L'art. 1129, ai commi 5-6, cc dispone "… sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore...".
All'indomani della modifica legislativa non era ben chiaro se si trattasse di una sorta di forma di pubblicità dell'amministratore e chi dovesse sopportare le spese dell'affissione e le eventuali conseguenze della mancata apposizione.
In realtà, non vi può essere alcun dubbio sul valore cogente della norma e sullo scopo di quest'ultima, principalmente di tutela della sicurezza, incolumità e integrità di persone e cose. Dunque vi è alla base un interesse di natura pubblicistica.
Difatti la norma consente di individuare con immediatezza il responsabile della gestione dell'edificio in caso di necessità (interventi delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, ecc.).
Inoltre, la targa risponde a un'esigenza di amministrazione corretta e trasparente. È interessante vedere come può conciliarsi quanto detto fin'ora con il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg.Ue 679/2016, o G.D.P.R.).
Esso impone che i dati personali appartenenti /o riconducibili a un individuo (persona fisica), possano essere trattati da un soggetto esterno/terzo rispetto a tale individuo solo a determinate condizioni, con certe modalità, e secondo precipue finalità (che limitano anche il tempo del trattamento e di conservazione del dato trattato: cfr. art. 15, cons.63-64 G.D.R.P.).
Inoltre, in virtù del principio di minimizzazione "i dati personali sono… adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati..." (art. 5 e considerando 39 G.D.P.R.).
All'infuori di detti confini, pertanto, il trattamento del dato personale, in qualunque modo acquisito, risulta illecito.
In questo caso, il dato personale di cui si parla è ovviamente quello dell'amministratore di condominio.
Importante è però ribadire che il G.D.R.P. si applica soggettivamente solo alle persone fisiche (artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, e 4 n. 1). Pertanto un ipotesi di conflitto tra normativa a tutela della riservatezza (privacy) da una parte e normativa a tutela della pubblica sicurezza, incolumità e trasparente gestione condominiale dall'altra non è nemmeno immaginabile in caso di società amministratore di condominio.
A stretto rigore, infatti, in questo caso i dati pubblicati sulla targa, anche se la legge usa il termine di "anagrafici", dovrebbero essere innanzitutto quelli identificativi minimi della società (denominazione, sede, codice fiscale, recapito e/o contatto come sito web, e-mail, telefono).
Il nome e il cognome della persona fisica designata potranno essere inseriti nella esclusiva qualità di rappresentanza organica e legale della società, che è la sola ad amministrare formalmente il condominio.
Altro paio di maniche, a parere di chi scrive, sarebbe se la persona fisica che amministra la società amministratrice di condominio inserisse all'interno della targa dati ulteriori e superflui rispetto a quanto indicato dalla legge. Oppure inserisse dati di contatto o recapiti di natura promiscua.
Nel senso che, ad esempio, venisse inserito un indirizzo e-mail non solamente utilizzato e riferibile dalla e alla società, ma anche personalmente dall'amministratore.
Tale modo di fare sarebbe però tutto a rischio e pericolo di costui, che di certo non potrebbe lamentare una violazione della sua riservatezza qualora fosse contattato da un condomino sul proprio numero di cellulare personale (e non dedicato) inserito nella targa.
A ben vedere, però, il discorso non cambia di molto quando, ad amministrare un condominio, sia una persona fisica e non una società. Difatti, in altro ambito (anagrafica condominiale), il Garante della Privacy, all'interno del proprio vademecum (doc. web n. 2680257 del 10/10/2013), si è già espresso sulla tema del bilanciamento dei due opposti interessi (riservatezza da una parte e corretta e trasparente gestione dall'altra) sancendo la prevalenza del secondo. Le esigenze di tutela del diritto di ogni condomino al controllo della gestione condominiale del proprio mandatario sono però circoscritte alla suddetta finalità.
I dati acquisibili e trattabili, cioè, senza che vi sia questione di riservatezza, saranno unicamente quelli imposti dalla legge e per le finalità individuate da quest'ultima, e non altri. Ogni ulteriore utilizzo, allora, ben potrà rientrare nell'ambito di applicazione del G.D.P.R. e rivelarsi eventualmente illecito.
Così il trattamento di dati personali dell'amministratore di condominio persona fisica inseriti nella targa condominiale e "finiti" in un circuito di marketing telefonico o di invio automatico di newsletter, magari addirittura per prodotti che esulano completamente l'attività professionale di costui, qualora non sia stato espressamente acconsentito, è senz'altro un illecito trattamento.
In conclusione, partendo dal presupposto che nel contemperamento delle due normative in linea generale a prevalere è quella sulla trasparenza della gestione condominiale, a parere di chi scrive bisognerà comunque valutare il concreto "l'utilizzo" del dato personale (e sempre che sia dato personale) dell'amministratore compiuto da altri, caso per caso.