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Il proprietario dell'immobile risponde con l'utilizzatore in leasing per la tassa rifiuti non pagata?

Illegittimo il regolamento del Comune che introduce la solidarietà passiva nella tariffa.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Illegittimo il regolamento del Comune che introduce la solidarietà passiva nella tariffa di igiene ambientale: i tributi spettano a Stato e Regioni, non rileva che nelle more il conduttore sia fallito.

La vicenda. La Commissione Tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso proposto dalla società beta avverso l'avviso di accertamento Tia, per gli anni 2011 -2012, con cui la società alfa, concessionaria del Comune, rilevato l'omesso pagamento della TIA per tali annualità, richiedeva la somma di euro 464,41 oltre sanzioni e interessi per un immobile concesso in locazione finanziaria alla società gamma successivamente fallita.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria provinciale che anche la società finanziaria, nella qualità di proprietaria dell'immobile era soggetto passivo dell'imposta.

Avverso tale decisione, la società beta ha impugnato il provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'articolo 49, comma tre, D.lgs n. 22/97.

Chi si sposa non paga la tassa sui rifiuti

Il ragionamento della CTR Lombardia. Preliminarmente, giova ricordare che l'art. 49, comma tre, D.lgs n. 22/97 recita "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessori o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale".

I crediti relativi ai tributi locali si prescrivono in 5 anni e non 10.

Dalla lettura della disposizione in commento, si ritiene che il soggetto passivo della Tia è sia l'occupante sia il conduttore in leasing per tutta la durata dell'occupazione, non essendo contestato, nel giudizio di primo grado, che, per le annualità in contestazione, l'immobile fosse occupato dalla società conduttrice in leasing. La soggettività passiva del proprietario dell'immobile, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un terzo o concesso in locazione commerciale o finanziaria, non è prevista dalla legge; la società beta, quindi, sarebbe soggetto passivo TIA solo nel caso in cui occupasse direttamente l'immobile.

Del resto, il regolamento comunale, secondo la CTR, era illegittimo in quanto produceva una non prevista normativamente solidarietà tra il conduttore e il proprietario dell'immobile, in violazione della riserva di legge in materia tributaria.

Difatti, l'articolo 117 Cost. attribuisce la potestà legislativa in materia tributaria allo Stato ed alle Regioni, mentre l'articolo 119 Cost. demanda agli enti territoriali una autonomia finanziaria.

Del resto, l'art. 52 D.lgs 446/97 prevede che "le province i comuni possono disciplinare con regolamento le entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi...".Quindi, da quanto appreso, il Comune non può quindi estendere con regolamento la soggettività passiva dei tributi. Peraltro, i principi dell'UE (artt. 174 e 175 del Trattato CE e dell'art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE) consentono l'applicazione nell'ordinamento nazionale del principio "chi inquina paga"e anche sotto tale aspetto, è apparsa corretta la soggettività passiva della Tia in capo al soggetto che produce i rifiuti, cioè l'occupante dell'immobile che nella fattispecie coincide con la società conduttrice in leasing.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, è stato accolto l'appello della società ricorrente e, in riforma dell'impugnata sentenza, è stato annullato avviso di accertamento.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

TIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 49, comma tre, D.lgs n. 22/97

PROBLEMA

La società proprietaria dell'area concessa in leasing aveva proposto ricorso avverso il pagamento della Tia. Secondo la proprietario, non conta che nel frattempo l'utilizzatore dell'immobile sia fallito perché non è dalla prima che l'amministrazione locale può rivolgersi per il pagamento.

LA SOLUZIONE

Secondo la CTR, La soggettività passiva del proprietario dell'immobile, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un terzo o concesso in locazione commerciale o finanziaria, non è prevista dalla legge.

LA MASSIMA

Deve essere disapplicato il regolamento del Comune che prevede la solidarietà passiva per la Tia non pagata fra il concedente e l'utilizzatore dell'immobile in locazione finanziaria: in base alla legge è l'occupante o il conduttore a doversi far carico del pagamento e l'ente locale non può estendere la soggettività passiva dei tributi.

CTR Lombardia, sez. I, 19febbraio 2019, n. 755

CTR Lombardia sez. I 19febbraio 2019 n. 755

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