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Tettoia in condominio e decoro architettonico

Il preesistente stato estetico del fabbricato è rilevante per valutare l'eventuale lesione del decoro architettonico.
Avv. Marco Borriello 

La facoltà di abbellire o migliorare il proprio appartamento, con opere o modifiche, spesso si scontra con i diritti del fabbricato di cui è parte l'immobile. Per tale ragione, quindi, possono sorgere delle contestazioni.

Nel caso, ad esempio, della vicenda oggetto della sentenza n. 459 del 13 ottobre 2021, emessa dalla Corte di Appello di Messina, il motivo del contendere è stato rappresentato, principalmente, dalla realizzazione di due tettoie, rispettivamente, nella parte antistante e retrostante un appartamento.

Secondo, il condominio, tale intervento non poteva avvenire senza l'autorizzazione dell'assemblea e le opere andavano rimosse, tra l'altro, per l'inevitabile dispregio arrecato al decoro architettonico dell'edificio. Ovviamente, il proprietario non aveva alcuna intenzione di assecondare la volontà del fabbricato.

Vediamo, perciò, come si è sviluppato il procedimento e quale è stato il verdetto finale, prima di entrare nel merito giuridico della questione.

Tettoia in condominio: il decoro architettonico. Il caso concreto

In un edificio in provincia di Messina, un proprietario aveva realizzato due tettoie all'esterno del proprio appartamento, unitamente ad altre opere.

Il condominio, però, non aveva tollerato tale iniziativa, sostenendo che era avvenuta senza alcuna autorizzazione, in contrasto con quanto disposto dal vigente regolamento condominiale e in dispregio al decoro del fabbricato.

Pertanto, in assenza di ogni conciliazione, la causa era stata inevitabile e il convenuto era stato citato in giudizio allo scopo di essere condannato al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento di tutti i danni morali e materiali.

Ovviamente, il proprietario si difendeva respingendo, decisamente, le opposte istanze. Tra le varie eccezioni, era evidenziato che, negli altri appartamenti, il fabbricato già presentava dei manufatti simili a quelli in contestazione. Per questo e per gli altri motivi, l'azione proposta andava respinta.

Nonostante ciò, il Tribunale di Messina accoglieva la domanda, condannando il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento delle spese di giudizio.

L'appello, quindi, era proposto allo scopo di ribaltare integralmente il primo verdetto. Nell'occasione, le parti interessate riproponevano le proprie difese ed eccezioni.

Conseguenza del secondo grado, era l'accoglimento dell'impugnazione con riforma della precedente decisione. Evidentemente, la Corte di Appello di Messina riteneva che il condòmino non aveva commesso alcuna violazione e, per tale ragione, negava che fosse necessaria la rimozione delle tettoie in contestazione.

Decoro architettonico in condominio

L'argomento decoro architettonico in condominio è stato trattato molte volte. In tale sede è solo utile ricordare che si sta parlando dell'insieme delle linee e delle strutture dell'edificio, che viene richiamato in alcune disposizioni normative (artt. 1120 e 1122 cod. civ.) e che è stato descritto ed illustrato dalla giurisprudenza.

Sappiamo, inoltre, che il decoro architettonico è considerato un bene del condominio e che, come tale, non può essere danneggiato. Alterando, infatti, le preesistenti forme ornamentali di un fabbricato ne andrebbero a perdere anche i singoli appartamenti.

Per questo motivo, nel caso in cui si costruiscono delle opere che pregiudicano il decoro architettonico di un condominio, esse vanno rimosse. Lo si ricava dal codice civile, allorquando afferma che «Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio (Art. 1122 co. 1 cod. civ.)».

Cosa succede, però, nel caso in cui in un condominio sono state già realizzati dei manufatti che in qualche modo hanno già alterato le linee ornamentali dell'edificio? In un caso del genere, si può ancora parlare di decoro architettonico da tutelare?

Secondo la Corte di Appello di Messina, la risposta è negativa

Tettoia con pannelli solari da demolire se lesiva del decoro architettonico

Decoro architettonico: da valutare il preesistente stato estetico del fabbricato

Secondo la giurisprudenza, nell'occasione richiamata dalla Corte di Appello di Messina, per valutare se un'opera ha alterato il decoro architettonico di un fabbricato, è necessario constatare il preesistente stato estetico dell'immobile «l'alterazione del decoro deve essere apprezzabile ed è tale allorquando si traduce in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui sotto tale profilo è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere (Cass. Civ. n. 1286 del 25.01.2010)».

Se il condominio, infatti, presenta degli interventi che hanno già compromesso questo aspetto non è possibile invocare alcun pregiudizio, ciò perché le nuove opere «non possono delinearsi come alterazioni appariscenti o rilevanti, tali da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme».

Nel caso specifico, le tettoie in contestazione erano state, altresì, realizzate con gli stessi materiali e con le medesime finiture dei manufatti già presenti nell'edificio. A maggior ragione, la Corte di Appello di Messina ha concluso che, da un punto di vista architettonico, non vi era stata alcuna alterazione della struttura e dell'armonia del fabbricato.

Quando la tettoia sul lastrico vuole la certificazione d'idoneità statica?

Sentenza
Scarica CORTE DI APPELLO DI MESSINA n. 459 del 13/10/2021
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