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Una tenda a pannelli di vetro amovibili è sempre una pergotenda?

Il problema è stabilire se l'intervento sia finalizzato a una migliore fruizione dello spazio esterno e rientri nell'ambito dell'edilizia libera.
Redazione Condominioweb 

In linea generale è possibile parlare di pergotenda, anche c.d. bioclimatica, qualora l'opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili.

Quindi deve essere una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare una tenda, anche in materiale plastico (c.d. "pergotenda"), per la protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, cioè un'opera necessaria per una migliore fruizione dello spazio esterno (in tal caso la struttura rappresenta solo un elemento necessario al sostegno e all'estensione della copertura in stoffa o plastica).

Bisogna mettere in evidenza però che la tenda non può essere una tettoia: in altre parole la copertura, in tessuto o materiale plastico, deve essere completamente retrattile, così da escludere la realizzazione di nuovo volume (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472; sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2206; sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4177; sez. VI, 25 dicembre 2017, n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016. n. 1619).

A tale proposito il Consiglio di Stato si è recentemente occupato di una vicenda che prendeva l'avvio quanto il titolare di un immobile in nota zona turistica richiedeva di essere autorizzato ad installare una tenda a pannelli di vetro; lo stesso proprietario sosteneva che la struttura era una pergotenda amovibile, per nulla modificativa delle sagome interne ed esterne e soprattutto non invasiva per il territorio.

La richiesta, però, veniva respinta dall'Amministrazione che qualificava l'intervento quale veranda non consentita.

Il ricorso al Tar si rilevava inutile; il ricorrente si rivolgeva al Consiglio di Stato sostenendo che il volume era già esistente in quanto chiuso su tre lati e la struttura, non avendo telai fissi montati, coperture o impianti di climatizzazione idonei a renderla abitabile, era da considerare una tenda in vetro e non già una veranda. Queste considerazioni non sono state considerate rilevanti. Anche il Consiglio di Stato ha dato torto al proprietario dell'immobile osservando che:

  • la struttura è idonea a chiudere i volumi attualmente su di un lato completamente aperti (un loggiato), munito di cinque arcate che se fossero chiuse mediante vetri scorrevoli darebbero luogo ad un ulteriore vano suscettibile di essere sottoposto stabilmente a destinazione residenziale;
  • il loggiato è risultato dotato di una pavimentazione in cotto oltre che elementi di arredo che ancor di più rendono plausibile la destinazione ad uso residenziale quale parte integrante dell'appartamento retrostante;
  • la facile amovibilità delle antine di vetro non è rilevante, mentre è fondamentale per escludere che la struttura possa essere considerata una pergotenda la funzione di chiusura svolta dalle vetrate potenzialmente stabile e permanente;
  • allo stesso modo è risultata irrilevante la mancanza di impianti di condizionamento e climatizzazione che sono necessari ai fini della destinazione abitativa.

Pergotenda, gazebo, pergolati e tettoie, quali differenze

In conclusione, il Consiglio di Stato ha escluso che l'intervento in questione potesse essere considerato una pergotenda (Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023, n. 5567).

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