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Volantinaggio selvaggio in condominio. Il Comune non può vietarlo, ma solo sanzionare i singoli abusi.

Cassette postali invase da materiale pubblicitario. Il Comune non ha poteri per limitare questa pratica.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Il Comune non può vietare la distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta, ma solo sanzionare i singoli abusi delle imprese che intasano le cassette e sporcano le strade con i volantini. Questo, in sintesi, quanto deciso dal TAR Piemonte con la sentenza n. 742 del 15 giugno 2017.

Lettere fuori la cassetta postale, cosa fare?

Cassette postali strapiene di materiale pubblicitario, carta e volantini ovunque. Per cercare di rivolvere il problema, il Comune aveva introdotto norme per limitare la pubblicità nelle buche della posta.

Ma secondo il giudice amministrativo ciò costituisce una violazione alla libera attività economica dei privati.

Nel caso di specie, una società operante nel campo del recapito porta a porta di posta pubblicitaria aveva impugnato il regolamento comunale,nella parte in cui consentiva la distribuzione della pubblicità solo il martedì e giovedì, vietava l'introduzione di materiale pubblicitario nelle cassette che riportano un divieto espresso e, in caso di abusi, sanzionava anche le imprese che si fanno pubblicità sui volantini.

Per il Comune, il regolamento era dettato dalla necessità di tutelare il decoro, la sicurezza e l'igiene urbani, evitando lo spargimento di materiale cartaceo e l'intasamento delle cassette della posta.

Se non c'è la cassetta postale la raccomandata va restituita al mittente.

Per il TAR, invece, le previsioni regolamentari vanno disapplicate, perché confliggono con il principio di assoluta libertà che connota l'attività di pubblicità mediante volantinaggio, anche sulla scorta dei principi comunitari relativi all'attività d'impresa, con conseguente impossibilità per il Comune di pretendere adempimenti e oneri economici che non hanno base normativa.

Il punto è che i principi di liberalizzazione economica sono codificati anche nell'ordinamento interno oltre che dai principi europei. Nello specifico, l'ente comunale non dispone di poteri autorizzativi relativi all'attività di distribuzione di materiale pubblicitario. Si tratta infatti di attività essenzialmente libera e tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono l'iniziativa economica.

Né è possibile invocare la "direttiva Bolkestein" (recepita dal D.lgs. n. 59/2010), che consente di introdurre restrizioni alleattività economiche al ricorrere di "motivi imperativi d'interesse generale", tra i quali la tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

È vero. Il volantinaggio senza controllo crea più rifiuti e peggiorare il decoro e la vivibilità urbana. Tuttavia, le limitazioni della libertà economica consentiti dalla normativa europea vanno limitate "alle sole situazioni di reale e comprovato disagio collettivo, tali da giustificare un proporzionato utilizzo dei poteri invasivi della sfera di libertà dei privati".

Tale conclusione - spiega il TAR - è ulteriormente giustificata dal fatto che "i Comuni possono invece operare attraverso i normali poteri di vigilanza sul territorio per prevenire gli effetti indesiderabili del volantinaggio (maggiori rifiuti, intasamento delle cassette postali) e per sanzionare i singoli abusi, colpendoesclusivamente i responsabili e le imprese per cui gli stesi effettuano la distribuzione pubblicitaria".

Alcuni Comuni, al fine di per porre fine al volantinaggio selvaggio e alle affissioni illegali, sono ricorsi allo strumento dell'ordinanza. Questo è il caso del Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, che con un apposita ordinanza, firmata il 15 febbraio 2017, ha deciso di limitare questa pratica.

Si è deciso di adottare una linea dura: basta al volantinaggio e all'affissione selvaggia di manifesti e locandine su edifici, recinzioni, pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, alberi, elementi di arredo urbano (posacenere, portarifiuti o cestini).

L'ordinanza vieta a tutti i condomini, a tutti i proprietari di singole abitazioni e a tutti gli esercenti di attività commerciali, di installare, su parti degli edifici esposti sulle piazze e sulle vie pubbliche, i contenitori aperti per il deposito di volantini commerciali.

Si obbligano gli stessi a rimuovere i contenitori finora installati. Ai condomini, alle singole abitazioni e alle attività commerciali che intendo installare i contenitori per volantini, si obbliga di utilizzare modelli capienti e chiusi, da svuotare con periodicità ristretta in modo da non consentire il riempimento incontrollato e la caduta per terra dei volantini.

L'unica forma consentita di fare tali campagne promozionali o informative sarà quella "porta a porta".

Per tutti gli illeciti amministrativi saranno applicate sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di 25 euro a un massimo di 1.549 euro.

Sentenza
Scarica Tar Piemonte n. 742 2017 del Tar Piemonte
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