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Tabelle millesimali del riscaldamento senza contabilizzatori

Millesimi di riscaldamento condominiale e assenza di valvole termostatiche alla luce della UNI 10200: un caso interessante.
Avv. Mariano Acquaviva 

I millesimi di riscaldamento condominiale indicano il fabbisogno energetico di ogni singola unità immobiliare in rapporto al fabbisogno totale dell'intero edificio. Nello specifico, misurano la quantità di energia di cui ha bisogno ciascuna abitazione per mantenere una temperatura interna costante di 20 gradi.

Nel calcolo dei millesimi del riscaldamento, si devono tener conto solo degli elementi comuni in grado di influire sulla temperatura di una casa. Ad esempio, se un immobile ha realizzato alcune opere private di coibentazione interna o ha sostituito gli infissi, tali elementi non possono essere considerati nella redazione delle tabelle millesimali del riscaldamento.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4057 del 15 marzo 2022, si è occupato dell'impugnazione di una delibera con cui l'assemblea approvava la tabella millesimale del riscaldamento pur in assenza dei contabilizzatori di calore. Analizziamo il caso concreto.

Tabelle millesimali riscaldamento e contabilizzazione del calore: il caso

Un condomino impugnava la delibera con cui veniva approvata la nuova tabella millesimale riscaldamento, redatta secondo la normativa vigente sulla contabilizzazione dell'impianto riscaldamento UNI 10200.

L'attore premetteva che nel proprio appartamento non erano state installate le valvole termostatiche e che nella nuova tabella approvata gli erano stati assegnati maggiori millesimi rispetto a quelli in precedenza attribuiti, senza che nessun tecnico del condominio avesse eseguito un sopralluogo nell'immobile, a differenza di quanto era avvenuto negli altri appartamenti.

L'attore evidenziava altresì che nella tabella approvata non c'era quella concernente i consumi involontari.

Si costituiva il condominio riferendo che l'attore aveva rifiutato l'apposizione dei contabilizzatori di calore nel proprio immobile, adempimento questo a cui il condominio aveva proceduto in esecuzione delle norme imperative di cui al d. Lgs. n. 102/2014, modificato dal d.Lgs. n. 141/2016.

Il condominio sosteneva inoltre che tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato avrebbero dovuto per legge adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova NORMA UNI 10200 attraverso la determinazione dei millesimi di fabbisogno energetico dovuti anche al consumo involontario che, per l'appartamento dell'attore, corrispondeva ai millesimi attribuiti con la delibera.

I criteri di ripartizione tra regolamento di condominio e normativa di riferimento

L'inadempimento all'obbligo di contabilizzazione del calore

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4057 del 15 marzo 2022 in commento, sottolinea innanzitutto il mancato adempimento, da parte dell'attore, di installare i contabilizzatori di calore/valvole termostatiche.

Secondo il giudice capitolino, la mancata installazione del contatore è in grado di alterare la misurazione dei consumi e, quindi, il riparto delle spese, con un indubbio pregiudizio per l'attività di regolare gestione della cosa comune, generando difficoltà in capo all'amministratore in merito alla possibilità stessa di giungere ad un riparto oggettivo dei consumi di calore e delle relative spese.

A ciò si aggiunge il fatto che la mancata ripartizione delle spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200 non permette di realizzare pienamente le finalità di risparmio energetico poste alla base del provvedimento ed espone altresì il condominio al rischio di vedersi comminate le sanzioni previste dalla legge: il condominio provvisto di termoregolazione e contabilizzazione che non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200, cioè con le "nuove tabelle millesimali del riscaldamento", è soggetto a una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16, comma 8, D. Lgs. n. 102/2014).

Tabelle millesimali del riscaldamento: la decisione

Secondo il Tribunale di Roma, pur in assenza delle valvole termostatiche, dal progetto di contabilizzazione e termoregolarizzazione del calore condominiale a firma del tecnico incaricato era espressamente evidenziato che, con riferimento all'abitazione dell'attore, i dati tecnici dei termosifoni installati erano stati desunti dalla tabella millesimale precedentemente in vigore.

Sulla base di tali riferimenti il tecnico giungeva ugualmente ad attribuire un determinato fabbisogno energetico all'appartamento dell'attore, poi riportato nelle tabelle.

Avuto pertanto riguardo a tali unici elementi di valutazione e considerando la totale assenza di chiarimenti sul punto, nulla è in concreto dato desumere in merito ai criteri adottati al fine di attribuire, come da nuova tabella millesimale approvata con la delibera contestata, i millesimi di fabbisogno energetico dovuti anche al consumo involontario che, al contrario, erano inferiori secondo la precedente tabella.

Secondo il giudice capitolino, è appena il caso di ricordare l'art. 9 del d. lgs. n. 102/2014 (come modificato dall'art.5 del d. lgs. n. 141/2016) nella parte in cui prevede che quando i condomini sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200.

Ove poi tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate).

Il Tribunale di Roma rileva come il condominio abbia operato riferimenti al criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento denominato "massimo consumo", criterio questo che, oltre a risultare del tutto privo di contenuti tecnico descrittivi, non risulta in alcun modo rapportato alla specifica situazione riguardante l'unità abitativa della parte attrice.

La percentuale tabellare attribuita all'attore è pertanto sicuramente non idoneo a garantire una corretta ripartizione della spesa, dovendo al riguardo essere ricordato che le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato e che tale criterio legale di ripartizione delle spese di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato risale già alla L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 5, il quale, peraltro, costituisce applicazione di specie del criterio generale previsto dall'art. 1123, comma 2, c.c., essendo l'adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore funzionale a collegare il vantaggio economico del risparmio energetico, conseguente alla minor richiesta di calore, esclusivamente al patrimonio del condomino che decida di prelevare minor energia.

Il Tribunale di Roma accoglie pertanto l'impugnazione e annulla la delibera assembleare, ritenendo inesatto il calcolo inerente al consumo involontario, effettuato in assenza di contabilizzazione del calore.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 15 marzo 2022 n. 4057
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