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Il condominio fa condannare il singolo proprietario a far installare le valvole termostatiche su ogni termosifone

Ogni condomino ha l'obbligo di consentire l'accesso al proprio immobile per l'installazione delle valvole termostatiche.
Avv. Maurizio Tarantino 

Ogni condomino deve aprire la porta di casa ai tecnici incaricati dall'amministratore di installare su ogni termosifone le valvole termostatiche e i conta ore per consentire la telelettura dei consumi.

"Dopo la delibera adottata a maggioranza dall'assemblea condominiale per adeguare l'impianto, introducendo un sistema di telelettura del calore, il singolo proprietario esclusivo deve essere condannato a consentire l'accesso finalizzato all'installazione ai tecnici incaricati dall'amministrazione, dovendosi ritenere valide le soluzioni tecniche adottate.

A tal proposito non è necessaria l'unanimità, non rientrando l'iniziativa tra le innovazioni voluttuarie o gravose, né tra quelle atte a recare un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza, o all'alterazione del decoro architettonico".

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Trento con la sentenza n. 134 del 2016 in merito all'installazione delle valvole termostatiche.

I fatti di causa. L'assemblea condominiale, dopo aver precedentemente valutato l'opportunità di dotare l'impianto di riscaldamento centralizzato di una nuova caldaia comune e di un più moderno sistema di contabilizzazione e telelettura del calore consumato dai singoli condomini per ogni termosifone installato nei rispettivi appartamenti, deliberò a maggioranza, l'esecuzione effettiva dei lavori, affidati alla ditta Beta.

Sul punto in esame, il condomino Tizio si era opposto all'accesso dei tecnici della ditta incaricata di apporre, su ciascun termosifone, l'ulteriore dispositivo idoneo al rilevamento del consumo del calore in quanto, a suo dire, era necessaria l'unanimità.

A ragione di tale ostinato e reiterato rifiuto, il Condominio agiva in giudizio, invocando l'art. 843 cod. civ. (accesso al fondo) e il principio di buona fede e correttezza nei rapporti condominiali, onde ottenere la condanna Tizio a consentire l'accesso dei tecnici e l'apposizione dei dispositivi "conta ore".

In primo grado, il giudice ha accolto la domanda del Condominio all'esito di una C.T.U. da cui era emersa la piena validità dal punto di vista tecnico delle soluzioni adottate ai fini del contenimento dei consumi e delle spese energetiche e, alla luce di ciò, ha condannato il convenuto a consentire l'accesso richiesto dall'amministratore condominiale. Premesso ciò, Tizio, ha impugnato l'ordinanza pronunziata dal Tribunale di Trento.

Contabilizzatori di calore e valvole. Il consiglio dei ministri ha approvato il 14 luglio 2016 il decreto legislativo di integrazione al D.lgs. 102/2014 che va a modificare la normativa vigente sul risparmio energetico ma, soprattutto, appare in una versione che tiene conto del parere espresso dalla commissione Industria del Senato.

Il decreto, inoltre, tiene conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea, modificando alcuni aspetti tra i contenuti principali del provvedimento, la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e di disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali.

Ecco le modifiche introdotte alla normativa vigente sul risparmio energetico.

In particolare, per i condomini è l'ennesima rivoluzione in corso d'opera. Difatti, al 31 dicembre 2016, tutti i condomini saranno obbligati a montare i cosiddetti contabilizzatori di calore, ossia le valvole in corrispondenza della diramazione degli impianti individuali per verificare i consumi effettivi dei singoli proprietari.

Sempre che tale installazione - secondo il correttivo adottato questa estate - comporti un effettivo risparmio di energia (in caso contrario sarà necessaria una perizia che attesti l'inutilità delle nuove valvole). A tal proposito è necessario che l'amministratore di condominio convochi l'assemblea, ponendo all'ordine del giorno la valutazione dell'installazione dei predetti contatori.

Il ragionamento della Corte di Appello di Trento. Con la presente pronuncia, la Corte territoriale ha avuto modo di precisare che al fine di adeguarsi alle più recenti direttive, il Condominio aveva deliberato una modifica tecnica dell'impianto di riscaldamento centralizzato, in maniera tale da consentire il controllo delle ore consumate da ciascun radiatore di ogni singolo appartamento condominiale.

Sicché, detta trasformazione, opportunamente illustrata ai condomini e poi voluta dalla maggioranza di essi, rientrava pacificamente nel potere deliberativo dell'assemblea e non necessitava certo dell'unanimità, come ripetutamente sottolineato sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, non rientrando tra le innovazioni voluttuarie o gravose (il CTU ne aveva appurato sia l'utilità che la corrispondenza ai prezzi medi di mercato), né tra quelle atte a recare un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza, o all'alterazione del decoro architettonico, ovvero a rendere inservibili parti comuni all'uso o al godimento dei condomini.

Premesso ciò, la modifica dell'impianto di riscaldamento che aveva comportato la ineludibile necessità di un accesso dei tecnici ai singoli appartamenti per l'apposizione sui radiatori sia delle valvole termostatiche che dei dispositivi "conta ore", non costituiva una violazione dei diritti soggettivi del cittadino, dovendosi in esso ravvisare semplicemente l'espressione della volontà espressa dalla maggioranza dell'assemblea condominiale di voler realizzare il nuovo impianto.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Appello di Trento ha respinto l'appello di Tizio e per l'effetto ha confermato il precedente provvedimento con la condanna alle spese di giudizio.

Sentenza
Scarica Corte di Appello di Trento con la n.134 del 2016
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