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Superbonus: il Comune può segnalare all'interessato la persistenza di dubbi sulla legittimità dell'immobile avvertendolo dei rischi per il caso di illegittima percezione dell'incentivo?

Un provvedimento di inibizione all'effettuazione dei lavori di efficientamento energetico.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Se al fine di ristrutturare l'abitazione di sua proprietà usufruendo dei benefici fiscali c.d. "Superbonus 110%" un cittadino richiede al Comune la copia conforme della licenza edilizia, tale richiesta deve avere un'adeguata risposta.

In tal caso si verte in tema di atti e documenti in relazione ai quali è indubbia l'esigenza conoscitiva ed "acquisitiva" del proprietario, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo in discussione i titoli relativi alla legittimità edilizia dell'immobile di proprietà.

Del resto - come ha recentemente sottolineato il Tar Campania nella sentenza n. 1861 del 14 marzo 2022 - la regola generale è quella dell'accesso agli atti, "principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza" (art. 22, comma 2, l. 241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali "di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).

Bisogna però tenere conto che, secondo l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), nel caso non si intervenga con demolizione e ricostruzione dell'edificio, sono considerati "manutenzione straordinaria" per la quale è stata prevista la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori di Superbonus) che non richiede la verifica dello stato legittimo ma solo il titolo o l'attestazione di legittimità dell'immobile; inoltre è stata prevista la deroga all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 e, quindi, l'impossibilità che il Superbonus possa decadere in caso di abusi edilizi.

In particolare, la presentazione della CILAS non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILAS;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
  • assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Viene da domandarsi, però, se il Comune possa segnalare all'interessato la persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell'immobile, con il conseguente rischio per il proprietario di trovarsi esposto, nel caso di effettiva erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per il caso di illegittima percezione. La risposta è contenuta nella sentenza del Tar Campania n. 3064 del 5 maggio 2022.

Superbonus e segnalazione all'interessato della persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell'immobile: la vicenda

Il proprietario di un immobile, in data 23.04.2020, presentava al Comune S.C.I.A. per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, relativi all'immobile di sua proprietà: in seguito, il Comune non consentiva l'esecuzione dei lavori, osservando che persistevano dei dubbi relativi alla legittimità del fabbricato. In data 1.04.2021, lo stesso proprietario presentava al Comune relazione energetica di cui al comma 1, art. 8, del Dlgs n. 192/05, al fine di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria ed efficientamento energetico per l'accesso al Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica.

L'ente in questione non adottava alcun provvedimento di carattere inibitorio nei riguardi dell'interessato.

Tuttavia faceva presente, con apposito atto, che erano ancora in corso le attività istruttorie finalizzate a verificare l'autenticità di uno degli elaborati grafici prodotti dall'interessato; in ogni caso, segnalava la persistenza di dubbi sulla conformità urbanistica del fabbricato, evidenziando il rischio, per l'interessato, di trovarsi esposto, nel caso di effettiva erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per il caso di illegittima percezione.

Il proprietario del fabbricato riteneva che l'atto in questione si dovesse considerare come un provvedimento di inibizione all'effettuazione dei lavori di efficientamento energetico oggetto della comunicazione già presentata; di conseguenza impugnava l'atto lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art. 119, comma 13 ter del D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020 del 17.07.2020 e evidenziando come la presentazione della CILA non richiedesse l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile di cui all'art. 9 bis, co. 1 bis del D.P.R. 380 del 2001; in altre parole, secondo il ricorrente, l'attestazione del titolo abilitativo (una licenza edilizia del 1969) avrebbe legittimato di per sé la realizzazione dell'intervento.

Superbonus e segnalazione all'interessato della persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell'immobile: la decisione

Il Tar Napoli ha ritenuto il ricorso inammissibile; secondo i giudici amministrativi, infatti, l'atto impugnato non è suscettibile di recare un pregiudizio agli interessi del proprietario del fabbricato.

Il Comune si è limitato, in concreto, a segnalare al ricorrente il pericolo che eventuali incentivi economici, la cui erogazione dipende dallo Stato, potevano essere percepiti senza titolo, con le conseguenze di legge.

Gli stessi giudici amministrativi hanno sottolineato, però, che il Comune non ha adottato alcun provvedimento di carattere inibitorio nei riguardi del ricorrente, reso solo edotto delle conseguenze per il caso di illegittima percezione del superbonus 110%.

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

Sentenza
Scarica TAR Campania 5 maggio n. 3064
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