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Rasputin

Legge Tognoli - box interrato con diritto di superficie

Buongiorno,

Ho risposto ad un'agenzia immobiliare che vendeva"appartamento con possibilità acquisto box auto"

Durante la visita ho constatato che il box era interrato nel suolo comunale con diritto di superficie.

Oltre ciò non era idoneo alle mie esigenze quindi ho deciso di fare l'offerta per il solo appartamento.dopo qualche giorno l'agenzia mi risponde:

c'è stato un intoppo burocratico che ho cercato di risolvere ma

con esito negativo.

Il box è stato legato inseparabilmente ("grazie" alla legge tognoli) all'appartamento.

Ho contattato più studi notarili ma nulla da fare, sembra non esista un modo per slegare la pertinenza se legata con legge Tonioli.

Guardi qui:

--link_rimosso--

Se interessa la mansarda bisogna acquistare il box per forza di cose."

Contestualmente alla comunicazione l'agenzia modificava l'annuncio sul web in "appartamento con box auto"

I quesiti che pongo sono:

Perché devo acquistare un bene che non mi interessa per acquistare la casa che mi interessa?

Dove trovo i soldi per acquistare un bene che sono obbligato ad acquistare?

Perché il venditore deve rinunciare alla vendita dell'appartamento poiché vincolata alla vendita del box?

Ci sono possibilità di svincolarsi e acquistare solo la casa?

La legge 24.03.1989 n° 122 prevede all'articolo 9 una serie di disposizioni in favore di chi realizza aree di sosta sul suolo ad uso privato, così da diminuire il quantitativo di veicoli in sosta sulle strade pubbliche. Tali disposizioni prevedono particolari agevolazioni (deroghe agli strumenti urbanistici ed esonero dai costi di autorizzazione) a condizione che lo stallo di sosta realizzato sia soggetto a vincolo di pertinenzialità con l'alloggio.

Mentre tale vincolo è stato modificato nel tempo (legge 35/2012), ridefinendolo in funzione di un alloggio presente nel territorio dello stesso Comune, per quanto invece riguarda i casi di cessione di diritto di superficie da parte dei Comuni, il vincolo è correlato all'alloggio nello stesso edificio, salvo che il Comune non autorizzi la cessione in favore di altro alloggio.

Quindi devi andare in Comune e verificare se nella convenzione è prevista la possibilità di trasferimento del vincolo ad altro alloggio, dopodiché dovresti trovare un'altro soggetto (nel Comune) disposto ad acquistarlo. Non vedo altra soluzione.

 

Ciao

La legge 24.03.1989 n° 122 prevede all'articolo 9 una serie di disposizioni in favore di chi realizza aree di sosta sul suolo ad uso privato, così da diminuire il quantitativo di veicoli in sosta sulle strade pubbliche. Tali disposizioni prevedono particolari agevolazioni (deroghe agli strumenti urbanistici ed esonero dai costi di autorizzazione) a condizione che lo stallo di sosta realizzato sia soggetto a vincolo di pertinenzialità con l'alloggio.

Mentre tale vincolo è stato modificato nel tempo (legge 35/2012), ridefinendolo in funzione di un alloggio presente nel territorio dello stesso Comune, ...

Riprendo questa vecchia discussione per un approfondimento relativo al mio caso, premettendo che la Tognoli, a quanto mi è stato spiegato all'uff. tecnico comunale, rende obbligatorio per il rilascio della concessione edilizia un precedente atto di costituzione di vincolo a parcheggio all'interno del cortile condominiale.

Ciò premesso, quando ho acquistato il mio immobile nel 2012, il notaio ha inserito nel rogito espressa clausola che mi riserva un posto auto all'interno di tale area vincolata a parcheggio (che io sappia quest'area non è accatastata), inoltre ho anche il box auto incorporato nel mio immobile.

Idem per l'altro condomino che ha acquistato dopo di me.

Invece per il primo condomino che acquistò prima di me (nel 2011), il notaio non ha inserito tale clausola nel rogito (cosa di cui solo recentemente mi sono accorto, grazie alla preziosa consulenza di GIME) ed inoltre lui ha modificato la destinazione d'uso del locale previsto come box incorporato nel suo immobile, rinunciando appunto al box e realizzando un vano cucina-soggiorno (che peraltro non si concilia con la catastazione C6 classe 6 del piano terreno del suo immobile, infatti la modifica è stata effettuata ma non comunicata ai competenti uffici comunali e del Genio Civile! Gli altri piani superiori del suo immobile sono catastati A3 classe 8 ma lui questa parte la affitta, la "casa" dove vive è solo il piano terreno in C6).

