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Rifacimento del tetto: la detrazione fiscale e la cessione del beneficio seguono il sostenimento della spesa

Risposta ad interpello n. 113 del 27.06.2019 dell'Agenzia delle Entrate.
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate in occasione della risposta ad interpello n. 113 del 27.06.2019, un contribuente ha chiesto di poter beneficiare per intero dell'incentivo maturato sui lavori effettuati sul tetto condominiale.

L'Agenzia delle Entrate, riscontrando che i condomini hanno acconsentito all'esecuzione dei lavori con sostenimento delle relative spese da parte dell'istante, ritiene possibile discostarsi dalla suddivisione millesimale delle spese ai fini della determinazione del beneficio.

Pertanto, il contribuente potrà beneficiare per intero della detrazione e cedere il beneficio fiscale maturato all'impresa che svolge i lavori.

Con risposta ad interpello n. 113 del 27.06.2019 l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un contribuente che chiede di poter beneficiare per intero dell'agevolazione sul risparmio energetico spettante per i lavori sul tetto condominiale, in deroga al criterio di ripartizione millesimale delle spese.

Il caso. Uno dei condomini, in particolare, ha richiesto all'assemblea di poter sostenere personalmente le spese per l'intervento di riqualificazione energetica del tetto condominiale, ottenendo l'assenso di tutti i proprietari. Il contribuente ha poi contattato un'azienda disposta ad acquisire il credito d'imposta sui lavori, che ammonta al 65% della spesa.

La problematica. Considerato che i lavori insistono su una parte comune del condominio, il principale problema all'effettuazione di tale cessione consiste nella possibilità di vedersi riconosciuto, per intero, il beneficio da cedere all'azienda che effettua i lavori. Ordinariamente, infatti, le spese ed i benefici fiscali vengono ripartiti tra i condomini secondo il criterio millesimale di proprietà.

La soluzione dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1123 cc, "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione".

Rispetto alla ripartizione delle spese l'Agenzia delle Entrate, con circolare 57/E/1998 ha specificato che in caso di spese intervenute sulle parti comuni condominiali, la detrazione per la riqualificazione del patrimonio edilizio deve essere calcolata in base alle quote millesimali di proprietà.

L'Agenzia ritiene che tale criterio possa essere superato a condizione che, in conformità al citato art. 1123 del cod. civ, l'unanimità dei condomini ha acconsentito all'esecuzione dei lavori con sostenimento delle relative spese da parte dell'istante, derogando al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali.

Detrazioni per interventi di recupero, parti comuni e unico proprietario

Pertanto il contribuente istante ha diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di detrazione previsto per la specifica tipologia di spesa.

Con riguardo alla cessione del credito, l'Agenzia conferma che il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, perla quota a lui imputabile (in questo caso per l'intero).

Rimane fermo, infatti, che gli adempimenti riguardanti gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali e previsti dalle richiamate disposizioni in materia di detrazioni per il risparmio energetico devono essere posti in essere da parte del condominio stesso.

Le novità del DL Crescita. Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal DL n. 34 del 30.04.2019 i contribuenti possono fruire del beneficio anche sotto forma di sconto operato dal fornitore (il quale riceverà un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al contribuente).

Si tratta in ogni caso di una possibilità alternativa alla fruizione dell'incentivo sotto forma di detrazione non ancora attuata.

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