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Il calcolo della TARI sull'area calpestabile. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le modalità di calcolo della superficie catastale presente nelle visure catastali e utilizzabile, a determinate condizione, ai fini Tari.
Redazione Condominioweb.com 

L'agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le modalità di calcolo della superficie catastale presente nelle visure catastali e utilizzabile, a determinate condizione, ai fini Tari.

Quesito: Nel merito, l'istante riferiva che la visura catastale dell'immobile indicava una superficie totale, escluse aree scoperte (balconi, terrazze, ecc), di mq. 171. Pertanto, l'istante riteneva che la superficie catastale dell'immobile era data da 171 mq., come risultanti dalla visura catastale e dalla superficie dei balconi presenti nell'immobile stesso, ovvero 25,91 mq, computati per il 30% ovvero 8 mq.

Per cui la superficie complessiva risultava pari a 179 mq., ma assoggettabili alla Tari sono 143 mq., derivanti dal calcolo dell'80% della superficie catastale.

Per i motivi esposti, l'istante chiedeva un parere all'Agenzia riguardo i criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo del Tributo Tari, tenuto conto delle considerazioni sopra espresse.

La voltura catastale non comporta accettazione tacita di eredità

La risposta dell'agenzia dell'Entrate (Risp. Interpello AE 23 luglio 2019 n. 306). La prima precisazione importante contenuta nella risposta riguarda la superficie catastale da prendere in considerazione ai fini dell'assoggettamento alla Tari, che è la superficie totale, inclusa, quindi, quella delle aree scoperte, che vengono conteggiate non per intero, ma in percentuale a secondo del tipo di destinazione.

Invero, all'attualità, per espressa previsione del più volte richiamato comma 645 (legge 27dicembre 2013, n. 147), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Quanto alle attività di accertamento della TARI, il successivo comma 646, prevede che: "… il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138".

Dunque, quanto alle attività di accertamento della TARI, i Comuni, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, possono considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al DPR 138/98.

Qualora il contribuente del caso in esame riscontrasse errori nei dati catastali dei propri immobili, ed in particolare nel calcolo della superficie catastale, può richiederne la correzione presentando una richiesta di rettifica all'Ufficio Provinciale-Territorio competente, utilizzando, a tal fine, l'apposito modello pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

In definiva, in attesa che venga attuata la disciplina che stabilisce che la superficie assoggettabile alla TARI sia pari all'80% di quella catastale (art. 1 c. 647 L. 147/2013), allo stato attuale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati

Allo studio la realizzazione di banche dati integrate dell'Agenzia delle Entrate al servizio dei cittadini

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