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Videosorveglianza, il Garante risponde

Pubblicate le nuove Domande Frequenti (FAQs) sulla videosorveglianza.
Avv. Caterina Tosatti - Foro di Roma 

Oggi esamineremo le FAQs (Frequently Asked Questions) o Domande Frequenti che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito per cercare di sciogliere i nodi relativi alla videosorveglianza.

Rammentiamo che oggi il contesto normativo privacy è divenuto propriamente 'europeo', grazie alla scelta dello strumento legislativo generale adottata con il Regolamento (UE) 2016/679, ormai noto come GDPR, che, in quanto tale, è direttamente ed interamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE ed è il testo di riferimento.

Da ciò deriva che, sebbene le Autorità di Supervisione nazionali - per l'Italia, il Garante - abbiano conservato i relativi poteri interdittivi e sanzionatori, ad esse si aggiunge un organo formato da rappresentanti delle stesse, cioè lo European Data Protection Board (EDPB) o Comitato Europeo per la protezione dei dati personali, che emette Guidelines o Linee - guida, anch'esse direttamente applicabili a tutti gli Stati membri.

In data 29 gennaio 2020 l'EDPB aveva emesso le Linee - guida n. 03/2020 sulla Videosorveglianza, pertanto l'interprete deve necessariamente leggere le FAQs del Garante avendo presente quanto in precedenza fissato nelle Linee dell'EDPB, le quali peraltro sono citate in coda al provvedimento con relativo link.

Di seguito, prenderemo in considerazione le FAQs che maggiormente impattano sulla proprietà immobiliare privata e del Condominio, argomenti cari ai lettori del nostro portale, cercando di indicare come comportarsi per non incorrere in trattamenti illeciti del dato personale tramite la Videosorveglianza, che chiameremo, per brevità, VS.

Quando il GDPR non si applica alla videosorveglianza.

Partiamo dall'ultima FAQ, la n. 16, per chiarire tutto ciò che rimane fuori dall'ambito di applicazione del GDPR e della disciplina della tutela del dato personale.

Il Garante, riprendendo quanto specificato nelle Linee - guida dell'EDPB, spiega che il GDPR non si applica a:

  • VS con immagini che non consentano l'identificazione, diretta o indiretta, della persona fisica - rammentiamo infatti che il GDPR tutela solamente i dati personali della persona fisica, non della persona giuridica e che per dato personale si deve intendere ogni informazione sulla persona fisica, identificata o identificabile; il Garante fornisce l'esempio di riprese ad alta quota o con droni, dove non è possibile, data la distanza, identificare i caratteri della persona fisica ripresa;
  • VS con telecamere false o spente, perché, in base a quanto detto sopra, non esiste, in questi casi, alcun trattamento di dato personale; attenzione, laddove dette telecamere siano collocate su un luogo di lavoro, presupponendo che la VS sia attuata dal datore di lavoro e Titolare del trattamento, egli dovrà comunque soggiacere alle indicazioni tassative previste dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 s.m.i. (c.d. Statuto dei lavoratori), ove è appunto previsto che la VS sia attuabile solamente a valle del nullaosta dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro; ovviamente, chi installa la telecamera finta o spenta, avrà cura di apporre anche il cartello informativo (che vedremo appresso), proprio per perseguire appieno l'effetto 'deterrente' di solito collegato alle telecamere di questo tipo, ma l'interessato (cioè il soggetto che si ritiene ripreso) non potrà lagnarsi della mancata informazione circa il fatto che la telecamera sia finta (come specificato in un'ordinanza del Tribunale di Latina del 17 settembre 2018);
  • VS tramite park assistant ovvero telecamere installate sulle autovetture che forniscano aiuto per eseguire le manovre di parcheggio, a patto che la telecamera non raccolga, nel fare questo, informazioni sulla persona fisica (ad esempio, targhe o altro che potrebbe identificare i passanti).

Attenzione: dire che il GDPR non si applica a questi tipi di VS non significa che sussista un 'liberi tutti', per cui, con queste tre modalità, si possa fare come si vuole, poiché rimangono imprescindibili il rispetto del principio civilistico del neminem laedere e il limite posto dalla legge penale - ricordiamo, in particolare, che a fronte di una certa condotta si può incappare nell'integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto e punito dall'art. 615 bis c.p.

