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Il condominio è un consumatore?

Gli interessi moratori ex lege previsti dalla normativa sulle transazioni commerciali si applica anche ai contratti stipulati dal condominio con un'impresa?
Avv. Mariano Acquaviva 

Un'opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato pagamento del contratto di assistenza e manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento condominiale è l'occasione per approfondire la natura giuridica del condominio e la possibilità che ad esso si applichi la disciplina prevista dal codice del consumo: il condominio è un consumatore?

Secondo la Corte di Appello di Milano (sent. n. 231 del 25 gennaio 2022), il condominio, pur non essendo una persona giuridica in senso stretto, può comunque essere considerato un soggetto giuridico autonomo, con la conseguenza che sono ad esso applicabili le norme a tutela dei consumatori quando stipula un contratto con un'impresa.

Approfondiamo la questione e vediamo se, effettivamente, il condominio può essere considerato un consumatore come una normale persona fisica.

Il condominio beneficia della tutela del consumatore? Il caso

Il caso da cui ha preso le mosse la vicenda sottoposta alla Corte di Appello di Milano riguardava un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui il condominio contestava l'applicazione, da parte dell'impresa creditrice, degli interessi moratori prevista dalla normativa sulle transazioni commerciali.

Secondo il decreto legislativo n. 231/2002, a tutte queste operazioni si applicano ex lege gli interessi di mora, anche se non pattuiti. La normativa si applica però solo ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, per tali dovendosi intendere tutti i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Il giudice di prime cura, accogliendo l'opposizione del condominio, revocava il decreto ingiuntivo inizialmente concesso all'impresa creditrice affermando che il condominio è da considerarsi consumatore e non un imprenditore commerciale.

Parte soccombente proponeva dunque appello ritenendo che il tribunale avesse erroneamente attribuito la qualifica di consumatore al condominio.

Condominio: si applica la tutela del consumatore?

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in commento (n. 231 del 25 gennaio 2022), ha rigettato il motivo di gravame avanzato dall'impresa creditrice.

Secondo la corte meneghina, l'appello è infondato atteso che, trattandosi di contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, quest'ultimo deve qualificarsi come consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Così testualmente la sentenza in commento: «Il Condominio, infatti, pur non essendo una persona giuridica in senso stretto, può comunque essere considerato un soggetto giuridico autonomo, e le norme a tutela dei consumatori sono applicabili anche nelle ipotesi dei contratti stipulati tra le imprese e il Condominio: un ragionamento differente rischierebbe di privare di protezione una situazione analoga a quella dei contratti direttamente stipulati dai singoli condomini, nonostante l'evidente situazione di inferiorità del Condominio rispetto al professionista, sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione, finendo per produrre effetti inaccettabili proprio in capo ai singoli condomini che, in qualità di partecipanti, rispondono delle obbligazioni condominiali».

Insomma: il condominio si identifica con i condòmini, i quali non possono che essere consumatori ai fini dell'applicazione della legge.

Come se ciò non bastasse, nel caso di specie non avrebbe comunque trovato cittadinanza la normativa sull'applicazione degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, in quanto applicabile solo a contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 2002, quando invece, nella fattispecie in commento, il contratto veniva stipulato nel 2001.

Condominio consumatore, le sentenze in materia

Il condominio è equiparato al consumatore

La sentenza in commento della Corte d'Appello di Milano si pone nel solco di pacifica giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte ritiene infatti che il condominio che stipula un contratto con un soggetto fornitore o con un professionista deve essere considerato alla stregua di un consumatore, con la conseguente applicazione di tutte le tutele previste a favore di quest'ultimo, non solo nei casi in cui il condominio sia privo di amministratore, ma anche quando il contratto venga sottoscritto non da un condomino, ma da un amministratore professionista (ex multis, Cass. civ., sez. VI, 22/05/2015, n. 10679; Cass. civ., sez. III, 12/01/2005, n. 452).

Ma non solo. La qualità di consumatore del condominio prescinde dall'attività professionale eventualmente svolta da ciascuno dei condomini, dalla tipologia di beni immobili in condominio (siano essi appartamenti, garage, o entrambi) e dall'ubicazione dello stabile (App. Milano, 13 novembre 2019, n. 4500).

L'adesione a questo (prevalente) orientamento giurisprudenziale comporta l'applicabilità, a favore del condominio, di tutte le forme di tutela previste dalla legge a favore del consumatore, come ad esempio la disciplina sulla vessatorietà delle clausole, la durata della garanzia e i rimedi ai vizi della cosa.

Multiproprietà e crediti della società di gestione: il foro competente è quello del consumatore.

Sentenza
Scarica App. Milano 25 gennaio 2022 n.231
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