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Videosorveglianza privata e comune, ancora dubbi interpretativi

Rimozione delle telecamere a tutela della privacy e della riservatezza sua e della sua famiglia.
Avv. Caterina Tosatti 

Abbiamo scritto molto su questa rivista dando atto di svariate pronunce di merito che interpretano le norme, di diritto primario, nazionale ed UE, nonché la soft law del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato Europeo in materia di videosorveglianza (VS) installata in edifici privati ed in situazioni di condominio.

Ad oggi, serpeggia una difficoltà dell'interprete a districarsi tra la norma di diritto comune e le indicazioni per la tutela del dato personale.

Videosorveglianza privata/comune e dubbi interpretativi: la vicenda

Tizio cita in giudizio Caio - specifichiamo che l'atto introduttivo viene notificato nell'ottobre 2018, quindi in piena vigenza del Regolamento (UE) 2016/679 o GDPR che dal 25 maggio 2018 regola la tutela del dato persona delle persone fisiche ed ha interamente sostituito, quanto a disciplina sostanziale, il Codice Privacy per come lo conoscevamo.

Tizio espone di essere proprietario di un immobile sito al secondo piano di un edificio e comproprietario in ragione di 1/3 del locale garage dello stesso edificio: nel medesimo edificio, all'appartamento del primo piano, abita il fratello Caio usufruttuario, insieme alla moglie, il quale vanta anch'esso il diritto di 1/3 sul locale garage.

Caio, riporta Tizio, a partire dal 2017, installava un impianto di VS con telecamere posizionate intorno all'edificio il cui angolo di visuale (zona inquadrata) riprendeva le aree comuni interne ed esterne, in totale assenza di preavviso a Tizio medesimo o di acquisizione del suo consenso.

Caio, riporta ancora Tizio, installava ulteriori telecamere, questa volta riprendendo anche gli spazi di esclusiva proprietà di Tizio, tra cui anche il balcone e la zona di giardino utilizzata esclusivamente dallo stesso per coltivare un orto ed allevare animali domestici, nonché anche il posto auto riservato a Tizio all'interno del comune locale garage.

Ed infine, Caio installava ancora altre telecamere che riprendevano l'ingresso del palazzo, il pianerottolo, le scale comuni di accesso agli appartamenti ed il garage.

Il controllo delle telecamere (l'accesso al database contenente le immagini riprese) - definito in sentenza «la regia» - si trovava nell'abitazione di Caio, dove erano presenti vari monitor.

Tizio sollecitava la rimozione delle telecamere e presentava una denunzia, ma, non ottenendo l'adempimento di Caio, si vedeva costretto a citare il fratello in giudizio.

Tizio domanda quindi sia la rimozione delle telecamere a tutela della privacy e della riservatezza sua e della sua famiglia, ma anche per la tutela degli spazi comuni, chiedendo inoltre la condanna di Caio al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e psicologico.

Caio costituitosi si difende affermando che le telecamere installate riprendono solamente spazi comuni e non anche zone di privata pertinenza di Tizio; egli afferma inoltre che le immagini riprese non sono mai state diffuse e che la VS era a fini esclusivamente personali, per ragioni di tutela e salvaguardia della propria dimora e degli spazi comuni.

Inoltre, sostiene Caio, egli aveva ottenuto l'assenso di 2/3 dei comunisti, ovvero della figlia, nuda proprietaria e della sorella.

Infine, assume Caio che la VS era resa necessaria a causa del colpevole comportamento di Tizio, avendo egli tenuto condotte di rilevanza penale negli spazi comuni per le quali sussistevano denunce querele, svolgendo altresì domanda riconvenzionale verso Tizio che, quale proprietario del piano sovrastante il balcone di Caio, era responsabile dei danni arrecati a marmo e ringhiera, non avendo provveduto all'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il Tribunale di Napoli, dopo aver istruito la causa tramite assunzione di Caio ad interrogatorio formale ed escussione di testi, nonché esperimento di CTU, con la sentenza n. 11028 del 12 dicembre 2022, accoglie la domanda di Tizio, condannando Caio a rimuovere le sole telecamere individuate in CTU.

