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moira.cervato

Iva al 10% o iva al 22% revisione obbligatoria ascensori?

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Gentili tutti,

ho da chiederVi in merito alla corretta applicazione dell'iva con riferimento alla prestazione svolta da una società (IMQ Spa) in merito alla revisione obbligatoria biennale su un ascensore installato su un condominio, dove sono amministratore, a prevalente destinazione abitativa.

Dopo una ricerca e del materiale anche recuperato (anche in risposta a precedenti interpelli fatti da altri contribuenti), mi sono fatta l'idea che l'iva possa essere applicata nella misura agevolata del 10%.

IMQ Spa invece sostiene che, poichè viene solta un'attività a carattere intellettuale (?!?!?!??), allora non possono applicare l'iva al 10%.

Vi ringrazio in anticipo per la Vs risposta.

Non si tratta di un intervento di manutenzione ma di verifica ( almeno credo ). Il tecnico nelle sue visite biennali redige un verbale disponendo, se del caso, gli interventi ritenuti necessari. La fattura, come quella che normalmente emette anche la ditta con cui si ha un contratto di manutenzione, per l'assistenza prestata in oCcasione della visita, sconterà l'IVA AL 22%

Gli interventi connessi alla verifica saranno, invece, sussistendo i presupposti, assoggettati all'IVA agevolata del 10%.

Ho fatto una rapida ricerca ed ho trovato alcuni documenti dell'agenzia delle entrate: Risoluzione Agenzia Entrate 4.3.2013, n. 15/E e la circolare n. 71 del 07/04/2000 che ribadiscono invece che il beneficio dell'aliquota agevolta iva al 10% si rende applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Pertanto, rimango ancora molto dubbiosa in merito alla correttezza di vedermi applicare l'iva ordinaria.

Eventualmente posso anche inviare tali documenti che spiegano nel dettaglio quando sopra sinteticamente esposto.

Conferma ancora la Sua risposta in merito?

Ho fatto una rapida ricerca ed ho trovato alcuni documenti dell'agenzia delle entrate: Risoluzione Agenzia Entrate 4.3.2013, n. 15/E e la circolare n. 71 del 07/04/2000 che ribadiscono invece che il beneficio dell'aliquota agevolta iva al 10% si rende applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Pertanto, rimango ancora molto dubbiosa in merito alla correttezza di vedermi applicare l'iva ordinaria.

Eventualmente posso anche inviare tali documenti che spiegano nel dettaglio quando sopra sinteticamente esposto.

Conferma ancora la Sua risposta in merito?

Stai confondendo i concetti:

-manutenzione obbligatoria almeno semestrale è il canone che si corrisponde almeno ogni semestre al MANUTENTORE e sconta iva al 10% come indicato dalle risoluzioni ministeriali.

-verifica ispettiva biennale invece non è manutenzione ma controllo da parte di un ispettore qualificato che disporrà sulla base della sua abilitazione (materia intellettuale) un verbale positivo o negativo,nel secondo caso disporrà opere manutentive.

La prestazione intellettuale sconterà l'iva al 22% mentre le opere manutentive disposte sconteranno il 10%.

Ho fatto una rapida ricerca ed ho trovato alcuni documenti dell'agenzia delle entrate: Risoluzione Agenzia Entrate 4.3.2013, n. 15/E e la circolare n. 71 del 07/04/2000 che ribadiscono invece che il beneficio dell'aliquota agevolta iva al 10% si rende applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Pertanto, rimango ancora molto dubbiosa in merito alla correttezza di vedermi applicare l'iva ordinaria.

Eventualmente posso anche inviare tali documenti che spiegano nel dettaglio quando sopra sinteticamente esposto.

Conferma ancora la Sua risposta in merito?

La verifica che fa il signore con la sua 24ore non è prestazione di " manutenzione straordinaria" ma una ispezione ( mettiamola cosi').

Se chiami un geometra per farti redigere un capitolato d'appalto che fai ? Fai applicare l'iva al 10 % sulla sua parcella ? L'iva ordinaria ( 22%) dovrà essere applicata anche sulla fattura che la ditta con la quale avete un contratto di manutenzione emetterà per l'assistenza prestata all'omino con la 24ore.

 

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ops, scusa Patrizia ma quando ho risposto non c'eri! Non mi sarei mai osato.......

 

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ops, scusa Patrizia ma quando ho risposto non c'eri! Non mi sarei mai osato.......

Don't worry baby.🙂

Questioni di lana caprina: verifica biennale non è manutenzione.., secondo Voi.

Può anche essere che, a livello nazionale, gli "ispettori" biennali si siano messi d'accordo tutti per iva 22%. Poichè oltre a fare l'amministratore di condominio, sono anche dottore commercialista, scusate ma bisogna avere un documento di prassi (almeno una circolare agenzia entrate) per essere sicuri di ciò e non mi pare che risulti questo.

