Pubblicato in G.U. il 5 febbraio u.s., il nuovo Decreto 25 gennaio 2019 sulle norme di sicurezza antincendio entrerà in vigore a partire dal prossimo 6 maggio e tutti gli edifici di civile abitazione esistenti a questa data dovranno allinearsi alle disposizioni riportate nel nuovo Allegato 1 al Decreto.
Entro maggio 2021 è previsto l'adeguamento alle disposizioni riguardanti l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza antincendio maggiore di 80 metri); entro maggio 2020, invece, l'adeguamento alle restanti disposizioni indicate nel decreto(adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l'esodo in caso di incendio in totale sicurezza).
Sono questi i termini previsti dopo la pubblicazione in G.U. del Decreto del Ministero dell'Interno che apporta "Modifiche ed integrazioni all'allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione".
Tutti gli edifici di civile abitazione soggetti agli adempimenti antincendio (come previsto dal D.P.R. 151/2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, co. 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 "), esistenti alla data del 6 maggio 2019, dovranno comunicare al Comando dei Vigili del Fuoco l'avvenuto adempimento alle suddette nuove disposizioni, all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (D.P.R. 151/2011, art. 5).
All'art. 2 sono definiti i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate al fine di limitare la probabilità di propagazione dell'incendio originato all'interno dell'edificio (con diffusione delle fiamme fra i vari compartimenti), o all'esterno (incendio in edificio adiacente o a livello stradale o alla base dell'immobile), nonché evitare o limitare la caduta di parti di facciata (vetri o altre parti disgregate o incendiate) che possano compromettere l'esodo degli occupanti o l'intervento dei soccorsi.
Queste disposizioni sono riferite a quegli immobili di civile abitazione di nuova costruzione e a quelli esistenti sottoposti ad interventi di rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva, successivi alla data di entrata in vigore del decreto (per quegli interventi già pianificati o in corso d'opera sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, le disposizioni non vanno applicate).
Relativamente invece all'Allegato 1, l a nuova versione del Decreto lo ha definitivamente approvato e dunque vengono modificate le norme tecniche contenute nella precedente versione dello stesso allegato (quello del 1987), sostituendo il punto 9 - "Deroghe" e introducendo anche il punto 9-bis - "Gestione della sicurezza antincendio".
In merito alle deroghe, laddove per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio alcune prescrizioni indicate dalle nuove norme non fossero attuabili, allora potrà presentarsi istanza di deroga (come indicato all'art. 7 del D.P.R. 151/2011).
Per quanto riguarda invece la gestione della sicurezza, vengono intanto attribuiti i Livelli di Prestazione antincendio in base all'altezza antincendio dell'edificio (cioè l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile - escluse quelle dei vani tecnici - al livello del piano esterno più basso):
- L.P.0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- L.P.1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- L.P.2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- L.P.3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per gli edifici con altezza antincendi superiore a 24 mt., laddove vi siano attività che risultino comunicanti con l'edificio in oggetto ma non siano pertinenti e funzionali allo stesso (vedasi, ad es. gli impianti per la produzione di calore, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, ecc.), dovrà adottarsi un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione esistente fra le parti.
Per ciascuna delle quattro categorie, il Decreto detta i ruoli e le funzioni sia del responsabile dell'attività antincendio che degli occupanti in caso di emergenza; per la categoria L.P.0. (dai 12 ai 24 mt.) sono indicate anche le misure da attuare in caso di incendio: gli occupanti dovranno essere indottrinati sui comportamenti da seguire:
- come interpellare i soccorsi e quali indicazioni fornire per un intervento efficace;
- come mettere in sicurezza le apparecchiature e gli impianti presenti nell'edificio;
- come effettuare un corretto esodo, soprattutto in presenza di persone con ridotte capacità motorie;
- infine dovranno evitare l'uso di ascensori per l'evacuazione (tranne in caso di impianti ascensore antincendio).
In situazione non di emergenza, gli occupanti dovranno comunque rispettare i divieti e le precauzioni indicate nei cartelli informativi (che dovranno essere presenti nell'immobile), mantenere fruibili le vie di esodo e in efficienza le misure di protezione; in caso di emergenza dovranno seguire le prescrizioni indicate nei suddetti cartelli.
Per le altre tre categorie, invece, il Decreto indica le misure antincendio preventive e la pianificazione dell'emergenza; inoltre, per le categorie L.P.1 e L.P.3 si parla di G.S.A. (Gestione della Sicurezza Antincendio) che specifica le misure di tipo organizzativo-gestionale da rispettare affinché l'attività antincendio si svolga nella massima sicurezza; tali compiti sono affidati ad un struttura organizzativa che dovrà indicare compiti, azioni e procedure per la corretta adozione delle misure antincendio e della pianificazione dell'emergenza.
Un'ulteriore indicazione è riportata nella categoria L.P.3 per la quale si prevede anche la presenza di un Centro Gestionale per l'Emergenza (cioè un locale per il coordinamento delle operazioni).
In termini di misure preventive, sono riportate sia le buone norme da seguire per evitare possibili inneschi di fiamma, sia gli adempimenti relativi alle vie di esodo, alle porte tagliafuoco, alla valutazione dei rischi, sia all'installazione di segnalatori manuali di allarme incendio (per gli edifici di altezza superiore ai 54 mt.), all'installazione di un EVAC (Sistema di Allarme Vocale per scopi di emergenza) e alla presenza di un Centro di Gestione dell'Emergenza (per gli edifici con altezze superiori agli 80 mt.).