Il D.L. n.18 del 14 febbraio 2016 aveva previsto con un termine alcune agevolazioni fiscali per gli acquisti in vendite giudiziarie. La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato il termine, con qualche modifica.
Agevolazioni fiscali per vendite giudiziarie
Il D.L. 18/2016 - convertito dalla Legge n. 49 dell'8 aprile 2016 - all'art. 16 aveva previsto (e, come vedremo, prevede ancora) delle agevolazioni fiscali per gli acquisti di immobili presso vendite giudiziarie.
Usiamo il tempo trapassato, perché le previsioni erano per un tempo limitato, cioè fino al 31 dicembre 2016. Precisamente, entro quella data dovevano essere stati emessi gli "atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili".
Come vedremo, in realtà si applicano ancora, dunque d'ora in poi useremo il tempo presente.
Che genere di facilitazioni fiscali sono previste? La possibilità di pagare 200 euro fisse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, dunque in totale 600 euro.
Per vendite giudiziarie dobbiamo intendere quelle che avvengono nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare, di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la Legge Fallimentare.
Le ulteriori previsioni normative si distinguono a seconda che il soggetto acquirente svolga attività d'impresa oppure no.