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Targa dell'amministratore di condominio: se non viene affissa quali sono le responsabilità e/o le sanzioni che possono essere inflitte?

Per rendere facilmente individuabile e reperibile sia ai terzi che agli stessi condomini l'amministratore di condominio l'art. 1129 c.c. n° 5 ha introdotto un nuovo onere.
Avv. Enrico Morello 

Per "targa dell'amministratore " si intende, impropriamente, l'obbligo ora previsto (dopo l'entrata in vigore della riforma 220/2012) dal codice civile per l'amministratore di condominio di rendere visibili a tutti i suoi dati professionali e personali.

In particolare, l'art. 1129 c.c. n° 5 prevede "sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore".

È palese lo scopo della norma: rendere facilmente individuabile (cosa che in passato spesso non accadeva) e reperibile sia ai terzi che agli stessi condomini l'amministratore di condominio.

Si rileva, in proposito, come una delle linee guida della recente riforma del diritto condominiale sia stata proprio la preoccupazione di rendere "trasparente" il condominio, sia in punto individuazione di una figura essenziale come quella dell'amministratore, sia inserendo l'obbligo per l'amministratore stesso di tenere aggiornato un registro ove siano indicati i dati di ogni proprietario-condominio (e non solo, la norma parla anche di titolari di diritti reali e di godimento).

L'amministratore, in sostanza, non deve necessariamente porre i suoi dati su una vera e propria targa, ma ha l'obbligo di rendersi facilmente reperibile agli occhi dei condomini e dei terzi. La "targa" contenente di dati dell'amministratore, sarà posta a spese (ripartite secondo i millesimi di proprietà) dei condomini: questo in quanto si tratta di una attività svolta (anche) nel loro interesse.

È ovvio che non vi siano particolari forme richieste per la configurazione della targa, essendo necessario e sufficiente che siano evidenti e facilmente leggibili (e completi) i dati richiesti ora dalla legge per la individuazione dell'amministratore.

Qualora l'amministratore non provveda alla apposizione della targa, egli viene meno sia ad un obbligo di legge, e sia agli oneri che gli derivano dal mandato ricevuto dai condomini al momento della accettazione dell'incarico.

Breve focus sulla targa condominiale

La prima cosa da farsi, da parte dei condomini, sarà quindi quella di richiamare, eventualmente prima verbalmente e poi con diffida scritta se è il caso anche tramite legale, l'amministratore al rispetto dei suoi obblighi.

Qualora l'amministratore resti sordo e inadempiente ai solleciti, i condomini potranno chiedere la convocazione di una assemblerà che prenda atto dell'accaduto: se nemmeno con una delibera assembleare l'amministratore si convinca a fare il proprio dovere ed apporre la targa, i condomini stessi si potranno rivolgere al tribunale chiedendone la revoca.

È chiaro, in questo ultimo caso, spetterà al tribunale stesso valutarla gravità dell'inadempimento dell'amministratore prima di, eventualmente, dichiararne la revoca dall'incarico ricevuto.

Almeno teoricamente non si può escludere, inoltre, per quanto non si rinvengano precedenti giurisprudenziali in tal senso, che i terzi, il condominio o singoli condomini possano agire personalmente contro l'amministratore (in proprio e non come rappresentante del condominio) per i danni che a loro dire possano essere derivati dalla mancata possibilità di individuare celermente l'amministratore di condominio causa omessa esposizione dei dati da parte di quest'ultimo.

Si rileva, ancora, come l'obbligo di porre la targa, o almeno di esporre i dati, sia superiore (e quindi non venga meno) nonostante contrarie disposizioni contenute dal regolamento di condominio neppure se di natura contrattuale e cioè approvate da tutti i condomini.

Essendo un obbligo di legge previsto per ragioni di interesse generale, inoltre, non sarà certamente valida (e qualunque condomino potrebbe richiederne dichiararne l'inefficacia) una delibera assembleare - approvata con qualsiasi maggioranza- che dichiari la non necessità di porre la targa nei termini previsti ora per legge.

L'amministratore è obbligato ad avere un ufficio?

Si sottolinea, infine, come l'apposizione della targa sia stata dal legislatore ritenuta necessaria per svariati motivi fra i quali, certamente, rientrano sia il favorire e rendere agevoli le verifiche da parte degli enti preposti alla attività di pubblica sicurezza, e sia la possibilità per i terzi estranei al condominio di individuare agevolmente il soggetto al quale rivolgersi sia giudizialmente che stra-giudizialmente nel caso (si pensi alla necessità di notificare un atto di citazione rivolto al condominio) intendano agire contro lo stabile in questione.

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