Repetita iuvant: cosa dice il Garante (e il Codice civile)

Dunque, avviamo la nostra analisi richiamando un dato di fondo che ci deriva dai fatti della controversia esaminata dal Tribunale partenopeo: ci troviamo dinnanzi ad un ipotesi di VS 'comune' (cioè installata a riprendere zone di proprietà comune ai condòmini dell'edificio di cui si tratta), mentre non ci è dato di cogliere un'ipotesi di VS privata, intesa come VS eseguita su luoghi di proprietà esclusiva di colui che installa la VS - almeno, stando alla narrazione della sentenza, non sembra che Caio abbia incluso nell'angolo di visuale delle telecamere anche la propria abitazione o spazi di sua pertinenza esclusiva.

Ci troviamo pertanto dinnanzi ad una situazione di edificio in Condominio, pur essendo alquanto esigua la quota dei condòmini - 3, a quanto ci è dato di sapere leggendo la sentenza, cioè Tizio ed altri due soggetti.

Questo dato è presente anche nell'analisi del Tribunale, che apre la propria disamina rammentando che anche al c.d. 'condominio minimo' si applica la disciplina prevista dal Codice civile per le altre ipotesi di Condominio (cfr. Cassaz., Sez. Un. n. 2046/2006 citata in sentenza).

Dovendosi applicare la disciplina condominiale, l'installazione di VS che riprenda parti comuni condominiali va deliberata dall'Assemblea dei condòmini, regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 1122 ter c.c. (con la maggioranza di cui all'art. 1136, 2° comma, c.c., ovvero la maggioranza degli intervenuti all'Assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio).

Come abbiamo più volte spiegato su questa rivista ed anche riportato (sia consentita l'autocitazione) nell'book edito dalla stessa "Privacy E Condominio", in data 10 luglio 2019 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali (o European Data Protection Board - EDPB) ha emanato le proprie Linee - guida in materia di Videosorveglianza, rese poi definitive, in seguito alla pubblica consultazione, in data 29 gennaio 2020, quindi ben prima che la sentenza in esame fosse redatta e pubblicata.

Nelle Linee - guida sulla VS dell'EDPB si fa chiaramente cenno alla Base Giuridica del trattamento relativa alla VS, cioè della condizione fondamentale che ogni trattamento di dati personali deve avere per soddisfare il requisito di liceità posto dall'art. 5 del GDPR.

Secondo l'EDPB, la VS eseguita per motivi di tutela del patrimonio immobiliare e delle persone che qui vi dimorano ha come Base Giuridica l'Interesse Legittimo del Titolare.

Come noto, spetta al Titolare (colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali), in ragione della propria accountability (sempre art. 5 GDPR) determinare quale Base Giuridica sia applicabile al proprio trattamento e renderla nota all'Interessato (la persona dei cui dati si tratta) tramite le Informative di cui agli artt. 13 e 14 GDPR e tramite l'Informativa di primo e secondo livello da fornire relativamente allo specifico trattamento della VS (cartello sul luogo oggetto di ripresa ed informativa estesa a disposizione dell'Interessato, in analogico o digitale).

Come altrettanto noto, l'art. 6 GDPR individua le Basi Giuridiche tra le quali il Titolare può scegliere per determinare quale meglio si attagli al trattamento dallo stesso eseguito. Ovviamente, laddove sia intervenuto un provvedimento, a carattere generale o specifico oppure sia stata emanata una linea di indirizzo da parte delle Data Protection Authorities o Autorità Nazionali di protezione dei dati o dall'EDPB, che le raggruppa tutte, il Titolare farà bene ad adeguarsi a detto indirizzo, potendosene discostare solamente a fronte di robusta e documentata argomentazione ove egli dimostri che detto indirizzo non è a lui applicabile.

Non si può applicare questo medesimo ragionamento alla VS eseguita dal privato, la quale, in quanto «attività a carattere esclusivamente personale o domestico» è esclusa dall'ambito di applicazione del GDPR e della normativa privacy in genere (così l'art. 2 (2), lett. c) GDPR ed il Considerando 18 del medesimo GDPR).

Ciò significa che il privato, a differenza del Condominio - Titolare del trattamento di VS sulle parti comuni, non deve premurarsi di eseguire tutte quelle attività che il GDPR impone al Titolare, tra le quali l'Informativa layered (cartello e informativa estesa) a coloro che entrano nell'angolo di visuale delle sue telecamere, né tantomeno deve individuare la Base Giuridica di detta VS, perché, lo rammentiamo, la stessa, in quanto attività privata, domestica e personale, non è ritenuta un trattamento di dati personali o meglio, non è un trattamento sottoposto al GDPR.