È necessario essere autorizzati dal Garante per la videosorveglianza.

NO. Il GDPR ha introdotto nel nostro ordinamento (almeno lato privacy) il concetto di accountability che noi traduciamo con responsabilizzazione, ma chi scrive preferisce indicare come resipiscenza, cioè la capacità di un sistema di sostenere le proprie scelte e gli errori che ne derivano, valutarne l'origine e correggerli.

Quindi, nessuno può più dire ai Titolari di trattamento cosa fare e come farlo, essi devono scegliere, in base al contesto, ai dati trattati ed ai rischi che detto trattamento comporta per la persona dell'interessato.

Questa indicazione è particolarmente importante per il Condominio.

Da oggi in poi non sarà sufficiente una semplice delibera, adottata con le maggioranze di cui all'art. 1122 ter c.c. (cioè la maggioranza degli intervenuti E almeno la metà del valore dell'edificio), con la quale il Condominio decide di installare le telecamere.

In base a quanto già evidenziato con le Linee - guida sulla VS dell'EDPB e ribadito nelle FAQs del Garante, è necessario dotarsi di una 'robusta' argomentazione scritta dove si specifica che il Condominio si è determinato alla VS come extrema ratio ed unico mezzo capace di tutelare i beni comuni e le persone dei condòmini da violazioni della proprietà privata, furti, aggressioni, atti vandalici.

Non solo. Il Condominio dovrà anche, quale Titolare del trattamento, argomentare la propria scelta di optare per una VS a circuito chiuso piuttosto che con registrazione delle immagini e, laddove intenda conservare le immagini per un periodo superiore ai 7 giorni, dare ampia e articolata prova della necessità di fare ciò.

Questo in base a quanto dettato dalla Linee - guida dell'EDPB e ribadito dal Garante alla FAQ n. 05, dove si afferma che «Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.». Sul punto, si ritiene che siano ancora utili le indicazioni che dava lo stesso Garante nel Provvedimento Generale sulla VS del 08 aprile 2010, laddove, al punto 3.4, relativamente alla conservazione delle immagini che doveva superare anche i 7 giorni, l'Autorità affermava che ciò fosse possibile «con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità».

Videosorveglianza. Adozione della delibera dopo l'avvento della riforma.

Quindi, ciascun Condominio dovrà valutare la propria situazione e la propria motivazione per installare la VS, non potendo adottare modelli standardizzati o copiare modelli di delibere forniti altrove, ma dovendo giustificare e provare la necessità della VS e delle caratteristiche della stessa così come scelte (periodo di conservazione, Cc o registrazione, angolo di visuale scelto, etc.).

Una persona fisica può installare una telecamere di videosorveglianza.

, ma unicamente riferita alla PROPRIA proprietà privata, con un c.d. angolo di visuale, cioè la zona inquadrata e ripresa dalle telecamere, che includa solamente gli spazi di pertinenza esclusiva del soggetto installatore.

Quindi, no alla VS del privato che riprende l'intero pianerottolo, oppure l'intero cortile condominiale dove il privato parcheggia, ma insieme agli altri condòmini oppure che riprende spazi pubblici o di pubblico passaggio.

Attenzione: anche il privato, nell'installare la VS, deve seguire determinati accorgimenti (v. FAQ n. 12 del Garante), specialmente laddove installi le telecamere all'interno dell'abitazione. Rinviamo direttamente alla FAQ per l'approfondimento.

Può il Condominio installare la videosorveglianza come 'deterrente' per i condòmini che conferiscano male i rifiuti per la raccolta differenziata?

Anche il singolo condomino è libero di installare delle telecamere per ragioni di sicurezza?

Ci eravamo espressi in passato a favore di tale decisione, sulla scorta della sibillina espressione del Garante nel suo Provvedimento Generale del 2010, su citato: oggi, dobbiamo affermare che la risposta sia NEGATIVA.

