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Calcolo prescrizione TARI (e TARSU), cosa bisogna sapere per capire se si deve pagare

Calcolo del periodo di prescrizione della TARI
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Entro quanto tempo gli enti comunali possono richiedere la TARI, affinché la suddetta richiesta non possa essere contestata per prescrizione?

Quanto andremo a dire vale anche in relazione alla TARSU, la vecchia tassa sui rifiuti solidi urbani. L'impianto normativo riguardante la prescrizione, infatti, salvo alcuni secondari aspetti, è identico.

Prima di entrare nel dettaglio della vicenda è utile ricordare in grandi linee che cos'è la TARI e chi la deve pagare.

Presupposti impositivi, soggetti tenuti al pagamento e tempistica

La tassa sui rifiuti il cui acronimo è TARI, è stata istituita con la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. n.147 del 27 dicembre 2013) ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dev'essere corrisposta da chi lo utilizza.

Presupposto dell'imposta è la detenzione a qualunque titolo di un bene immobile che sia soggetto a tassazione. Vediamo adesso chi è l'utilizzato di cui parla la legge.

In tal senso è chiarissimo il comma 642 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 a mente del quale la TARI è dovuta da "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".

Esempio: una casa è di proprietà di Tizio che la concede di locazione a Caio. In tal caso la tassa dev'essere pagata da Caio quale utilizzatore. Lo stesso dicasi nell'ipotesi di comodato ed in ogni caso di detenzione.

Il principio di carattere generale subisce un'eccezione nel caso di occupazioni di breve durata. Lo stabilisce il comma 643 della legge in esame, il quale, per l'appunto, specifica che nel caso di detenzione per non più di sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta solamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Ricordiamo che l'anno solare è il tempo impiegato dal sole per tornare nella stessa posizione vista dalla terra ed è cosa differente dall'anno civile che coincide invece con il periodo di calendario compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre.

Si badi: nonostante questa distinzione comune, in ambito giuridico e con particolare riferimento allo specifico ambito tributario la nozione di anno solare e quella di anno civile vanno a coincidere (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 9014 depositata il 6 maggio 2015).

In quest'ottica dev'essere letto il comma 650 della legge di stabilita per l'anno 2014 a mente della quale "la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria".

L'esatta individuazione dell'anno solare e di quello di riferimento per la richiesta di pagamento del tributo ha una propria rilevanza, lo vedremo da qui a breve, anche ai fini del calcolo della prescrizione del tributo.

Prima di addentrarci sull'argomento è bene svolgere alcune considerazioni in merito alla norma appena citata ed al termine entro il quale è doveroso denunciare il possesso/detenzione del bene immobile.

Se Tizio detiene un appartamento dal gennaio 2015 al luglio 2016, egli dovrà al comune territorialmente competente la TARI per l'anno 2015 e quella per l'anno 2016 fino al giorno della detenzione.

Se Tizio avesse detenuto l'appartamento meno di sei mesi nell'anno 2016 per quell'anno egli anno avrebbe dovuto pagare nulla. Motivo? Ogni anno rappresenta un'autonoma obbligazione tributaria e nulla è dovuto da chi nell'arco dell'anno detenzione l'immobile per meno di sei mesi.

Quanto al termine di denuncia dell'occupazione dell'immobile, lo si desume dall'art. 1, comma 684, legge stabilità per l'anno 2014 e dai vari regolamenti comunali di disciplina del tributo ed è fissato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio della detenzione.

Anche questo aspetto è di rilevante importanza ai fini del calcolo della prescrizione della tassa sui rifiuti.

La denuncia ha effetto pure per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di comunicazione delle variazioni significative ai fini del calcolo della tassa.

Calcolo del periodo di prescrizione della TARI

La TARI, come tutti i tributi, dev'essere pagata dai contribuenti nei termini stabiliti altrimenti l'ente impositore può agire per la riscossione forzosa del dovuto.

L'azione di riscossione, tuttavia, non può essere iniziata trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui la tassa doveva essere spontaneamente pagata.

La prescrizione, per l'appunto, è quell'istituto giuridico che regola l'improcedibilità dell'azione per il trascorrere del tempo.

Quali i termini da considerare nel caso della tassa sui rifiuti?

Al riguardo bisogna guardare art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge di stabilità 2007) che recita: "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".

L'avviso di accertamento, recita la legge, ossia l'atto di contestazione del mancato pagamento del tributo dev'essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto pagare oppure rendere la dichiarazione richiesta dalla legge.

Visto che per la TARI è necessario provvedere ad una autodenuncia di occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla quale è iniziata, la domanda sorge spontanea: come calcolare la prescrizione?

