Il condominio non è un consumatore, in quanto ai sensi della normativa comunitaria trasfusa nell'ordinamento italiano con tale figura s'individua una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale.
Tuttavia, siccome la disciplina europea in materia di diritto dei consumatori non vieta agli Stati membri di estenderne l'applicazione anche a soggetti diversi dalle persone fisiche definibili consumatori, è del tutto legittimo che in Italia la legislazione europea e nazionale attuativa vigente possa essere interpretata in modo che il condominio negli edifici possa essere soggetto ad essa.
Firmato: Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 2 aprile 2020, causa C-329/19.
Certo, aggiungiamo noi: siccome in Italia non è la legge, ma la Cassazione, come specificamente chiarito dalla Corte di Giustizia, che considera il condominio negli edifici soggetto alla disciplina prevista per i consumatori, è intuibile la precarietà dell'affermazione di principio.
Detta diversamente: oggi è così, domani chissà.
Motivo? L'orientamento può mutare, allo stato attuale nel pieno rispetto del diritto comunitario e nazionale. Non solo: ciò che oggi afferma la Cassazione non è completamente coincidente con le affermazioni della Corte di Giustizia.
La sentenza merita attenzione anche perché sia pur senza entrare nel merito, in ragione della competenza nazionale sul punto, definisce più volte il condominio come soggetto giuridico. Che soggetto sia, dev'essere il nostro Legislatore a stabilirlo.
Condominio e disciplina dei consumatori: la questione legale
La Corte di Giustizia UE si è pronunciata su una questione rimessa alla sua attenzione dal Tribunale di Milano.
In breve: un condominio ed una società litigavano in merito al pagamento di interessi di mora richiesti da quest'ultima al primo a titolo dell'esecuzione di un contratto di fornitura di energia termica.
Quegli interessi secondo la compagine condominiale non potevano essere domandati in quanto traevano la loro ragion d'essere da una clausola contrattuale che doveva essere considerata abusiva perché al condominio medesimo si applicano le norme poste a tutela dei consumatori.
Detta diversamente: la clausola era vessatoria, il giudice doveva rilevare tale vessatorietà e disporre di conseguenza.
Il Giudice del Tribunale di Milano adito per risolvere la questione, si è posto il dubbio: l'orientamento di legittimità che estende l'applicazione della disciplina consumeristica al condominio è compatibile con la disciplina comunitaria che definisce chiaramente la nozione di consumatore?
Definizione di consumatore: chi è secondo il diritto comunitario
Il diritto comunitario definisce "consumatore": «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale».
Il codice del consumo (art. 3 lett. a) d.lgs n. 206/2005) definisce consumatore o utente «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Una specificazione, ma sempre di persona fisica si tratta.
Il condominio come soggetto giuridico: analisi e implicazioni
Il punto critico, secondo il Tribunale di Milano, era proprio questo: se è vero, com'è vero, che il consumatore secondo il diritto comunitario è una persona fisica, è possibile considerare conforme a questa nozione quell'orientamento che riconduce il condominio nell'alveo di tale categoria.
La Corte di Giustizia, in maniera precisa e chiaramente comprensibile, analizza lo stato dell'arte. Nel farlo ribadisce chi è da ritenersi consumatore, rafforzando l'assunto consumatore = persona fisica, spiega (lo vedremo in seguito) che le norme comunitarie in materia consumeristica possono avere un'applicazione più ampia di quella e poi si sofferma sulla figura del condominio, al fine di arrivare alla propria conclusione.
Il condominio negli edifici, dice la Corte, è un soggetto giuridico. Che soggetto giuridico sia, chiariscono i giudici non è argomento che spetta alla Corte affrontare. La materia dei diritti reali non è argomento di cui si occupano i trattati.
Ciò non toglie, si legge in sentenza, che il condominio è un soggetto giuridico.
Soggetto che, per utilizzare la descrizione del giudice milanese remittente "non è né una «persona fisica» né una «persona giuridica»", ma pur sempre soggetto giuridico va considerato.
Condominio soggetto giuridico cui applicare il diritto dei consumatori
E allora? Se il condominio è un soggetto giuridico diverso dai condòmini, una persona giuridica si concede la Corte di Giustizia in un passaggio della sentenza in esame, è possibile affermare che ad esso sia applicabile la disciplina dettata in materia di clausole vessatorie prevista in relazione ai rapporti di consumo?
La risposta, si è detto in principio, è positiva.
Questa la motivazione: le norme comunitarie «dettate in materia di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva».
Condominio consumatore, criticità e prospettive
Ricordiamo che la Cassazione afferma che «al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale» (Cass. n. 10679/2015).
La prospettiva è leggermente diversa, sconta una differente visione della natura giuridica del condominio, che è poi uno degli aspetti maggiormente dolenti dell'intero sistema di norme disciplinanti il condominio. Sebbene, va detto, anche a livello nazionale, trova sempre più spazio il convincimento che il condominio è un soggetto giuridico differente dai suoi componenti.
Certo è che la soluzione cui giunge la Suprema Corte su una conclusione che non è affatto unanime e convincente e per di più in parte superata. Vi sono condominii nei quali i singoli condòmini non sono tutti consumatori, ossia condomini misti dove al fianco di abitazioni vi sono studi professionali ovvero attività commerciali.
Compagini, insomma, rispetto alle quali, stando all'imposta data dal Supremo Collegio, è difficile considerare i condòmini alla stregua di consumatori. Senza considerare l'aspetto della soggettività giuridica del condominio.
Data questa impostazione, dunque, è più convincente il principio della Corte di Giustizia: il condominio è soggetto giuridico diverso dai suoi partecipanti, non è una persona fisica, ma può essere considerato contraente debole ed in ragione di ciò è legittima alla luce delle norme comunitarie quella interpretazione giurisprudenziale nazionale che considera legittima l'applicazione ad esso delle norme dettate in materia di clausole abusive nei contratti tra professionisti e consumatori.
In definitiva, affermare che il condominio è un consumatore altro non è che un'iper semplificazione.