Infatti, la FAQ n. 13, apparentemente relativa ai Comuni, risponde positivamente alla possibilità dei Comuni di installare la VS per scongiurare l'illecito conferimento di sostanze pericolose o altri illeciti conferimenti ed utilizzi delle piazzole di sosta, ma la medesima FAQ specifica, all'ultima frase, «Non è invece previsto o consentito che tale monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati».

Anche ritenendo possibile una diversa argomentazione in merito, per questioni prudenziali, si ritiene di sconsigliare la delibera di VS dell'area condominiale deputata alla raccolta differenziata.

Come segnalare la presenza della videosorveglianza all'interessato (= soggetto che entra/potrebbe entrare nell'angolo di visuale ed essere inquadrato/ripreso?)

Innanzitutto, come detto sopra, l'Informativa all'interessato, ai sensi degli artt. 12 e 13 GDPR e di quanto previsto dalle Linee - guida dell'EDPB, va fornita sempre. Anche in caso di telecamere finte o spente.

Cosa dobbiamo dichiarare all'interessato?

Si veda il cartello predisposto dall'EDPB e quello del nostro Garante, che riportiamo entrambi in coda: i due differiscono leggermente, ma lo stesso EDPB dichiara il proprio come non - binding suggestion, ovvero suggerimento non vincolante.

Questa informativa, che l'EDPB chiama first layer ovvero primo livello, è un'Informativa 'semplificata' rispetto a quella dell'art. 13 GDPR, in quanto riporteremo:

  • chi esegue la registrazione (ammesso che sia eseguita) o, in alternativa, la ripresa a circuito chiuso, cioè dichiareremo come viene eseguita la VS e chi è il Titolare del trattamento ed i suoi contatti; nel caso del Condominio, qui andrà inserita la denominazione del Condominio, quale Titolare del trattamento ed i dati dell'Amministratore, quale Responsabile del trattamento, dati che ovviamente dovranno cambiare ogni volta che cambia l'Amministratore;
  • il periodo di conservazione delle immagini (se registrate);
  • il nome ed i contatti del DPO (Responsabile Protezione Dati), qualora nominato - in ambito condominiale, si ritiene che il DPO non debba essere sempre nominato, ma si tratta di valutazione da compiere caso per caso secondo quanto previsto dal GDPR e dalle Linee - guida dell'EDPB sul DPO, nonché secondo le indicazioni del Garante;
  • la finalità della VS: l'EDPB, nelle Linee - guida sulla VS, indica espressamente che la finalità della VS installata a protezione della proprietà privata debba essere indicata come tutela contro furti, atti vandalici o aggressioni; non solo: l'EDPB, anche se non indicato poi nel cartello predisposto, desidera che il Titolare inserisca nello stesso cartello anche la BASE GIURIDICA della VS, che viene indicata, sempre dall'EDPB nelle Linee - guida sulla VS, come l'INTERESSE LEGITTIMO (art. 6 (1), lett. f) GDPR);
  • la possibilità di esercitare i diritti dell'interessato, tra i quali, trattandosi di trattamento basato sull'interesse legittimo del Titolare, vi è il diritto di opposizione (art. 21 GDPR).

Oltre al cartello, l'EDPB ha previsto che ci debba essere un second layer, cioè un secondo livello, di Informativa, il quale, oltre ai dati già inseriti nel cartello, deve riportare tutte le informazioni previste dall'art. 13 GDPR - quindi anche, ad esempio, se ci avvaliamo di terze parti per la VS o se le immagini vengono trasmesse a terzi.

Dove apporre il cartello?

Ciò che conta è che l'interessato possa vederlo prima di entrare nell'angolo di visuale della VS: quindi deve essere posto ad altezza d'uomo, perché l'interessato non deve essere costretto a 'cercare' con lo sguardo il cartello. Inoltre, deve essere posto al di fuori dell'area videosorvegliata: se sono già 'dentro' quando lo vedo, il trattamento potrebbe essere ritenuto illecito.

Non è obbligatorio indicare dove sono le telecamere, basta che si possa capire con facilità l'estensione dell'area videosorvegliata, in modo tale che l'interessato possa «eestensione dell'area videosorvegliata, in modo tale che l'interessato possa «evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario» - così testualmente la FAQ n. 4.

Qui i cartelli cui abbiamo fatto riferimento nell'articolo





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