La registrazione di un contratto preliminare per la cessione di un bene che prevede il pagamento di una caparra/acconto (è il caso della casa venduta da un costruttore) si registra con applicazione di una doppia imposta di registro in misura fissa: 200 euro per il preliminare e 200 per l'acconto
La registrazione. In generale, per la registrazione di un contratto, preliminare, atto o verbale occorre presentarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate muniti di due copie dello stesso.
Una verrà timbrata e rilasciata dall'impiegato dell'amministrazione finanziaria, l'altro verrà depositato presso l'Agenzia delle Entrate medesima.
La data entro la quale registrare il contratto, atto o verbale considerato è di 20 giorni dalla data più vecchia tra quella di stipula (firma) del contratto e quella di decorrenza dello stesso.
Prima di presentarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate occorre pagare l'imposta di registro, pagando con modello F23 l'importo di euro 200,00, con codice tributo 109T. Nel modello di pagamento in oggetto occorre indicare il codice ufficio.
Quesito. L'istante deve registrare un contratto preliminare di compravendita di un fabbricato, nel quale sarà prevista anche la corresponsione di una somma titolo di caparra/acconto-prezzo, un secondo acconto e un saldo, tutti soggetti ad IVA.
Tramite interpello chiede alle Entrate se sia dovuta una sola imposta di registro, nella misura fissa di euro 200, ovvero due imposte fisse di registro, in quanto nel contratto preliminare figura anche un secondo acconto, soggetto ad IVA.
Risposta. In proposito, le Entrate ritengono (Risp. AE 24 luglio 2019 n. 311) che ai fini della registrazione di tale tipologia di contratto preliminare debba essere applicata la tassazione di euro 200 per il contratto preliminare, più euro 200 per gli acconti-prezzo (Ris. AE 1° agosto 2007 n. 197/E; Circ. AE 29 maggio 2013 n. 18/E).
In conclusione, per la registrazione del contratto preliminare che prevede la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettati ad IVA, dovrà essere corrisposta l'imposta di registro nella misura fissa per il contratto preliminare (art. 10 DPR 131/86) e una seconda imposta fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti, assoggettati ad IVA.