ambito del rapporto tra amministratore e condominio come del resto riportato nel titolo dell'art. 1129 c.c. ''nomina, revoca, ed obblighi dell'amministratore.
Il problema della formazione. Anche la contestazione sulla mancanza di requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico di amministratore, relativi al corso di formazione iniziale e allo svolgimento dell'attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, secondo il giudice, non incidevano sul momento genetico di validità della delibera.
Del resto, detto tema non era stato né affrontato né sollevato dagli attori nel corso dell'assemblea condominiale con ordine del giorno "dimissioni e nomina dell'amministratore". Le predette contestazioni sollevate nell'atto introduttivo, dunque, potevano essere oggetto di un separato giudizio contro l'amministratore personalmente e prescindevano dalla validità della delibera assembleare.
Continua [...]