Esempio: inizio occupazione anno 2014. Tempo massimo presentazione autodenuncia di occupazione: 30 giugno 2015. Tributo dovuto per l'anno 2014: pagamento entro il 31 dicembre 2019 (quinto anno successivo a quello di pagamento, cioè il 2014) oppure 31 dicembre 2020 (quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la denuncia)?

Su queste sottigliezze, non di rado, gli enti comunali puntano interpretando la legge al fine di irrogare sanzioni maggiori.

Proprio per questo pare utile, anzi quasi necessario, sapere che cosa si potrebbe fare per difendersi. È qui il condizionale è d'obbligo in quanto la legge e la giurisprudenza non danno sicurezze.

Sicuramente la tassa per l'anno 2014 - che deve essere pagata nel 2014, in quanto tassa di riferimento per un anno rispetto al quale il solo obbligo di denuncia può essere adempiuto fino all'anno successivo - potrà essere richiesta entro il quinto anno successivo al 2014 in quanto un conto è la prescrizione relativa all'obbligo di denuncia (che può essere adempiuto fino al 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o al verificarsi di una variazione), altro quella inerente l'obbligazione tributaria.

Esempio: Tizio inizia ad occupare un immobile a aprile 2014 e presenta la denuncia di occupazione ad aprile 2015. Egli dovrà pagare per l'anno 2014 e la prescrizione inizierà a decorrere dall'anno successivo (2015). La prescrizione per le sanzioni connesse all'omessa denuncia, invece, comincia a decorrere dal 2016, anno successivo a quello in cui s'era obbligati alla presentazione della denuncia. Stessa.

Per le annualità successive il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Ribadiamo ai fini dei calcoli di prescrizione che la TARI si paga di anno in anno ed il pagamento riguarda sempre l'anno corrente.

È dubbio, nel caso di omessa denuncia, se la sanzione relativa a tale inadempimento possa essere irrogata per ogni annualità, oppure se la stessa possa essere applicata solamente una volta (l'iniziale omessa denuncia) e poi eventualmente maggiorata in relazione alla così detta continuazione dell'illecito amministrativo.

L'avviso di accertamento illegittimo in quanto riguardante annualità prescritte o comunque errato in relazione alle sanzioni applicate può essere impugnato integralmente o parzialmente con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, previo esperimento del tentativo di mediazione tributaria.

=> Nulla la cartella di pagamento della TARSU se non preceduta dall'avviso di accertamento

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Albino Iacovone
Albino Iacovone 22-09-2016 15:32:42

..che ne pensa l' avvocato Galucci circa il mio precedente messaggio ?

rispondi
Luciano
Luciano 03-01-2018 14:34:05

Salve,

Mi piacerebbe sapere, come si conteggia il termine per la prescrizione dopo la notifica, esempio: Mancato pagamento tassa su i rifiuti per l'anno di 2007, notificato il 04/12/2012, quindi dentro il termine. Intimazione di pagamento notificato tramite Raccomandata a.r. il 03/01/2018, oggi.
La data della intimazione è 22/11/2017, ma il postino ha notificato il 03/01/2018

Grazie mille!

rispondi
Luciano
Luciano 03-01-2018 14:51:38

Grazie per la risposta!

Quindi, la prescrizione dopo la notifica, nel caso il 04/12/2012, si conteggia sempre dal 01/01/2013 fino al 31/12/2017? Se cosi fosse, dipenderà della data di consegna dell'atto in posta. In vece se conta a partire del 04/12/2012 sarebbe prescritta, giusto?

Grazie mille

rispondi
Avv. Alessandro Gallucci
Avv. Alessandro Gallucci 03-01-2018 14:54:11

@Luciano: per la prescrizione ciò che conta è che l'atto sia stato consegnato all'ufficio entro i termini.

rispondi
Luciano
Luciano 03-01-2018 15:07:30

Grazie ancora per la disponibilità @
Avv. Alessandro Gallucci, lei è stato molto chiaro.

Quello che non ho capito, è come si conteggia il termine "dopo notificato". Per la notifica lo so che si conteggia dal 01 gennaio del'anno successivo alla data del pagamento, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, nel caso, la notifica è avvenuta nei termini.

Come devo conteggiare i termini di prescrizione adesso: dal primo gennaio 2013 o pure dal 04/12/2012 che è la data della notifica?

