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Superbonus nel condominio complesso con più edifici: ai fini del calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari ad uso residenziale e di quelle non residenziali si conta pure l'edificio autonomo rispetto agli altri edifici

Un altro chiarimento in tema di Superbonus in condominio dell'Agenzia delle Entrate.
Redazione Condominioweb 

Nella circolare n. 24/2020 dell'Agenzia delle Entrate si afferma che il Superbonus si applica esclusivamente per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali "prevalentemente residenziali".

Ne consegue che, nel caso di spese sostenute per interventi "trainanti" sulle parti comuni condominiali:

  • qualora nel condominio la superficie complessiva delle unità immobiliari "destinate a residenza" sia superiore al 50% della superficie complessiva del compendio immobiliare, la detrazione del 110% compete anche ai proprietari/detentori di unità "non residenziali" o residenziali "di lusso";
  • qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

In tale ultimo caso, inoltre, come è stato precisato nella circolare n. 30/E del 2020, i soli possessori di unità immobiliari residenziali potranno fruire del Superbonus anche per interventi "trainati" realizzati su tali unità immobiliari, sempreché queste ultime non rientrino tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dal beneficio ai sensi del comma 15 del citato articolo 119 del decreto Rilancio

Il ragionamento si applica anche nel seguente caso:

  • edificio A, composto da 4 unità immobiliari ad uso abitativo;
  • edificio B, composto da 6 unità immobiliari, di cui 2 ad uso abitativo e 4 a diversa destinazione;
  • edificio C, costituito da un immobile in categoria D/6, strutturalmente separato e con accesso autonomo tramite un vano al piano terra del dell'edificio B.

Gli edifici A e B dispongono di un unico impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale, mentre l'edificio C è dotato di impianto di riscaldamento autonomo e non ha nessun servizio energetico in comune con gli altri edifici.

In tal caso, ai fini del calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari ad uso residenziale e di quella non residenziale, si pone il problema di stabilire se si debba tener conto o meno della superficie dell'edificio C che è autonomo rispetto agli altri edifici.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (che sembra discostarsi dalle indicazioni contenute nel vademecum Ape convenzionale dell'Enea) si conta anche l'edificio C (Risposta a interpello n. 10/2022).

La sussistenza dei requisiti dell'indipendenza funzionale e della presenza di accesso autonomo dall'esterno - precisa l'Agenzia delle Entrate - rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini dell'individuazione degli edifici in condominio.

In questa ipotesi allora, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è risultata pari al 45 per cento della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetterà solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi "trainati" realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali (sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse dal beneficio A/1, A/8 e A/9); naturalmente nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in esame e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento previsto.

Superbonus del 110%, ok anche per le parti comuni degli edifici mono proprietario

Scarica Risposta a interpello 10 gennaio 2022
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