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Si alla videosorveglianza del pianerottolo, anche se viene ripresa la porta del vicino quando è inevitabile un diverso orientamento della telecamera

Se l'area oggetto delle riprese è molto piccola e non è quindi possibile restringere il campo visivo occorre comparare i rispettivi interessi protetti.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Se il pianerottolo dell'edificio condominiale è molto stretto è possibile installare un impianto di videosorveglianza, anche se di fatto viene ripresa anche l'area antistante la porta del vicino e l'ingresso dell'ascensore.

In un caso del genere, infatti, occorre mettere sul piatto della bilancia gli opposti interessi - il diritto alla sicurezza e all'incolumità, da una parte, e il diritto alla riservatezza, dall'altro - e valutare quale sia maggiormente meritevole di tutela, tenendo comunque sempre conto delle caratteristiche proprie del caso concreto.

Queste le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Prato nella recente sentenza n. 440, pubblicata lo scorso 29 giugno 2023.

Si alla videosorveglianza del pianerottolo, anche se viene ripresa la porta del vicino. Fatto e decisione

Nella specie era stata avviata una controversia dinanzi al giudice civile tra due vicini che abitavano sul medesimo pianerottolo, poiché uno di essi aveva chiesto l'accertamento dell'illegittima installazione dell'impianto di videosorveglianza operata dall'altro, con conseguente ordine di rimozione e risarcimento dei danni patiti.

Parte attrice, infatti, lamentava che la telecamera installata sopra la porta del vicino inquadrava l'intero pianerottolo, ivi compresa la zona antistante la propria abitazione, il vano scale e l'ascensore, con conseguente lesione del suo diritto alla riservatezza, essendo il predetto vicino in grado di controllare e registrare tutti i movimenti in entrata e in uscita che avvenivano nelle parti comuni e all'entrata del proprio appartamento.

Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, si era naturalmente opposta alle domande avversarie, evidenziando che la telecamera era stata installata per tutelare la propria incolumità e sicurezza, anche in ragione di alcuni comportamenti molesti e persecutori posti in essere dal vicino ai suoi danni.

Il convenuto aveva riferito altresì che per gli stessi fatti era stata presentata una denuncia a proprio carico ex art. 615 c.p., ma che il procedimento era stato archiviato dal P.M., perché era risultato che le riprese non erano finalizzate a procurarsi indebite informazioni attinenti la sfera privata altrui.

Parte convenuta aveva infine evidenziato come nella specie non fosse applicabile la normativa a tutela della privacy e come le modeste dimensioni del pianerottolo rendessero inevitabile riprendere anche l'area antistante alla propria abitazione.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, evidenziando che dalle fotografie e dal video allegati in atti non appariva la sussistenza di alcuna violazione di legge. L'installazione della telecamera era infatti stata comunicata a tutti i condomini, era stato affisso il cartello contenente l'informativa e la telecamera non risultava rivolta appositamente verso l'abitazione dell'attrice.

Dagli atti di causa si comprendeva inoltre che si trattava di un pianerottolo di dimensioni molto piccole e che le porte delle abitazioni dei litiganti erano poste l'una accanto all'altra, rendendo quindi inevitabile un diverso orientamento della telecamera.

Il Giudice ha quindi ricordato che il Garante privacy non ha affermato nel corso del tempo la sussistenza della violazione del diritto alla riservatezza tutte le volte in cui viene installata una telecamera sul pianerottolo di un condominio, dovendo, una volta osservate tutte le precauzioni del caso (comunicazione, cartello di avviso ampiamente visibile), contemperare tale diritto con il contrapposto diritto alla tutela della propria sicurezza e incolumità.

Videosorveglianza in Condominio: facciamo il punto?

Dagli atti di causa risultava inoltre pacifico che tra le parti sussistesse un astio reciproco, sentimento che aveva determinato nel corso del tempo comportamenti al vaglio del giudice penale.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che nella specie il diritto alla sicurezza e alla incolumità dei convenuti fosse da ritenere prevalente rispetto al diritto alla riservatezza di parte attrice, la quale comunque non veniva ripresa nell'ambito della propria vita privata.

Considerazioni conclusive

La decisione adottata dal Tribunale di Prato pare effettivamente conforme a quanto osservato a più riprese dal Garante privacy con riferimento all'installazione degli impianti di videosorveglianza privati a fini esclusivamente personali, quindi essenzialmente per la tutela della sicurezza personale e della propria abitazione.

In questi casi, come detto, la disciplina sul trattamento dei dati personali non trova applicazione, salvo che gli stessi siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi.

Stiamo parlando, a titolo esemplificativo, di strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni, ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati e all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box). Benché non trovi applicazione la suddetta disciplina, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, deve però farsi attenzione a che l'angolo visuale delle riprese sia limitato - ove possibile, tenuto conto della conformazione dei luoghi - ai soli spazi di esclusiva pertinenza del proprietario, ad esempio quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, box) o antistanti l'abitazione di altri condomini.

Come pure anticipato, le immagini in tal modo acquisite devono rimanere di uso privato e non vanno mai comunicate a terzi e meno che mai diffuse, ossia portate a conoscenza di un numero indeterminato di soggetti (ad esempio tramite la pubblicazione sui social media).

Nel caso in cui le immagini possano essere utili a perseguire gli autori di un illecito le stesse potranno comunque essere comunicate alle Forze dell'Ordine o utilizzate in sede giudiziaria per la tutela dei propri interessi.

Sentenza
Scarica Trib. Prato 29 giugno 2023 n. 440
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