Non basta un documento interno degli ispettori biennali oppure interpretazioni di questo tipo. Scusate ma non condivido tali punti di vista. Il Geometra che mi redige il capitolato è espressamente escluso dal campo di applicazione dell'iva agevolata perchè rientra nelle cosidette prestazioni "intellettuali" che sono espressamente escluse. Sia la circolare dell'agenzia delle entrate che la risoluzione sempre dell'agenzia delle entrate non fanno distinzione tra ispezione biennale, verifica periodica semestrale, ma parlano di "manutenzione obbligatoria". La verifica biennale è obbligatoria; vedo difficile poter inquadrare la verifica biennale come una prestazione intellettuale dato che comunque per svolgere la verifica non è che si usi solo la mente ma vengono usati anche degli strumenti. Ora, è da capire se è prevalente l'attività intellettuale oppure l'attività manutentiva o ispettiva. Peraltro, ho recuperato altri documenti dove per il decoratore (e quindi nei confronti di un soggetto che svolge comunque un'attività "professionale") è prevista l'applicazione dell'iva agevolata. Ancora, vi sono poi altri documenti dove comunque chiariscono che rientrano nel campo dell'iva agevolata anche le attività intellettuali svolte nell'ambito dell'attività di impresa e nell'ambito dei contratti di appalto. Da ciò consegue, che poichè con la ditta che svolge le verifiche ispettive biennali è in corso comunque un contratto di appalto di servizi, troverebbe applicazione l'iva agevolata al 10%.

Ritengo che la questione, a mio modestissimo parere, non è così legittima. Se invece avete della documentazione ufficiale dell'agenzia delle entrate che chiarisce una volta per tutte questo aspetto, mi sentirei più tranquilla.

Grazie

"verifica biennale non è manutenzione.., secondo Voi. " e anche secondo la legge (dpr 162/99 e norme en 13015 ). l'unico soggetto che effettua e puo' effettuare atti di manutenzione e' il tecnico manutentore patentato ,difatti la verifica e' eseguita con l'assistenza del manutentore .

 

 

dpr 162/99 art . 13 comma 3

3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se

le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto

sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza

funzionano regolarmente e se e' stato ottemperato alle prescrizioni

eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto

incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto

le suddette operazioni.

 

quindi l'ente notificato non fa nessun atto di manutenzione ma solo atti di certificazione ,noi operiamo loro scrivono . 🙂

"verifica biennale non è manutenzione.., secondo Voi. " e anche secondo la legge (dpr 162/99 e norme en 13015 ). l'unico soggetto che effettua e puo' effettuare atti di manutenzione e' il tecnico manutentore patentato ,difatti la verifica e' eseguita con l'assistenza del manutentore .

Esattamente e le fatture sono due,una dell'ente ispettivo e l'altra della ditta manutentrice per l'assistenza.

Certamente le fatture sono due. Ma nella verifica biennale non è mai stato presente la ditta incaricata alla manutenzione vera e propria. In ogni caso, rimando all'attenta lettura della normativa fiscale, che è l'unica che fa fede per la corretta applicazione dell'iva agevolata o meno e la norma fiscale richiama anche taluni concetti di cui al dpr 162/99 (che peraltro è precedente alla norma fiscale in materia): "Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni."

E la norma fiscale (in particolare la circolare del 2000) cita: "Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a

fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui."

In ogni caso, non resta che ricorrere all'interpello e sgomberare il campo da ogni dubbio.

0) Certamente le fatture sono due

1) Ma nella verifica biennale non è mai stato presente la ditta incaricata alla manutenzione vera e propria.

2)In ogni caso, non resta che ricorrere all'interpello e sgomberare il campo da ogni dubbio.

0)Certamente non mi pare...se la ditta manutentrice non presenzia

1)Non mi risulta sia regolare,oltre al fatto che si tradurrebbe in truffa in quanto si farebbe pagare per un servizio non prestato,comportamento deprecabile.

2)Condivido.

La verifica dell'ascensore sconta l'IVA al 22% in quanto prestazione intellettuale.

Trae in inganno la frase "il beneficio dell'aliquota agevolta iva al 10% si rende applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.".

Un conto è la manutenzione obbligatoria (prevista nel caso dell'ascensore dal DPR 162/99) e la sua verifica manutentiva obbligatoria (da farsi ogni 6 mesi: semestrale), per cui l'amministratore paga un canone annuo, diversamente invece è la verifica biennale obbligatoria fatta da un ingegnere dell'Ente Pubblico o di un Organismo Notificato. Questa attività, intellettuale, diretta ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza va eseguita sull'impianto con la presenza (obbligatoria) del manutentore. Solo il manutentore può mettere mano all'impianto.

Inoltre la legge vieta agli organismi notificati ed agli organi pubblici di controllo di svolgere attività di progettazione, consulenza e manutenzione.

 

Per questi motivi si applica l'IVA al 22 e non al 10:

- attività intellettuale

- attività obbligatoria (verifica biennale diversa dalla verifica manutentiva obbligatoria fatta dal manutentore ogni 6 mesi)

- l'ente preposto al controllo non può essere (per legge) un manutentore

- anche l'ente pubblico applica l'IVA al 22 su queste attività

 

Saluti a tutti

si prega di non "riesumare" vecchie discussioni, grazie

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