Ciò non toglie che il privato, nell'eseguire la VS tramite le telecamere dallo stesso installate, debba rispettare comunque la proprietà privata e la riservatezza altrui, pena il rimprovero del reato di interferenze illecite nella vita privata, di cui all'art. 615 bis c.p.

Rammentiamo, come fatto più volte su questa rivista, che sia l'EDPB, nelle Linee - guida citate, sia il Garante Privacy, nei propri provvedimenti in materia di VS (si vedano, da ultimo, le FAQs pubblicate sul sito del Garante nel dicembre 2020 e la nuova Infografica disponibile sul medesimo sito, sintesi rispetto alla posizione del Garante rispetto ai privati, pubblicata il 20.01.2022), hanno più volte rammentato che, in virtù del principio di liceità e minimizzazione del trattamento dei dati personali, l'angolo di visuale delle telecamere deve essere tale da riprendere unicamente le zone di esclusiva pertinenza di colui che installa le telecamere ed evitare di riprendere altre zone limitrofe, di pertinenza di altri soggetti e comunque non necessarie al raggiungimento della finalità che colui che installa la VS si propone.

Nel caso del condòmino che installa telecamere che riprendono aree comuni, sebbene non sussista il reato di interferenze illecite in quanto le aree comuni non sono privata dimora, pur tuttavia detta VS sarebbe ritenuta illegittima e sanzionata, in quanto eseguita in violazione del principio di liceità sul trattamento dei dati.

Infatti, il condòmino, come privato, può unicamente videosorvegliare le aree di sua pertinenza, senza sforare nella VS 'di massa' di aree comuni condominiali o addirittura di aree pubbliche (giardini, parchi, vie, strade, etc.).

Tenendo quanto sopra fermo, vediamo l'esame recato dalla sentenza in commento.

La posizione della sentenza

Il Tribunale apre il proprio ragionamento affermando che, in tema di Condominio negli edifici, come si evince dell'art. 1120, 1° comma, c.c., la VS è ammissibile solo in relazione all'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concreti pericoli.

Il sistema di VS delle aree comuni è sottoposto alle norme in materia di protezione dei dati personali e le telecamere possono riprendere solo queste e non i luoghi circostanti o particolari come strade, edifici esercizi commerciali, ecc. - qui ovviamente il magistrato intende fare riferimento alle telecamere correttamente installate su delibera del Condominio.

La VS in Condominio, continua poi la sentenza, può essere di due tipi: privata, se effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali e senza comunicazione o diffusione di immagini a terzi; o condominiale, se il sistema è stato installato dal condominio per controllare le parti comuni.

La grande differenza tra VS privata e condominiale risiede nel fatto che la VS privata è esclusa dal campo di applicazione del GDPR a condizione che non si estenda, neppure parzialmente, a uno spazio pubblico o a una proprietà confinante.

In caso contrario si rischierebbe di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata.

Il sistema di VS (privato), pertanto, dovrà essere installato in modo tale da riprendere esclusivamente lo spazio privato.

Ne deduce il Tribunale che «Non è contestata l'installazione delle telecamere su aree di proprietà comune e individuale senza il consenso dell'attore [Tizio, N.d.A.], avendo il convenuto [Caio, N.d.A.] dedotto che le telecamere sarebbero state installata con il consenso degli altri due condomini, senza fornire prova di una convocazione dell'assemblea o di una delibera della stessa, né di una preventiva comunicazione all'odierno attore, ed anzi l'attività di videosorveglianza è giustificata dal convenuto nell'ambito dell'attività di prevenzione di comportamenti illeciti dell'attore».

Questo assunto, sebbene corretto, sovrappone piani distinti che potrebbero indurre il lettore in confusione.

Quanto alle telecamere installate da Caio a riprendere parti comuni del Condominio, la sola assenza della delibera autorizzativa ai sensi dell'art. 1122 ter c.c. permette di ritenere che detta installazione (e la VS che ne è conseguita) sia illegittima ed in violazione della riservatezza degli altri condòmini, nonché dei soggetti ripresi (terzi rispetto al Condominio), con conseguente condanna alla rimozione delle telecamere ed alla distruzione (certificata) delle immagini riprese ancora conservate.