Avrei bisogno di un avvocato anche per un'altra situazione di ricorso contro Agenzia delle Entrate Riscossione, cartella nel valore di 6000 euro. Sono di Negrar VR, posso avere un vostro recapito telefonico?

rispondi
Avv. Alessandro Gallucci
Avv. Alessandro Gallucci 03-01-2018 15:09:41

@Luciano:_ non opero in quella zona.

rispondi
Marco B.
Marco B. 04-01-2018 21:19:15

Buonasera Avv., ho mio papà pensionato che ha in eredità una abitazione di cui è solo al 10% proprietario come il resto dei fratelli e sorelle. In questa abitazione nessuno e residente ma pultroppo c'è un contratto di luce attivo. Giorno 28/12/2017 gli è stata notificata a suo nome l'avviso di accertamento della Tari degli anni 2012 e 2013 da parte di una agenzia di riscossione tributi. Preciso che fino a quella data nessuno degli eredi ha mai ricevuto comunicazione da parte del comune e pertanto non è stato mai pagato nulla per quanto riguarda la Tari. Adesso mi chiedo è giusto che mio papà deve pagare questa tassa nonostante non abita e non ha mai ricevuto nulla in merito? Perché Devo pagare una sanzione in più al normale tributi degli anni passati se non ho mai avuto comunicazione ? Mio papà non ha più contatti con i suoi fratelli e sorelle come può farsi carico di questo tributi? Grazie mille Avvocato. Spero nel suo consiglio perché da quando abbiamo ricevuto questo avviso mio papà non è più sereno. Buona serata !

rispondi
Avv. Alessandro Gallucci
Avv. Alessandro Gallucci 10-01-2018 17:28:40

Sarebbe bene che valutasse, con un legale di sua fiducia se ed in che misura esistono dei margini di contestazione.

rispondi
Luciano
Luciano 10-01-2018 18:15:59

Sono riuscito a scoprire da solo! Comunque grazie!

Regolamento Per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI)
per la Regione Veneto

Articolo 37
RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non
versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono
riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo
ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal
Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero
mediante le diverse forme previste dal vigente ordinamento.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo.

rispondi
Donato
Donato 11-02-2018 00:25:22

Salve,
il 2 gennaio 2018 ho avuto la notifica per mancata denuncia e di conseguenza anche mancato pagamento della tassa dei rifiuti per gli anni 2012, 2013, 2014 con una penale di 200% per ogni anno, quindi il triplo del dovuto.
Non ho mai avuto un avviso prima e neanche una bolleta malgrado sono stato sempre intraciabile, essendo residente in quell'immobile. Devo pagare per il 2012? La penale di 200% sulla tassa è legitima?

Grazie,
Donato

rispondi
Michele
Michele 19-02-2018 03:48:39

Gentilissimo,
ho ricevuto notifica in data 31.10.2017 di avviso di accertamento per omessa denuncia tarsu anno 2011. In questo caso, è intervenuta prescrizione quinquennale oppure occorre pagare? Grazie. Michele

rispondi
Anna
Anna 20-07-2018 01:08:21

Buonasera. A seguito di un bollettino di €75,00 pagato due volte,il 30-09-2017 ho chiesto ad AMA-Roma la compensazione con la seconda rata del 2017.
A luglio 2018 AMA mi scrive che l’hanno compensato ( in data 05-06-2018 , come risulta nella mia area privata del sito ) per €74,00 con l’importo di un bollettino non pagato del 16-04-2012 e per €1,00 con il bollettino del 2017.
Aggiungo che risulta non pagata anche la seconda rata 2011, ma quella non l’hanno considerata nella compensazione.
Non c’è mai stata alcuna richiesta di pagamento degli arretrati. Possono usare, a Maggio 2018, i miei soldi per pagare la prima rata del 2012 ? In teoria sarebbe prescritta.
Oppure la mia richiesta di Settembre ha ,in un certo senso,interrotto i termini di prescrizione?
Vorrei un suo gradito parere e se ci sono gli elementi per presentare un’istanza in autotutela. Grazie

rispondi
Gabriella
Gabriella 27-03-2019 22:37:38

Mi hanno inviato a mezzo posta semplice, a novembre 2018, un avviso di pagamento per la TARI 2012, facendo riferimento a quanto dichiarato da me a febbraio 2017 relativamente alla reale situazione dell'immobile da me abitato. Domando: è valida la comunicazione a mezzo lettera semplice, dato che la prescrizione era il 21.12.2018? E poi, possono far valere una richiesta retroattivamente? Grazie

rispondi
Daniele
Daniele 14-02-2020 10:01:28

Ho effettuato la denuncia di occupazione di un immobile il 15/12/2016 su una casa ereditata da mia nonna nel 2003.Premetto che non ho mai ricevuto un Avviso di Accertamento del Comune per la TARI. Ieri ho ricevuto un avviso di pagamento per la TARI inerente l'anno 2014. La questione è: la prescrizione del tributo si applica seguendo la regola del quinto anno a partire da quando il tributo doveva essere pagato (scad. 31/12/2019) oppure vale il principio che entro il 30/06/2015 avrei dovuto fare la denuncia tari per il 2014, quindi il quinto anno decorre dalla fine del 2015 (scad. 31/12/2020?)

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