È stato appena pubblicato in G.U. il Decreto 25.01.2019 che apporta "Modifiche ed integrazioni all'allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione". Entrerà in vigore il 9 maggio p.v. e prevede una serie di disposizioni obbligatorie per i condomini di nuova costruzione e per quelli esistenti a questa data, che dovranno adeguarsi entro:
- 1 anno (maggio 2020): per l'adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l'esodo in caso di incendio in totale sicurezza;
- 2 anni (maggio 2021): per l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 mt) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza antincendio maggiore di 80 mt).
Vediamo in maniera molto schematica, alcune delle principali disposizioni, variabili in base alle altezze antincendio (altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso, come definita dal D.M. 30.11.1983, poi modificato dal D.M. 9.3.2007).
Misure gestionali per il L.P.0 (da 12 a 24 mt.) | |
Responsabile attività | Ha il compito di attuare una serie di misure in caso di incendio e di eseguire una serie di compiti collegati, fra i quali verificare e manutenere tutti i dispositivi, le attrezzature, i sistemi antincendio per garantirne la piena efficienza. |
Occupanti | In situazione normale, gli occupanti dovranno rispettare divieti e precauzioni riportati nel cartello informativo e mantenere inalterate le vie di esodo; in caso di emergenza, dovranno attenersi alle prescrizioni previste nei cartelli informativi. |
Misure da attuare in caso di incendio | Le misure da attuare in caso di incendio dovranno essere fornite agli occupanti specificando i comportamenti da tenere nell'emergenza; è anche vietato l'uso di ascensori per l'evacuazione, a meno che non si tratti di impianti ascensoristici antincendio. |
Le disposizioni si fanno sempre più complesse e gravose con l'aumentare delle altezze.
Misure gestionali per il L.P.1 (da 24 a 54 mt.) | |
Responsabile attività | Dovrà organizzare la G.S.A. (Gestione Sicurezza Antincendio) e provvedere quindi a predisporre la pianificazione d'emergenza; dovrà inoltre informare gli occupanti sia sulle misure preventive da osservare che sulle procedure di emergenza da adottare in caso di incendio; si occuperà anche di un'altra serie di obblighi relativi ai dispositivi, alle attrezzature, ai cartelli informativi, alle limitazioni, ecc. |
Occupanti | In condizione ordinaria, dovranno rispettare le disposizioni riportate dal G.S.A.; in situazione di emergenza, invece, dovranno seguire le indicazioni della pianificazione di emergenza. |
Misure Antincendio preventive | Sono indicate le misure inerenti gli edifici civili, specificando che per i luoghi di lavoro sono previsti altri adempimenti. In particolare norme per la custodia dei materiali combustibili, disposizioni per le vie di esodo, le porte tagliafuoco, le sorgenti di possibile innesco, valutazione dei rischi, ecc. |
Pianificazione emergenza | La pianificazione può limitarsi all'informazione agli occupanti sui comportamenti da osservare anche con semplici avvisi in bacheca |
Le stesse disposizioni, con qualche integrazione, sono previste per gli edifici del L.P.2
Misure gestionali per il L.P.2 (da 54 a 80 mt.) | |
Responsabile attività | Dovrà eseguire gli stessi compiti previsti per la categoria L.P.1 con l'ulteriore responsabilità di prevedere l'installazione a regola d'arte di un impianto di segnalazione manuale di allarme antincendio dotato di indicatori ottici e acustici. |
Occupanti | Stesse identiche disposizioni del L.P.1, sia in condizione ordinaria che in situazione di emergenza. |
Misure Antincendio preventive | Stesse del precedente Livello di Prestazione (L.P.1), alle quali si aggiunge anche l'installazione di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori sia ottici che acustici. |
Pianificazione emergenza | Stesse della L.P.1 con un ulteriore adempimento che prevede le procedure per l'attivazione e la diffusione dell'allarme (da installarsi come prescritto dalle misure preventive antincendio). |
Infine, gli adempimenti più gravosi risultano quelli per gli edifici di altezza antincendio dagli 80 mt. in sù, per i quali sono previste tre figure responsabili dell'attività antincendio: il Responsabile dell'attività, il Responsabile G.S.A e il Coordinatore dell'emergenza.
Misure gestionali per il L.P.3 (oltre 80 mt.) | |
Responsabile attività | Dovrà rispondere agli stessi compiti indicati nelle categorie L.P.0 e L.P.2 ai quali si aggiungono quelli di predisporre un centro di gestione dell'emergenza e nominare il responsabile della G.S.A., il coordinatore dell'emergenza e predisporre l'installazione di un sistema EVAC (Sistema di Allarme Vocale per scopi di Emergenza). |
Responsabile G.S.A. | Dovrà pianificare una serie di attività, fra le quali predisporre misure gestionali e operative in termini di prevenzione antincendio e controllare periodicamente le misure preventive. |
Coordinatore Emergenza | Si occupa dell'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di esodo, a stretto contatto con le squadre dei soccorritori e deve rendersi sempre reperibile in caso di emergenza. |
Occupanti | Stesse identiche disposizioni del L.P.2, sia in condizione ordinaria che in situazione di emergenza. |
Misure antincendio preventive | Sono le stesse del L.P.2 con ulteriori adempimenti che prevedono l'installazione a regola d'arte di un EVAC e la gestione di un Centro di Gestione dell'Emergenza (locale da adibirsi al coordinamento delle operazioni di emergenza) che dovrà essere presente. |
Pianificazione emergenza | Prescrive quanto riportato per la precedente classe L.P.2, con un ulteriore adempimento che implica le procedure per l'attivazione del Centro di Gestione dell'Emergenza. |
Infine, il Decreto prevede anche i "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione" (Tab. 1).
Tab. 1 - Requisiti Antincendio delle Facciate |
Per tutti gli edifici destinati a civile abitazione di nuova costruzione e per quelli esistenti oggetto di interventi di realizzazione o di rifacimento delle facciate (per una superficie maggiore al 50% della superficie complessiva di facciata e successivi alla data del 9 maggio 2019), che siano soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati al fine di: |
§ ridurre il rischio di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti; |
§ ridurre il rischio incendio di una facciata e successiva propagazione a causa di un fuoco avente origine esterna (edificio adiacente o incendio a livello stradale o alla base dell'edificio); |
§ evitare o ridurre, in caso d'incendio, il rischio di distacco di parti di facciata che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti e/o l'intervento dei soccorsi. |