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Abbattimento di 41 alberi di alto fusto non pericolanti: una delibera folle

Quando l'assemblea decidere a maggioranza di abbattere alberi non pericolanti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Come è noto un'innovazione (1120 c.c.), non è qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità' sostanziale o ne muti la destinazione originaria.

Da questo punto di vista, l'abbattimento di alberi condominiali pericolanti rientra fra gli interventi di manutenzione delle cose comuni.

Se però l'albero è in buone condizioni (e richiede solo una potatura mirata o altri interventi minori) l'abbattimento diventa un'operazione complicatissima.

Del resto la giurisprudenza è arrivata ad affermare che l'intera comunità condominiale è tenuta a contribuire alle spese di potatura degli alberi che si trovano sul suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino se si tratta di piante funzionali al decoro dell'edificio (in tal senso Trib. Roma, 24/06/2009).

Naturalmente occorre distinguere l'abbattimento di un albero di alto fusto che minacci di abbattersi su una casa o sui passanti dalle attività di chi non ama il verde o voglia risparmiare sulle potature e sulle pulizie e tenda a lasciare il deserto intorno a sé o voglia spazio per realizzare manufatti ritenuti più utili.

Il problema "abbattimento" è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza n. 292 del 24 gennaio 2024.

Abbattimento di 41 alberi di cedro non pericolanti e innovazione vietata. Fatto e decisione

Un condomino con atto di citazione impugnava la delibera assembleare avente ad oggetto la problematica degli alberi ad alto fusto, deducendo che si trattava di innovazioni vietate per le quali la legge richiede l'unanimità dei consensi; in particolare l'attore contestava la decisione con la quale è stato disposto, con una semplice maggioranza di 500,47 millesimi, l'abbattimento di ben 41 alberi ad alto fusto, su cui erano presenti diversi nidi di tortora ed altra fauna.

Inoltre impugnava la delibera di attuazione della precedente delibera, avente ad oggetto la scelta della ditta per i lavori di abbattimento degli alberi e l'incasso delle quote straordinarie necessarie.

Pertanto chiedeva, previa sospensione delle due delibere impugnate, di dichiararne la nullità, con condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute per la mediazione.

Si costituiva il convenuto che, in via preliminare, eccepiva la decadenza dell'impugnazione per decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c., trattandosi di mera annullabilità e non di nullità; nel merito deduceva che con le delibere impugnate il condominio non aveva realizzato alcuna innovazione, e che in una successiva riunione l'assemblea aveva confermato le delibere impugnate, comportandone la caducazione, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Pertanto chiedeva il rigetto dell'impugnativa perché infondata in fatto e diritto, per intervenuta decadenza e in ogni caso per la cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale ha dato ragione al condomino. Il giudicante ha notato che dalla lettura del verbale assembleare è emerso come detto abbattimento sia stato finalizzato al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, trattandosi, quindi di vera e propria innovazione per cui è richiesta l'unanimità dei consensi.

Secondo lo stesso giudice nel caso in esame, dalla delibera non emergono, le ragioni per cui era necessario ricorrere all'abbattimento di tutti i 41 alberi, e non semplicemente alla loro potatura o a diversi interventi meno radicali.

Del resto la consulenza tecnica depositata in atti dalla parte attrice non ha menzionato alcun pericolo di crollo, né sono emersi elementi in tal senso.

Sotto diverso profilo il Tribunale ha evidenziato la mancanza dei presupposti per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come invece sostenuto dal convenuto. La delibera è stata dichiarata nulla.

Abbattimento platani maggioranza

Considerazioni conclusive

Come giustamente osservato dal decidente l'abbattimento di alberi in condominio deve essere considerato quale extrema ratio.

In quest'ottica la Corte d'Appello di Roma ha già affermato che l'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all'abbattimento, possa costituire valida ratifica dell'opera fatta eseguire di propria iniziativa dall'amministratore (App. Roma 6 febbraio 2008 n. 478).

Si è anche affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppure presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma per tutti i cittadini (App. Cagliari 14 marzo 2019; Cass. pen., sez. IV, 20/06/2005, n. 24396; in senso contrario però si è affermato che la delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un'area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, è un'innovazione consentita dall'art. 1120 c.c.: Cass. civ., sez. II, 29/08/2018, n. 21342; Cass. civ., sez. VI, 12/07/2011, n. 15319).

Del resto gli alberi contribuiscono al decoro. Il discorso riguarda anche le piante nelle proprietà esclusive quando, ad esempio, gli alberi sono stati inseriti nella struttura dell'edificio, mediante la sagomatura dei balconi esterni attuata in modo tale da contornarli ed avvolgerli (Cass. civ., sez. II, 18/04/1994, n. 3666).

Come detto però l'abbattimento di alberi condominiali pericolanti rientra fra gli interventi di manutenzione delle cose comuni (Cass. civ., sez. II, 01/03/2023, n. 6136).

Peraltro, è opportuno osservare incidentalmente che la tutela dell'ambiente (anche nell'interesse delle future generazioni) impone - non solo dal momento dell'ingresso esplicito in Costituzione (con il nuovo comma 3, dell'articolo 9, introdotto nel 2022) - rigore nell'accertamento della pericolosità degli alberi e proporzionalità nell'individuare le misure idonee a contrastarla.

Sentenza
Scarica Trib. Santa Maria Capua Vetere 24 gennaio 2024 n. 292
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