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Verifiche impianti antincendio sui luoghi di lavoro: pubblicato il decreto

Il tecnico manutentore qualificato nel nuovo decreto recante i criteri generali per il controllo e la manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D. lgs. n. 81/2008), all'art. 46, terzo comma, lettera a), delegava i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, ad adottare uno o più decreti nei quali fossero definiti i criteri diretti atti ad individuare:

  • misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • misure precauzionali di esercizio;
  • metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  • criteri per la gestione delle emergenze.

Il provvedimento è divenuto realtà grazie al Decreto del Ministero dell'Interno del primo settembre 2021 (cosiddetto "Decreto controlli"), recante i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

Va peraltro specificato che le disposizioni del suddetto decreto entreranno in vigore solamente a partire dal 25 settembre 2022.

Come si vedrà di qui a un istante, la maggiore novità del provvedimento in commento riguarda l'introduzione di una nuova figura: quella del tecnico manutentore qualificato, a cui è attribuita l'esecuzione degli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio.

Di seguito vedremo le principali disposizioni del "Decreto controlli" del primo settembre 2021.

Criteri di controllo e manutenzione

Secondo l'art. 3 del decreto ministeriale in commento, gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, nel rispetto dei criteri indicati nell'Allegato I del decreto stesso.

Manutenzione, controllo e sorveglianza: definizioni

L'art. 2 del medesimo testo normativo specifica che per "manutenzione" deve intendersi ogni operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Per controllo periodico si intende l'insieme delle operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Con il termine sorveglianza, infine, si fa riferimento all'insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Tecnico manutentore qualificato: chi è?

Secondo l'art. 4, primo comma, del sopracitato decreto ministeriale, gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Si tratta di una nuova figura, sconosciuta sinora all'ordinamento giuridico italiano, la quale riveste un ruolo di fondamentale importanza per la verifica degli impianti antincendio, da farsi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, così come specificato nel precedente paragrafo.

Qualifica del tecnico manutentore

Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono definite nell'Allegato II del decreto ministeriale, il quale stabilisce che la qualifica è rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sarà valida sull'intero territorio nazionale.

Il tecnico manutentore qualificato deve seguire un percorso di formazione erogato da soggetti appositamente abilitati, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale.

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Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti. Solo a conclusione di tale iter, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l'attestazione di tecnico manutentore qualificato.

Sono esonerati dalla frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti direttamente a valutazione i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto (che, come detto, è il 25 settembre 2022) svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni.

Obbligo di aggiornamento del tecnico manutentore

Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull'evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

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