Recentemente ho pertanto formalmente diffidato tale condomino a parcheggiare la sua auto (o quella dei suoi inquilini) nel cortile condominiale stante l'assenza della suddetta clausola nel suo rogito ma lui ha risposto aggrappandosi al 1102 c.c. e assenza di regolamento condominiale (palazzina di sole 4 abitazioni, di cui una invenduta).

 

Volevo pertanto chiedere a chi avesse già avuto esperienze simili o cmq abbia già approfondito la Tognoli:

 

1) Non credo sia un caso che il notaio non abbia inserito nel rogito di tale condomino la clausola che invece ha inserito nel mio rogito e in quello del terzo condomino: nella Tognoli c'è un legame tra presenza del box auto privato e diritto al posto auto nel cortile, nel senso che in assenza del box auto privato si perde anche il diritto al posto nel cortile per come individuata l'area nell'atto di vincolo a parcheggio?

2) Oppure il mancato inserimento nel rogito della clausola per il posto auto nel cortile dipende dalle differenti catastazioni (A3 e C6) delle due parti in cui questo condomino ha diviso il suo immobile?

3) altre ipotesi?!

 

Grazie per l'attenzione

Riprendo questa vecchia discussione per un approfondimento relativo al mio caso, premettendo che la Tognoli, a quanto mi è stato spiegato all'uff. tecnico comunale, rende obbligatorio per il rilascio della concessione edilizia un precedente atto di costituzione di vincolo a parcheggio all'interno del cortile condominiale.

Ciò premesso, quando ho acquistato il mio immobile nel 2012, il notaio ha inserito nel rogito espressa clausola che mi riserva un posto auto all'interno di tale area vincolata a parcheggio (che io sappia quest'area non è accatastata), inoltre ho anche il box auto incorporato nel mio immobile.

Idem per l'altro condomino che ha acquistato dopo di me.

Invece per il primo condomino che acquistò prima di me (nel 2011), il notaio non ha inserito tale clausola nel rogito (cosa di cui solo recentemente mi sono accorto, grazie alla preziosa consulenza di GIME) ed inoltre lui ha modificato la destinazione d'uso del locale previsto come box incorporato nel suo immobile, rinunciando appunto al box e realizzando un vano cucina-soggiorno (che peraltro non si concilia con la catastazione C6 classe 6 del piano terreno del suo immobile, infatti la modifica è stata effettuata ma non comunicata ai competenti uffici comunali e del Genio Civile! Gli altri piani superiori del suo immobile sono catastati A3 classe 8 ma lui questa parte la affitta, la "casa" dove vive è solo il piano terreno in C6).

Recentemente ho pertanto formalmente diffidato tale condomino a parcheggiare la sua auto (o quella dei suoi inquilini) nel cortile condominiale stante l'assenza della suddetta clausola nel suo rogito ma lui ha risposto aggrappandosi al 1102 c.c. e assenza di regolamento condominiale (palazzina di sole 4 abitazioni, di cui una invenduta).

 

Volevo pertanto chiedere a chi avesse già avuto esperienze simili o cmq abbia già approfondito la Tognoli:

 

1) Non credo sia un caso che il notaio non abbia inserito nel rogito di tale condomino la clausola che invece ha inserito nel mio rogito e in quello del terzo condomino: nella Tognoli c'è un legame tra presenza del box auto privato e diritto al posto auto nel cortile, nel senso che in assenza del box auto privato si perde anche il diritto al posto nel cortile per come individuata l'area nell'atto di vincolo a parcheggio?

2) Oppure il mancato inserimento nel rogito della clausola per il posto auto nel cortile dipende dalle differenti catastazioni (A3 e C6) delle due parti in cui questo condomino ha diviso il suo immobile?

3) altre ipotesi?!

 

Grazie per l'attenzione

 

La legge 122/89 tratta di vincolo di pertinenzialità ma non specifica se deve trattarsi di posto auto scoperto, coperto o box auto. Quindi il notaio può collegare l'alloggio a qualsiasi tipologia di posto auto.

Non è però possibile stabilire un vincolo di pertinenzialità con una proprietà diversa (nel caso condominio) perché si deve trattare di un "collegamento in forma diretta": in sostanza un bene immobile collegato ad un'altro bene immobile della stessa proprietà e quindi la vendita del primo comporta l'acquisto anche del secondo, non il solo uso per cui l'art. 1102 C.C. non c'entra niente con la Legge Tognoli. La mancanza di tale vincolo evidenzia un errore da parte del notaio che non si è attenuto, a suo tempo, al disposto di legge. Tieni comunque presente che la L. 122/89 ha subito nel corso degli anni modifiche ed interpretazioni che hanno sostanzialmente eliminato il vincolo sulla stessa area consentendo di istituirlo anche in altra zona purché nello stesso Comune.

 

Ciao

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