La Tari (ex Tarsu), ossia l'imposta sulla spazzatura è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La tassa sui rifiuti. La Tari è uno dei tre tributi di cui si compone la Iuc (imposta unica comunale), insieme all'Imu (imposta municipale) e alla Tasi (tributo sui servizi indivisibili).
Si tratta di una tassa comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, istituita dall'art. 1 c. 639 L. n. 147/2013 (cd. legge di stabilità per l'anno 2014), che ha sostituito le precedenti Tia (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
I presupposti della tassa. Ai sensi dell'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (cd. aree comuni quali, ad esempio, scale e androne) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La Tari, pertanto, deve essere corrisposta da chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani, ne sia o meno proprietario, con la precisazione che, in caso di pluralità di possessori o detentori, gli stessi rispondono in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria ex art. 1 c. 641 L. n. 147/2013.
Riduzione TARI. La normativa (comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013) prevede il diritto del contribuente alla riduzione del tributo al ricorrere di due condizioni alternative:
- Il mancato svolgimento del servizio o lo svolgimento in grave violazione della disciplina di riferimento;
- L'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo per persone o ambiente.
In questi casi la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa; quindi le utenze coinvolte avranno diritto a una riduzione dell'importo pari almeno all'80 per cento.
Immobili in locazione. Per stabilire chi deve pagare la Tari per la casa in affitto bisogna controllare la durata della locazione, perché l'art. 643 della Legge di Stabilità 2014 stabilisce che:
per contratti di durata inferiore ai 6 mesi la Tari deve essere pagata dal proprietario di casa ma si può anche scegliere l'addebito forfettario della quota all'inquilino nel canone di locazione; per i contratti di locazione che durano più di 6 mesi l'obbligo di pagare la Tari è sempre a carico dell'inquilino.
Ad ogni modo, il contratto di affitto potrebbe anche prevedere che l'imposta sui rifiuti gravi unicamente sul padrone di casa e non sull'inquilino, ma tale accordo avrà valore solo tra le parti e non per l'amministrazione finanziaria, la quale dovrà continuare a chiedere l'imposta al solo inquilino.
Quindi, da quanto precede, la Tari deve essere pagata dall'inquilino della casa data in affitto, fatta eccezione che per i contratti che hanno per oggetto un utilizzo temporaneo dell'abitazione.
Tuttavia, come specificato dalla nota IFEL del 1° settembre 2014, per i contratti di locazione di durata non temporanea, ad esempio quadriennale, in cui l'affittuario è entrato nell'immobile per un numero di mesi inferiore a sei, gli sarà comunque addebitata la Tari per tutti i mesi di detenzione.
Il mancato pagamento. Se l'inquilino non paga l'imposta sulla spazzatura, il Comune non può pretenderne il pagamento dal padrone di casa. Quest'ultimo, infatti, non è un coobbligato con il detentore dell'appartamento e non risponde del suo inadempimento.
Pertanto, se il conduttore non dovesse pagare la quota annuale della spazzatura, l'amministrazione finanziaria avvierà nei suoi confronti le procedure di riscossione forzata (pignoramenti, fermo auto, ecc.), ma non potrà rivalersi su altri soggetti.
- Prescrizione dei tributi locali. La tassa rifiuti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
- IVA sulla tassa dei rifiuti. Il privato può chiedere la restituzione entro dieci anni.