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L'AdE: solo un box auto per abitazione con l'agevolazione prima casa

Con la risposta n. 66 del 2020 l'Agenzia delle Entrate ha (ri)affermato che si può fruire dell'agevolazione prima casa per l'acquisto di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C7.
Avv. Valentina Papanice 

Agevolazione prima casa per un solo box auto

Con la Risposta n. 66 dell'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un contribuente (ri)affermando che l'agevolazione prima casa vale solo per l'acquisto di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

La Risposta, come vedremo ha ad oggetto in particolare l'acquisto di un ulteriore box auto, cioè una seconda pertinenza in categoria C/6.

Acquisto delle pertinenze con l'agevolazione prima casa, le norme

Come noto, l'agevolazione prima casa prevede la possibilità di acquistare un immobile a destinazione abitativa con condizioni particolarmente agevolate; naturalmente devono sussistere determinati presupposti.

Ci sono quindi dei limiti; ad es., quanto alle pertinenze, e ci addentriamo così nel nostro tema, la norma (cioè il comma 3 dell'art. 1, nota II-bis, Tariffa I, Parte I D.P.R. n. 131/1986, il Testo Unico sull'Imposta di Registro), prevede che l'agevolazione, ove sussistano le condizioni richieste per il riconoscimento della stessa, spetta per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile ad uso abitativo acquistato con le dette agevolazioni e che "Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato."

Possibile l'acquisto della seconda pertinenza in C/6 per la fusione?

Il contribuente con l'interpello in questione domanda se è possibile, dopo avere acquistato un immobile ad uso abitativo ed un'autorimessa appartenente alla categoria C/6 fruendo delle agevolazioni prima casa, acquistare un'altra autorimessa, contigua e confinante alla prima, anch'essa accatastata in C/6, con l'intenzione di fonderla con quella già acquistata.

L'istante ritiene che ciò sia possibile dal momento che la stessa Agenzia, già con la Risoluzione n. 154/E del 2017 ha affermato che è possibile acquistare un nuovo immobile ad uso abitativo fruendo delle agevolazioni prima casa, purché lo si fonda con quello precedentemente acquistato con la detta agevolazione e sempre che l'immobile poi risultante dalla fusione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; queste ultime ricomprendono gli immobili detti di lusso e sono escluse dal beneficio.

Agevolazione prima casa e acquisto di nuovo box, la risposta n. 66 dell'AdE

La Risposta fornita dall'Agenzia è negativa: come vedremo, infatti, il ragionamento seguito è ben diverso da quello indicato dall'istante.

L'Agenzia richiama innanzitutto il testo della previsione normativa che, come su riportato, pone il limite di una pertinenza per categoria catastale tra C/2 C/6 e C/7.

Poi richiama tre suoi precedenti atti e cioè: la Circolare n. 19 del 2001, ove si è affermato che "Qualora oggetto dell'atto di trasferimento sia una pertinenza della casa di abitazione acquistata usufruendo dei benefici tributari c.d. "prima casa" e la pertinenza stessa sia classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l'agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria".

Posti auto. Niente detrazioni fiscali se il box non è nuovo

Poi rammenta che l'indicazione è contenuta anche nella Circolare 12 agosto 2005, n. 38/E e nella Risoluzione 20 giugno 2007, n. 139/E, come previsto dal su citato comma 3.

Spiega l'Ufficio che "Tale locuzione, che limita la portata dell'agevolazione con riferimento a specifiche categorie catastali relative alle pertinenze, evidenzia che il legislatore ha posto un vincolo di natura oggettiva alla fruizione del beneficio tributario in esame.

In tal senso, circoscrivendo l'ambito oggettivo delle pertinenze immobiliari si è inteso evitare che il beneficio fiscale in esame potesse trovare nuovamente applicazione in caso di un ulteriore acquisto di pertinenza classificata con la medesima categoria catastale di altra già acquistata usufruendo dell'agevolazione "prima casa"".

Per l'Ufficio, dalla presenza di detta espressa limitazione si evince un limite che non può essere superato nemmeno nel caso in cui il contribuente voglia acquistare con l'intenzione di fondere i due immobili; tale aspetto infatti, pur essendo messo in rilievo dall'istante nella istanza in commento, nella risposta non viene preso in considerazione.

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In tal caso, quel che rileva, (e preclude l'agevolazione) quindi è che: il contribuente ha già fruito dell'agevolazione per una pertinenza appartenente alla stessa categoria catastale di quella dell'immobile oggetto del nuovo acquisto.

Ed infatti, passando alla riposta del caso concreto sottopostole con l'istanza, l'Agenzia afferma che avendo già il contribuente acquistato un immobile accatastato come C/6, non può godere nuovamente del beneficio fiscale su altro immobile accatastato come C/6.

Per l'Agenzia, dunque, stante l'espressa limitazione normativa - che ammette al beneficio un solo immobile per categoria tra le tre suindicate - alle pertinenze non si applica nella specie il principio per cui si è ammesso l'acquisto contestuale o successivo di unità con i benefici prima casa per fonderle, purché l'immobile risultante non abbia le caratteristiche degli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9); principio il quale è stato invece ritenuto valevole in precedenza con riferimento alle unità abitative; ciò in quanto, si deduce, per queste ultime non esiste il limite espresso invece previsto per le pertinenze.

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