La sentenza in commento ha trattato il tema della qualificazione del condominio come "consumatore" e della relativa tutela nei suoi confronti. Due sono le questioni interessanti da analizzare.
La prima, derivante direttamente dalla normativa, riguarda le modalità per svincolarsi dall'inderogabilità della competenza territoriale del giudice del luogo di appartenenza del consumatore.
La seconda, coesistenza in un condominio di persone fisiche e giuridiche, viene posta solo come elemento di riflessione.
Nullità del decreto ingiuntivo se non è rispettato il foro del consumatore. Fatto e decisione
Con sentenza n. 868, emessa in data 4 luglio 2023, il Tribunale di Potenza in accoglimento dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso dallo stesso Ufficio contro un condominio ed in favore della ditta di manutenzione degli ascensori condominiali, ha dichiarato la nullità del medesimo decreto per incompetenza territoriale del giudice adito, assegnando contestualmente alle parti il termine di legge per riassumere la causa dinanzi al Tribunale competente.
Nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo il condominio aveva formulato una eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale, ritenendo la prevalenza del foro dove è situato il condominio rispetto a quello dell'impresa in considerazione del fatto che il primo rappresenta un "consumatore", con conseguente applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. u) del D.lgs. n. 205/2005.
L'eccezione veniva contestata dall'opposta, la quale sosteneva che la clausola derogatoria del foro del consumatore era stata oggetto di trattativa individuale, come risultava dal contratto di manutenzione in essere.
Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione de qua affermando che "il condominio, quale ente di gestione risultante dal raggruppamento di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, deve considerarsi "consumatore" ex art. 3 del Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo)".
Il condominio, infatti, privo di personalità giuridica propria oltre che dell'autonomia patrimoniale tipica delle società di persone, "rappresenta un mero ente di gestione, finalizzato all'amministrazione delle parti comuni degli edifici e alla erogazione dei servizi con i contributi forniti dai condomini, e non resta quindi differenziato, rispetto ai terzi, dalle persone fisiche che lo compongono".
Come conseguenza diretta il giudice del merito osservava che il contratto che sia stato sottoscritto dall'amministratore (sia esso avente ad oggetto - come nel caso di specie - l'erogazione di servizi, ovvero l'esecuzione di lavori) non può vincolare l'amministratore quale persona, né una diversa entità giuridica, ma determina l'insorgenza dei relativi diritti ed obblighi in capo agli stessi condomini, dei quali l'amministratore è mandatario con rappresentanza.
Pertanto, al contratto stipulato dal condominio fuori sede ed avente ad oggetto il soddisfacimento di esigenze di vita quotidiana e non scopi professionali, si doveva applicare la disciplina di cui al richiamato decreto legislativo del 2005, che prevede la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Quanto, infine, all'assunto dell'impresa opposta, secondo la quale la competenza sarebbe stata derogata per effetto di una trattativa individuale, il Tribunale aveva accertato la mancanza della prova scritta di tale accordo, che avrebbe dovuto documentare "l'univoca manifestazione di volontà del consumatore in favore della gravosa deroga ad una previsione legislativa determinativa della competenza territoriale prevista nel suo esclusivo interesse".
Per tale profilo il Tribunale di Potenza non poteva che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, revocando lo stesso ed assegnando alle parti un termine perentorio per riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale competente per il merito.
Tutela del consumatore nel contratto di manutenzione degli ascensori condominiali
Ai sensi del Codice del consumo emanato nel 2005, il cui scopo dichiarato è quello di assicurare un elevato livello di tutela del consumatore e degli utenti, per consumatore o utente si intende "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art. 3, comma 1, lett. "a"). Quanto al contenuto del contratto viene considerata clausola vessatoria lo "stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo" (art. 33, comma 2, lett. "u"). Inoltre, con riferimento al foro competente il provvedimento legislativo (art. 66 bis) stabilisce che "per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato".
L'inderogabilità del foro esclusivo, posto a protezione del consumatore, può essere vinta solo quando l'indicazione del giudice diverso sia stato il frutto "di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime, (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore" (Cass., sez. 3, 20 agosto 2010, n. 18785; Cass., sez. 6-2, 14 gennaio 2021, n. 497).
Sul punto la decisione del Tribunale di Potenza è stata, dunque, più che corretta dal momento che quanto sostenuto dall'impresa, ovvero la riduzione dell'ammontare del canone semestrale originariamente richiesto a fronte dell'accettazione della clausola c.d. abusiva, costituiva assunto privo di qualsivoglia fondamento essendo la detta rinuncia priva dei requisiti fondamentali richiesti per la sua piena operatività. E la prova dell'avvenuta trattativa tra le parti era a carico dell'impresa.
Per quanto concerne, invece, la più ampia questione relativa al fatto se il condominio sia da considerare consumatore o non consumatore, ai fini dell'applicabilità del "Codice del consumo", il Tribunale si è allineato ad una interpretazione consolidata che propende per una risposta affermativa.
In effetti se è vero, come è vero, che la figura dell'amministratore quale mandatario con rappresentanza dei condomini non consente di fare dello stesso una figura che agisca in autonomia, è altrettanto pacifico che il medesimo rappresenti gli interessi dei singoli condomini, i quali sono da considerarsi, alla fine, gli effettivi consumatori.
Non ci si può, tuttavia, esimere dal rilevare che il giudicante ha messo in evidenza, in punti diversi della motivazione, che il condominio è un "… raggruppamento di persone fisiche…", ovvero "… un ente di gestione composto di persone fisiche…", ma questo non sempre è vero. Infatti, il condominio può essere costituito, totalmente o parzialmente, anche da persone giuridiche per cui c'è da domandarsi se in tali situazioni quell'interpretazione consolidata per cui il condominio è consumatore possa essere soggetta a qualche ripensamento.