Tribunale di Firenze, in grado di appello, con la sentenza n. 1044 del 29 marzo 2017 in merito all'applicazione dell'Iva sulla tassa dei rifiuti ha riconosciuto l'illegittimità dell'IVA che finiva in bolletta e che l'utente non avrebbe dovuto pagare, come peraltro avevano già stabilito la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione.
Si ringraziano gli Avvocati Silvia Polli, Elena Savelli e Simona Meozzi per le gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.
=> Inapplicabile l'IVA alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
I fatti di causa. Nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace adito aveva condannato la società di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Firenze alla ripetizione in favore di Tizio dell'Iva (pari a € 81.49) indebitamente pagata dallo stesso sulla Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA).
A parere del ricorrente, difatti, la detta IVA sarebbe stata indebitamente pagata in quanto in contrasto con i principi consolidati della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in merito alla natura tributaria della TIA (non assoggettabile ad IVA).
Avverso tale pronuncia, la società di gestione proponeva appello innanzi al competente Tribunale.
In particolare, secondo la società appellante, la sentenza era viziata in quanto la questione doveva essere devoluta alla cognizione del giudice Tributario; pertanto, vi era un difetto di giurisdizione a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.
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