Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Posti auto. Niente detrazioni fiscali se il box non è nuovo

Il bonus su garage, box e posti auto pertinenziali è riconosciuto esclusivamente in caso di nuove costruzioni.
Redazione Condominioweb.com 

"Se il box auto acquistato dal contribuente non è di nuova costruzione ma deriva da un mero intervento di ristrutturazione di un'unità abitativa, per cambio di destinazione, non spetta detrazione per recupero del patrimonio edilizio". (Risposta n. 6 dell'Agenzia dell'Entrate del 19/09/2018).

Si può parcheggiare in cortile durante la pausa pranzo anche se il condomino ha già il suo garage

L'interpello. Il contribuente aveva esposto al Fisco che aveva acquistato da un'impresa costruttrice, mediante rogito notarile, un box auto situato al piano terra di un fabbricato con rilascio della relativa fattura. Il box auto costituiva pertinenza dell'abitazione situata nel medesimo fabbricato.

In data precedente all'acquisto, l'impresa di cui sopra aveva dapprima acquistato l'intera proprietà del piano terra dello stesso stabile avente destinazione d'uso "Civili abitazioni" e successivamente aveva effettuato lavori di trasformazione, con conseguente frazionamento e cambio di destinazione d'uso dei suddetti locali da civili abitazioni a "Box auto e Cantinole", al fine di rivenderli.

Dunque l'impresa esecutrice aveva negato il rilascio della certificazione relativa al costo di realizzo del box auto in quanto tale fattispecie non rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del DPR n. 917/1986.

Tanto premesso, l'istante chiedeva di conoscere se aveva diritto a fruire della detrazione, ai fini IRPEF, di cui al citato articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986.

L'allagamento dei box auto è un "grave difetto". Il condominio ha diritto al risarcimento dei danni

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta pubblicata il 19 settembre 2018. In argomento si osserva che per l'acquisto o per la realizzazione di box auto e garage, che siano pertinenze dell'immobile, è possibile beneficiare del bonus ristrutturazioni.

La detrazione del 50% per il box pertinenziale spetta tuttavia soltanto nel rispetto di specifici requisiti previsti dai documenti di prassi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate.

Ovvero, nei vari documenti di prassi il riferimento normativo al termine "realizzazione" di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento "ex novo" (cfr. circ. n. 121 del 1998 e circ. n. 7 del 2018); si tratta dell'unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell'agevolazione.

Pertanto, secondo il Fisco, posto che il box auto che il contribuente ha acquistato derivava da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d'uso e non da un intervento di "nuova costruzione", lo stesso non risulta agevolabile.

In definitiva, la realizzazione di autorimesse o posti auto che siano pertinenze di immobili residenziali (anche di condomini) è l'unico caso in cui si può beneficiare della detrazione bonus ristrutturazioni per le nuove costruzioni.

Premesso ciò, l'Agenzia delle Entrate conferma che requisito principale è che il box auto pertinenziale sia stato realizzato ex novo mentre, come nel caso in oggetto, non si potrà beneficiare della detrazione Irpef nel caso di cambio di destinazione d'uso a seguito di lavori di ristrutturazione.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento