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Radici invadenti del condomino e pericolo per la sicurezza del viale comune: come può reagire il condominio?

Tra i conflitti più ricorrenti si devono considerare anche quelli tra condomini proprietari di giardini e la restante parte della collettività condominiale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il motivo del contendere è (quasi sempre) rappresentato dalle radici invadenti e dai rami degli alberi di un condomino che "sconfinano" nella proprietà comune. In tali casi la legge riconosce a chi subisce tali invasioni il diritto di reagire, senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere per fermare gli abusi.

In ogni caso il conflitto diventa più complesso se l'immobile è locato e l'inquilino, compie attività lesive del decoro del caseggiato.

In merito a tale problematica si è recentemente pronunciato il Tribunale di Tivoli nella sentenza n. 528 del 22 aprile 2024.

Radici del condomino che invadono il viale comune e reazione del condominio. Fatto e decisione

Un condominio citava davanti al Tribunale il condomino proprietario di un appartamento al piano terra con giardino ed il suo inquilino.

A sostegno della domanda il condominio deduceva che nel giardino sopra detto erano presenti alberi di alto fusto, posti a ridosso del muro condominiale che, nel corso degli anni, non avevano ricevuto alcuna cura riguardo alla potatura delle fronde e delle radici.

Come aggiungeva l'attore tali alberi avevano raggiunto una notevole dimensione, arrivando a sovrastare il palazzo con fronde che sporgevano sul vialetto di accesso comune, nei giardini di proprietà di altri condomini e nel parcheggio condominiale; di conseguenza rappresentavano una fonte di costante pericolo per la collettività condominiale e per il muro comune, formando una barriera per le abitazioni ad esso prospicenti per il passaggio di aria e luce. La situazione era stata causata dal totale disinteresse tanto del condominio che del conduttore, il quale aveva pure apposto sulla recinzione a confine con il vialetto di ingresso dei teli oscuranti che avrebbero minato il decoro del condominio; lo stesso conduttore aveva accumulato all'interno del giardino materiale di vario genere e ospitava nel proprio appartamento una colonia di cani e gatti che occupavano il vialetto di ingresso condominiale ed il parcheggio comune, causando una situazione di degrado e sporcizia che mal si coniugava con il contesto signorile e residenziale in cui era collocato. Il condominio cercava una soluzione bonaria ma ogni tentativo era fallito.

Pertanto, richiedeva al Tribunale che fosse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti, con conseguente condanna del condominio e suo conduttore, ciascuno per le proprie competenze, alla rimozione delle radici ed alla riparazione di quanto danneggiato, nonché al rispetto del regolamento di condominio e delle norme igienico-sanitarie, provvedendo a tenere pulito l'appartamento in questione e gli spazi a questo pertinenziali, eliminando ogni accumulo di materiale, oltre ad evitare di dare ingresso a cani e gatti, con condanna al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale ha dato pienamente ragione al condominio.

Il giudicante ha tenuto conto delle conclusioni del CTU, a parere del quale le radici degli alberi ad alto fusto, come pure i fusti degli alberi, con il passare del tempo, sono destinate un fisiologico ingrossamento che "potrebbe arrecare danni sia alla fondazione del muretto di recinzione, sia al muretto stesso", con conseguente "innalzamento della pavimentazione del vialetto pedonale ed alterazione della sua forma pianeggiante".

Nel corso del procedimento, a conferma delle preoccupazioni del CTU a causa della spinta dinamica delle radici e delle alberature, si è verificato il ribaltamento verso la strada pubblica del detto muro condominiale ed il conseguente intervento da parte dei Vigili del Fuoco che hanno interdetto il transito veicolare e pedonale nel tratto antistante del citato manufatto dissestato.

Valutando tutti questi elementi, il Tribunale non ha avuto dubbi sulla fondatezza della domanda del condominio finalizzata ad ottenere la rimozione delle radici al fine di evitare situazioni di pericolo alla stabilità del muro di confine e alla fruibilità del vialetto di ingresso. I convenuti sono stati condannati pure al risarcimento dei danni.

Allo stesso modo, in considerazione delle deposizioni rese dai testimoni (che hanno confermato la presenza nel giardino di teli oscuranti e deteriorati e spazzatura di vario genere), il decidente ha ritenuto fondata anche la domanda del condominio finalizzata ad ottenere l'adempimento del dovere del conduttore di tenere pulito l'appartamento in questione e gli spazi a questo pertinenziali eliminando ogni accumulo di materiale.

Radici degli alberi nel terreno altrui, come comportarsi

Considerazioni conclusive

Bisogna mettere in rilievo che il condomino titolare di un giardino con alberi è custode delle piante, con la conseguenza che deve adottare tutte le misure necessarie affinché le alberature non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, in forza dell'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati a terzi o ai singoli condomini.

In ogni caso l'art. 896 c.c. attribuisce al condominio invaso dalle radici degli alberi del singolo condomino la facoltà di recidere quelle radici, o di costringere a farlo il singolo condomino.

Si deve però considerare che, quando per l'altezza degli alberi e la vicinanza al tronco delle radici recise ne sarebbe compromessa la stabilità, con conseguente pericolo di crollo, il proprietario del fondo invaso dalle radici di alberi del vicino, può anche chiedere l'eliminazione degli alberi (Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 2023, n. 36047).

Sotto diverso profilo bisogna considerare che il conduttore di un appartamento condominiale con annesso giardino, deve evitare comportamenti dannosi per la collettività condominiale e/o per il decoro del palazzo, mentre il condomino, principale destinatario delle norme regolamentari, è tenuto non solo ad imporre contrattualmente al conduttore il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal regolamento ma altresì a prevenire le violazioni e a sanzionarle, anche mediante la cessazione del rapporto (Cass. civ., sez. II, 8 marzo 2006, n. 4920).

Sentenza
Scarica Trib. Tivoli 22 aprile 2024 n. 528
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