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Superbonus, prorogato il termine di invio della comunicazione dell'opzione

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento pubblicato il 23 febbraio, ha disposto lo slittamento del termine al 31 marzo.
Redazione 

Uno dei motivi di particolare interesse inerente al superbonus, ovverossia la possibilità di optare per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito in luogo della fruizione diretta della detrazione del 110% è stato al centro di un recente provvedimento da parte dell'AdE.

Come spesso accade a ridosso di una scadenza fiscale, il termine indicato originariamente per un adempimento connesso a queste modalità di fruizione del superbonus è stato rinviato.

L'ufficialità è arrivata ieri, 23 febbraio, data di pubblicazione di un provvedimento del Direttore delle'Agenzia delle Entrate siglato il giorno precedente, vale a dire lunedì 22 febbraio 2021.

Il provvedimento riportatante in numero di protocollo n. 2021/51374 ha come oggetto Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020.

La data fissata, come detto in precedenza, è il 31 marzo 2021.

Ma andiamo per gradi.

Opzione per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura

L'art. 121 d.l. Rilancio ha previsto la possibilità per il contribuente, in relazione al superbonus del 110% (e non solo) la possibilità di optare in luogo della fruizione diretta della detrazione del 110% per lo sconto in fattura da parte dei fornitore ovvero della cessione del credito.

In sostanza, come si ripete ormai da mesi, tramite lo sconto il contribuente non versa l'importo pattuito, ovvero parte di esso e così facendo la detrazione che spetterebbe a lui si trasferisce sotto forma di credito d'imposta pari alla detrazione.

Lo stesso per il caso di cessione del credito. Tanto in caso di sconto in fattura, quanto nell'ipotesi di cessione la fruizione del credito d'imposta è subordinata alla realizzazione di tutte le condizioni necessaria per la fruizione diretta da parte del contribuente della detrazione del 110% (ovvero delle altre ammesse).

Questa modalità di beneficio, già nota per l'ecobonus al 65% necessita di una serie di adempimenti di carattere fiscale, specifici ed in parte sovrapponibili con quelli già esistenti per le altre detrazioni.

Una di queste, come ci ricorda l'art. 121 del d.l. Rilancio e sulla scorta di esso i successivi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate è la comunicazione dell'opzione.

In sostanza è richiesto al contribuente di comunicare all'AdE che non sarà lui a fruire direttamente del beneficio, ma altro soggetto.

Termine originario della comunicazione e proroga

Per la Comunicazione, così denominata in maiuscolo dell'AdE col provvedimento direttoriale n. 283847/2020, originariamente, cioè nel testé citato provvedimento era previsto l'invio entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Le spese sostenute a far data dal 1° luglio 2020 avrebbero dovuto essere comunicate entro il 16 marzo 2021.

Con il provvedimento di cui al protocollo n. 2021/51374 è stato spostato di quindici giorni, ovverossia al 31 marzo 2021.

Superbonus con interventi in supercondominio e in condominio

La motivazione è così esposta nell'atto a forma del Direttore:

«[…] gli operatori, i consulenti e le relative associazioni di categoria hanno richiesto la proroga del suddetto termine del 16 marzo 2021, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si dispone che le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, relativamente alle spese sostenute nel 2020, possano essere inviate fino al 31 marzo 2021».

Amministratore adempimenti fiscali Superbonus

Invio della comunicazione, amministratori di condominio e conseguenze per gli errori

Rammentiamo che la proroga riguarda anche l'invio da parte degli amministratori di condominio, nelle ipotesi in cui è consentito/dovuto che siano gli stessi a dovervi fare fronte direttamente ovvero per mezzo di intermediario abilitato (per il caso di cessione del credito, ai sensi del provvedimento n. 283847/2020 la comunicazione deve essere inviata solamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità).

È bene tenere a mente che Il mancato invio della Comunicazione nei termini (prorogati al 31 marzo 2021) e con le modalità previste dal provvedimento appena citato rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

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