Quanto alle telecamere installate da Caio a riprendere parti di proprietà privata di Tizio, per quanto rammentato dal medesimo Tribunale, integrandosi il reato di interferenze illecite nella vita privata, anche qui la condanna alla rimozione delle telecamere ed alla distruzione delle immagini andava da sé.

Non si comprende, allora il ragionamento sviluppato dalla sentenza, laddove si afferma che l'azione di Tizio è da qualificarsi come azione ai sensi dell'art. 82 GDPR (risarcimento del danno subìto dall'interessato per effetto del trattamento eseguito da Titolare o dal Responsabile del trattamento).

Forse questa interpretazione fuorviante è data da quanto viene affermato subito appresso dal Tribunale, cioè:

«Con riferimento all'ambito di applicazione del richiamato D. Lgs. n. 196 del 2003, deve infatti richiamarsi la norma (art. 5, comma 3), secondo cui "il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione"».

Richiamo al Codice Privacy non conferente, posto che la fattispecie ricadeva sotto l'applicazione del GDPR, ma proseguiamo.

«In relazione a tale disposizione, nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza del ### per la protezione dei dati personali del ### , al par. 6.2.5., dedicato alle , "riprese nelle aree comuni", (ma nella successiva deliberazione in data ### - par. 6.1 - non si - 7 - rinvengono significative differenze), si afferma che "l'installazione degli strumenti descritti nel paragrafo precedente, se effettuata nei pressi di immobili privati e all'interno di condominii e loro pertinenze (es. posti auto, box), benchè non sia soggetta al ### quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del ###. Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini. ### trova invece applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà), da studi professionali, società o da enti no profit».

Ovvero, a quanto ci è dato di capire, il magistrato ha ritenuto che la VS eseguita da più proprietari o condòmini rientri sotto l'ambito applicativo del GDPR, perché non si tratterebbe più, a stretto rigore, di VS privata e domestica, essendo una VS decisa e realizzata da più soggetti e non da uno solo e che pertanto detti proprietari e condòmini divengano Titolari di trattamento e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi del Titolare ed all'azione degli Interessati che si ritengano violati dal trattamento.

Conclusione che poi, dovendola applicare al caso concreto, ci fa ritenere che il magistrato abbia inteso individuare la VS realizzata da Caio come in realtà realizzata da più soggetti, cioè Caio, la figlia e la sorella (che, come riportato in narrativa, avevano prestato il consenso all'installazione) e pertanto realizzata da «più proprietari», come visto sopra e qualificabile come trattamento svolto da un Titolare, il quale quindi deve assumersi le proprie responsabilità in caso di violazione dei canoni del GDPR. Peraltro, non ci è dato sapere se e come Caio abbia fornito prova del consenso fornito dalle altre due, non avendosene contezza da quanto riportato in sentenza.

Così ragionando, tuttavia, il Tribunale, almeno da quanto possiamo dedurre dalla sentenza, oscurata in alcune parti, finisce per giungere al risultato apparentemente opposto a quello sperato. Infatti, la sentenza, dopo una articolata disamina dell'interesse legittimo vantato da Caio e gli altri due 'installatori' a supporto di liceità del proprio trattamento di VS, si conclude, circa il nucleo del merito, cioè la rimozione delle telecamere, affermando che: «il rispetto del principio di minimizzazione dei dati avrebbe richiesto, per la parte convenuta nell'esercizio del legittimo interesse alla prevenzione di azioni dannose o pericolose in suo danno la ripresa delle sole parti comuni escludendo dalle riprese le porzioni di proprietà esclusiva dell'attore. La domanda dell'attore volta alla rimozione delle telecamere è, quindi, da accogliere».

Quando invece, proprio per le medesime premesse riportate dal Tribunale, cioè la presenza di un contesto condominiale, le telecamere sulle parti comuni non doveva essere affatto installate, stante l'assenza di delibera ex art. 1122 ter c.c.

A questo punto, data anche la sibillina formulazione del dispositivo («condanna Caio a rimuovere le telecamere oggetto di giudizio ed individuate nella CTU»), non possiamo comprendere se le telecamere da rimuovere siano tutte o solamente quelle che inquadravano le proprietà di Tizio, come pare dedursi dal passaggio motivazionale su riportato.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 12 dicembre 2022 n. 11028
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