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Normativa antincendio. Il ruolo di responsabile dell'attività non necessariamente coincide con la figura dell'amministratore di condominio

Sicurezza antincendio e comportamenti virtuosi da parte degli occupanti.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il nuovo decreto. Entrerà in vigore il prossimo 6 maggio il D.M. interno 25 gennaio 2019 recante "Modifiche e integrazioni all'allegato del decreto 246 del 16 maggio 1987, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione", che prevede una serie di disposizioni obbligatorie per i condomini di nuova costruzione e per quelli esistenti a questa data, che dovranno adeguarsi entro: 1 anno (maggio 2020), per l'adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l'esodo in caso di incendio in totale sicurezza; 2 anni (maggio 2021), per l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza antincendio maggiore di 80 metri).

Dunque, il nuovo decreto ministeriale obbliga i condòmini residenti negli edifici, con altezza antincendio da 12 metri in su, ad adottare misure svariate, che vanno da quelle minime standard, di tipo informativo, fino all'installazione dei più sofisticati impianti di segnalazione di allarme incendio, di tipo ottico e acustico.

A Maggio 2020 entreranno in vigore le nuove norme diversificate in base alle altezze degli edifici

L'amministratore. Le indicazioni normative sono obbligatorie a carico dell'amministratore del condominio e dovranno applicarsi entro il 6 maggio 2020 per gli aspetti gestionali ed entro il 6 maggio 2021 per ulteriori adempimenti impiantistici richiesti per edifici di maggiore altezza (sistemi di allarme antincendio e di evacuazione sonora in emergenza).

L'omissione degli adempimenti prescritti dal nuovo Dm può normalmente integrare, nei luoghi di lavoro, reati di tipo contravvenzionale, come la violazione di alcune norme del Dlgs 81/2008: Omessa informazione e formazione (articoli 36 e 37); omessa adozione di misure di prevenzione incendi (l'articolo 46, comma 2); mancata manutenzione e mantenimento in efficienza di sistemi, presidi e impianti antincendio (articolo 64, comma 1).

Inoltre, a fronte della mancata attuazione, nei termini previsti, di motivate prescrizioni di sicurezza impartite dall'autorità competente per la prevenzione incendi - il comando dei vigili del fuoco - potrebbe essere contestabile al responsabile del condominio la violazione dell'articolo 650 del Codice penale.

Rimangono infine tutte da verificare, per ogni singola circostanza, le responsabilità dei soggetti preposti qualora si verifichi un infortunio causalmente riferibile a carenze di sicurezza.

Quando l'amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile del reato di incendio colposo?

Valutazioni critiche in condominio. Abbiamo visto che le nuove disposizioni riguardano modifiche e integrazioni spostano l'attenzione da un adempimento tecnico-prescrittivo alla gestione dell'attività ai fini antincendio.

Difatti, da quanto appreso dalla nuova disposizione, si identificano, 4 livelli di prestazione man mano crescenti, misure da attuale che prevedono compiti e funzioni per il responsabile dell'attività e per gli occupanti.

In particolare, le misure gestionali devono essere adottate dal responsabile a partire dalla individuazione delle misure da adottare in caso di incendio, all'informazione degli occupanti, sino alla manutenzione e conservazione in efficienza di sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio.

Pertanto, l'adozione delle misure determina, a carico degli occupanti, l'osservanza delle indicazioni e misure di gestione sia in condizioni ordinarie sia di emergenza. A tal proposito, però, giova anche evidenziare che il ruolo di responsabile dell'attività non necessariamente coincide con l'amministratore, in quanto è un soggetto che non ha autonomia decisionale e di spesa nei confronti della effettuazione degli interventi di manutenzione.

Invero, in tale situazione, il decisore resta l'assemblea del condominio, alle cui scelte si deve rifare l'amministratore. Di conseguenza, secondo i tecnici in materia, il soggetto preposto allo svolgimento del ruolo del responsabile dell'attività potrebbe, quindi, coincidere con l'insieme dei condomini, con conseguenti immaginabili difficoltà decisionali derivanti dalla molteplicità di soggetti che popolano le assemblee.

In conclusione, nonostante l'impegno del legislatore in una materia particolare della sicurezza (antincendio), tuttavia, occorre anche considerare che l'ottenimento di comportamenti virtuosi da parte degli occupanti pur essendo richiesto dalla norma, sicuramente non sarà di facile ottenimento (es. il mantenimento della fruibilità delle vie d'uscite ecc.).

Per questo, il responsabile dell'attività ai fini antincendio avrà un particolare e difficile ruolo in termini di sicurezza.

Ad ogni modo, nonostante le citate previsioni, i compiti dell'amministratore di condominio, in caso di attività soggetta al D.P.R.151/11, restano quelle nell'obbligo di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, provvedendo al relativo rinnovo, prima della scadenza, nonché all'obbligo di mantenere in funzione l'impiantistica e le attrezzature per la sicurezza antincendio, effettuando le necessarie verifiche di controllo e le manutenzioni, secondo le norme tecniche vigenti in materia.

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