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Sconto in fattura e visto di conformità: anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l'attualizzazione del credito ricevuto” rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale

Per il riconoscimento della detrazione del 110% il contribuente che opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve richiedere il visto di conformità
Redazione Condominioweb 

Come è noto per il riconoscimento della detrazione del 110% il contribuente che opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve richiedere il visto di conformità, rilasciato dai responsabili dei Caf o dagli altri soggetti autorizzati, dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti necessari per accedere al beneficio.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni e del visto di conformità richiesti per usufruire dello sconto d'imposta.

Lo sconto in fattura è spesso applicato in relazione al compenso versato ad un professionista per l'apposizione del visto di conformità.

A seguito dell'opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.

In altre parole il professionista, in quest'ultimo caso, accetta il pagamento totale o parziale della fattura tramite la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al committente. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi.

Chi applica lo sconto dovrà sostenere un aggravio finanziario pari all'attualizzazione del credito da parte dell'acquirente dello stesso.

Il professionista può benissimo pattuire una somma per "assorbire" l'attualizzazione del credito ricevuto (l'aggravio finanziario).

Rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR, anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per "l'attualizzazione del credito ricevuto".

Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.

Sconto in fattura e cessione del credito per ristrutturazioni, come funziona?

Scarica Agenzia Entrate risposta 4 maggio 2022 n. 243
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